Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 5 luglio 2005
Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2003 del settore «commercio» - 20° bando di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5 comma 4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
Vista la circolare esplicativa del 25 gennaio 2001, n. 900047, sulle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore «commercio» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del CIPE del 9 maggio 2003, n. 21, con la quale e' stata fissata la ripartizione percentuale su base regionale da applicare alle risorse destinate al finanziamento degli interventi agevolativi previsti dalla legge n. 488/1992, per il triennio 2003-2005;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 3 luglio 2003 che ha individuato le risorse complessive da assegnare ai bandi della legge n. 488/1992 per il 2003 pari a 1.764,4 milioni di euro, destinandone il 5% al settore «commercio»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 luglio 2003 che ha fissato i termini per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proposte concernenti la formazione delle graduatorie e contestualmente ha elaborato il piano di assegnazione delle risorse finanziarie della legge n. 488/1992, ripartito per regione, destinando, al bando «commercio» dell'anno 2003, 88,22 milioni di euro;
Considerato che, ai sensi dell'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, occorre provvedere all'accantonamento delle risorse relative al funzionamento dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), per le attivita' di assistenza connesse con la legge n. 488/1992, con riferimento alle annualita' 2004, 2005 e 2006, rispettivamente per complessivi Euro 3.071.347, Euro 4.250.000 e Euro 4.250.000, e che pertanto la quota di competenza del bando «commercio» e' pari a Euro 1.267.317;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, per quanto di competenza del bando «commercio», a Euro 87.937;
Considerato che, sulla base di quanto precede, tenuto conto dei criteri di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal CIPE con la richiamata delibera del 9 maggio 2003, sono complessivamente assegnate, per il bando del settore «commercio» del 2003 per la formazione delle graduatorie ordinarie e di quelle speciali, le seguenti risorse finanziarie:

----> Vedere tabelle a pag. 6 <----

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 29 ottobre 2004 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del settore «commercio» del 2003, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

----> Vedere tabelle a pag. 6 <----

Visti i decreti ministeriali del 25 giugno 2004 e dell'11 novembre 2004 con i quali sono stati rispettivamente fissati e prorogati il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 488/1992 per il bando 2003 del settore «commercio»;
Visto il decreto 4 marzo 2005 con il quale e' stato prorogato il termine per la presentazione, da parte delle banche concessionarie, degli accertamenti istruttori, relativi al bando 2003 per il settore «commercio» della legge n. 488/1992;
Viste le comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla decisione C(2004) 3344 - revisione della carta degli aiuti a finalita' regionale per il Molise - comportante l'applicazione della nuova carta 87.3.c a partire dal 1° gennaio 2005;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:
Art. 1.

Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2003 (20°) del settore «commercio» ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/33 al presente decreto.
Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2.

I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo. Con successivi decreti, si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico del cap. 7420, piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, a favore delle singole banche concessionarie.
 
Art. 3.

Per le iniziative escluse dalle agevolazioni, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5, comma 4 del regolamento, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2005
Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 8 a pag. 10 <----
 
Allegato 2
----> Vedere allegato da pag. 11 a pag. 104 <----
 
Allegato 3
----> Vedere allegato da pag. 105 a pag. 127 <----
 
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