Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 agosto 2005
Misure di controllo preventivo per la disciplina del volo da diporto o sportivo, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 731 relativo al personale aeronautico;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, di approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, concernente la disciplina regolamentare del volo da diporto o sportivo;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visti i criteri procedurali per l'accertamento dei requisiti ai fini del rilascio dei nulla osta in materia di aviazione civile stabiliti con direttiva n. 557/B.60/2002/R del 12 luglio 2002;
Ritenuto di dover dare immediata attuazione alle previsioni del comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, prescrivendo le misure di controllo preventivo fino al 31 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. L'ammissione alle attivita' di addestramento pratico relative al rilascio dei titoli abilitativi civili di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, ad esclusione di quelli attinenti al volo commerciale, nonche' al rilascio di quelli, comunque denominati, attinenti al volo da diporto o sportivo, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' subordinato, fino al 31 dicembre 2006, al nulla osta preventivo del questore della provincia di residenza degli interessati, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, si osservano le disposizioni dell'art. 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. Il nulla osta di cui al comma 1 vale anche ai fini di cui all'art. 12, comma 4, del richiamato decreto n. 404 del 1988, qualora il relativo attestato sia conseguito nei 12 mesi successivi.
Roma, 15 agosto 2005
Il Ministro: Pisanu
 
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