Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Approvazione del regolamento elettorale e calendario delle elezioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce Rossa Italiana.

Con ordinanza commissariale n. 433/05 del 2 agosto 2005 e' stato approvato il nuovo regolamento elettorale di cui all'art. 48, comma 3, lettera g), dcl nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2005; le elezioni degli organi statutari sono invece state indette con ordinanza commissariale n. 369/2005 del 6 luglio 2005.
Sono titolari di elettorato attivo (elettori) i soci attivi iscritti alla C.R.I. da almeno ventiquattro mesi alla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale relativa agli stessi anni; sono titolari di elettorato passivo (eletti) i soci attivi iscritti alla C.R.I. da almeno ventiquattro mesi alla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale relativa agli stessi anni; sono pero' esclusi dall'elettorato passivo tutti i soci che non abbiano raggiunto la maggiore eta'.
Le elezioni, indette con ordinanza commissariale n. 369/2005 del 6 luglio 2005, rispetteranno il seguente calendario:
10/11 settembre 2005:
comitati locali: elezioni del presidente e del consiglio direttivo locale e dei delegati sia all'assemblea provinciale che all'assemblea regionale;
8/9 ottobre 2005:
comitati provinciali: elezioni del presidente e del consiglio direttivo provinciale;
12/13 novembre 2005:
comitati regionali: elezioni del presidente e del consiglio direttivo regionale e dei delegati all'assemblea nazionale;
10/1l dicembre 2005:
elezioni del presidente nazionale e dcl consiglio direttivo nazionale.
Il socio attivo escluso dai relativi elenchi dei titolari dell'elettorato attivo e passivo, puo' proporre ricorso all'Ufficio elettorale locale entro cinque giorni dall'affissione degli elenchi all'albo dell'unita' di appartenenza; ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo all'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'unita', all'Ufficio elettorale regionale che decide in via definitiva nei successivi tre giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.
Il testo integrale del citato regolamento elettorale e dell'ordinanza commissariale di approvazione dello stesso e' disponibile sul sito della Croce Rossa Italiana: http:// www.cri.it
 
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