Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2005
Estensione alla campagna vitivinicola 2005/2006 della deroga di cui al decreto 11 settembre 2002, concernente il divieto di detenzione di mosti con gradazione alcolica inferiore a 8% vol.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 e successive modificazioni relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, che stabilisce il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e nelle cantine, mosti aventi una gradazione complessiva inferiore a 8 gradi;
Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in cui si stabilisce che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' autorizzare, con proprio decreto, la detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione di prodotti vinicoli nonche' le modalita' per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2002, recante deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2002/2003 nonche' relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti;
Vista la nota con la quale il Comitato permanente d'intesa fra le organizzazioni cooperative vitivinicole ha rappresentato la necessita' di prevedere anche per la campagna 2005/2006 la deroga al divieto alla detenzione di mosti di gradazione alcolica inferiore a 8% vol;
Considerato che il citato decreto ministeriale 11 settembre 2002 relativo alla deroga concessa per la campagna 2002/2003 contiene tutte le condizioni cui devono sottostare gli operatori per poter accedere alla deroga stessa, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Considerato che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli puo' avvenire a seguito dell'attivazione di un idoneo regime di controlli atto a prevenire le frodi;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatia spongiforme bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, cosi' come modificato dal decreto 11 novembre 2004, n. 294, recante regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Ritenuto pertanto che le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 11 settembre 2002 possano essere rese valide ed applicabili anche per la campagna 2005/2006;
Decreta:

Art. 1.
La deroga al divieto di detenzione di mosti con gradazione alcolica inferiore a 8% vol. di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2002 citato in premessa, e' estesa anche alla campagna 2005/2006.
 
Art. 2.
Gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della deroga di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle condizioni, agli obblighi nonche' al regime di controlli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2002.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo.
Roma, 2 agosto 2005
Il Ministro: Alemanno
 
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