Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 8 luglio 2005, n. 165
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, concernente il regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare, la quale prevede, all'articolo 14, che l'ordinamento delle scuole della Marina puo' essere stabilito per decreto ministeriale e, all'articolo 64, che il Ministro della difesa ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto previsto nella legge stessa;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro dell....a difesa e ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, che, nel dettare disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, prevede, all'articolo 3, e all'allegato B, n. 3, l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione riguardanti, tra l'altro, le scuole sottufficiali della Marina di Taranto e La Maddalena;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, recante il regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
Considerata l'esigenza di modificare il citato decreto n. 330 del 2000 al fine di rendere piu' semplice ed efficiente l'assetto organizzativo degli istituti di istruzione della Marina militare;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate espresso nell'adunanza del 20 febbraio 2004;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Al regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, adottato con decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"2. Il comandante sovrintende alla formazione del personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola.";
b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il vice comandante dirige l'attivita' relativa all'inquadramento, all'educazione ed al supporto logistico. Sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze gli ufficiali superiori che hanno il compito di dirigere il settore relativo all'educazione, e i capi dei servizi generali e logistici.
3. Il direttore degli studi dirige l'attivita' relativa all'istruzione, mantenendo la dipendenza funzionale dal vice comandante per gli aspetti gestionali. Sostituisce il vice comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze il corpo insegnante militare e civile, suddiviso in dipartimenti di insegnamento, che riuniscono i docenti e gli istruttori che insegnano materie affini.
4. Il direttore del servizio di commissariato dirige l'attivita' relativa alla gestione del denaro e dei materiali.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2005
Il Ministro: Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 220

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui descritti.
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante
"Ordinamento della Marina militare", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162; si riporta
il testo degli articoli 14 e 64:
"Art. 14. Gli istituti e scuole della regia marina
comprendono:
A) Per gli ufficiali:
1° l'istituto di guerra marittima (I.G.M.);
2° l'istituto elettrotecnico e radiotelegrafico
della regia marina;
3° la regia accademia navale nella quale si
compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai
vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per
la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono
presso l'istituto idrografico; corsi superiori per
ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle
armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi
del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e
ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di
vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale
e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di
complemento.
B) Per il personale del C.R.E.M:
4° le scuole variamente dislocate nelle quali si
seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle
varie categorie e specialita' del C.R.E.M., corsi di
istruzione generale e professionale per sottocapi delle
varie categorie e specialita' del C.R.E.M. e corsi ordinari
per la formazione dei militari delle varie categorie e
specialita' del C.R.E.M.
C) Per il personale non militare:
5° gli istituti nautici.
L'ordinamento di ciascun istituto o scuola e' stabilito
per decreto reale o ministeriale.
Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli
istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad
essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei
vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di
detti corpi. All'insegnamento di materie non militari si
provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.".
"Art. 64. Il Ministro della marina ha facolta' di
dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e'
previsto nella presente legge.".
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di
principio sulla disciplina militare", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986 recante "Regolamento di disciplina militare", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n.
214.
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente
"Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della
difesa", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 1997, n. 45.
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente "Riforma strutturale delle Forze armate a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3; si riporta il
testo dell'art. 3 e dell'allegato B, n. 3.
"Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre
mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di
soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno
successivo, promuove incontri con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere
le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale
civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di
programmi di riqualificazione e riconversione
professionale.
2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D
allegate al presente decreto sono adottati con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa.
2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti
all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al
precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva
competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai
Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del
Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali
delle direzioni generali interessate.
2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle E e
D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa.
3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro
il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di
avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al
presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi
correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e
delle dotazioni organiche di personale previste dalle
vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia
altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso
le quali il processo di ristrutturazione attua il principio
del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui
all'allinea del comma 2 dell'art. 1.".

"Allegato B
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE

===================================================================== N. Ente/comando interessato Data Note ---------------------------------------------------------------------
(Omissis)
3. D'interesse della Marina
(Omissis) 10 Scuola sottufficiali
della Marina di
Taranto 1998 Riarticolata in termini di
compiti e struttura
ordinativa per tener conto
del nuovo iter formativo
dei sottufficiali
conseguente al riordinamento
dei ruoli e modifica alle
norme di reclutamento, stato
ed avanzamento di cui al
decreto legislativo n.196/95 11 Scuola sottufficiali
della Marina di
La Maddalena 1998 Riarticolata in termini di
compiti e struttura
ordinativa per tener conto
del nuovo iter formativo dei
sottufficiali conseguente al
riordinamento dei ruoli e
modifica alle norme di
reclutamento, stato ed
avanzamento di cui al
decreto legislativo
n. 196/95".

- Il decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330,
recante il regolamento delle scuole sottufficiali della
Marina militare di Taranto e di La Maddalena, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2000, n.
268.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.
17.
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato
decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330, cosi' come
modificati dal presente decreto:
"Art. 4 (Comando). - 1. I comandi delle scuole sono
retti da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di
vascello del Corpo di stato maggiore.
2. Il comandante sovrintende alla formazione del
personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di
tutte le attivita' della scuola.".
"Art. 5 (Organizzazione interna). - 1. Per l'assolvimento
dei propri compiti il comandante ha alle dipendenze tre
ufficiali superiori di grado non inferiore a capitano di
fregata ai quali vengono conferiti gli incarichi di vice
comandante, direttore degli studi e direttore del servizio
di commissariato.
2. Il vice comandante dirige l'attivita' relativa all'inquadramento, all'educazione ed al supporto logistico. Sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento.
Ha alle dipendenze gli ufficiali superiori che hanno il
compito di dirigere il settore relativo all'educazione, e i
capi dei servizi generali e logistici.
3. Il direttore degli studi dirige l'attivita' relativa
all'istruzione, mantenendo la dipendenza funzionale dal
vice comandante per gli aspetti gestionali. Sostituisce il
vice comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle
dipendenze il corpo insegnante militare e civile, suddiviso
in dipartimenti di insegnamento, che riuniscono i docenti e
gli istruttori che insegnano materie affini.
4. Il direttore del servizio di commissariato dirige
l'attivita' relativa alla gestione del denaro e dei
materiali.
5. L'organizzazione dei vari settori ed i compiti del
personale addetto sono stabiliti dallo stato maggiore della
Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative
di cui all'art. 15.".
 
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