Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 13 luglio 2005
Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 2004, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);
Considerato che l'encefalomielite di tipo West Nile e' una malattia esotica ad eziologia virale che si e' gia' manifestata nel 1998 in Toscana nella zona denominata Padule di Fucecchio;
Tenuto conto dell'esistenza sul territorio nazionale di aree geografiche con caratteristiche ecologiche tali da permettere la propagazione del virus West Nile;
Considerati i risultati ottenuti con le indagini svolte a seguito dell'applicazione del piano operativo predisposto con l'ordinanza ministeriale 4 aprile 2002 e confermati a seguito dell'applicazione del piano operativo predisposto con l'ordinanza ministeriale 13 maggio 2004, che hanno messo in evidenza in alcune Regioni sieroconversioni negli animali sottoposti a campionamento;
Considerata la crescente importanza attribuita alla malattia in ambito internazionale;
Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio;
Tenuto conto altresi' delle indicazioni fornite dal Centro di Referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e dal Centro di Referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
Ordina:

Art. 1.

1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominata Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
 
Art. 2.

1. Le regioni, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.
2. Le procedure operative di intervento nell'ambito del Piano nonche' i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute con proprio atto dirigenziale.
3. Le Regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di intervento, valutano l'opportunita' di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato.
 
Art. 3.

1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi non registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati tramite il documento di identificazione di cui alla decisione 2000/68/CE del 22 dicembre 1999 della Commissione dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento di cui al comma 1 e' aggiunto il capitolo VII della decisione 93/623/CEE del 20 ottobre 1993 della Commisione dell'Unione europea, nel quale il veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami sierologici effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.
3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio.
4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente, alla Regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attivita' del Piano.
 
Art. 4.

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano le Regioni predispongono gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi informativi riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.
 
Art. 5.

1. Il Ministero della salute puo' verificare, di concerto con le Regioni, lo stato di avanzamento del Piano nonche' la sua corretta applicazione.
 
Art. 6.

La presente ordinanza ha validita' fino al 31 dicembre 2007 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2005
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 18
 
Allegato I

La West Nile Disease (WND) e' una malattia esotica ad eziologia virale, trasmessa da artropodi vettori, manifestatasi per la prima volta in Italia nell'estate del 1998 nel territorio della zona umida denominata Padule di Fucecchio in Toscana.
I recenti episodi verificatisi, oltre che in Italia, anche in Francia, Oman, Marocco e negli Stati Uniti, rendono necessario intervenire nei confronti di questa malattia per meglio conoscere la situazione epidemiologica sul territorio nazionale.
Per realizzare dei piani di intervento e' importante verificare l'esistenza di fattori climatici e ambientali che possono condizionare la presenza dell'infezione. E' quindi necessario conoscere:
l'ecosistema nel quale si deve intervenire;
la eventuale presenza, densita' e dinamica delle popolazioni degli insetti vettori e degli ospiti recettivi;
la presenza dell'agente eziologico nei vettori invertebrati e nelle popolazioni dei vertebrati recettivi. A. Obiettivi del piano.
I. Individuare e monitorare alcune aree del territorio nazionale che per le loro caratteristiche ecologiche possono essere considerate idonee per la presenza e la propagazione dell'agente eziologico.
II. Sperimentare un sistema di allerta rapido per rilevare e comunicare precocemente la presenza del virus nelle aree a rischio, al fine di fornire le indicazioni di intervento. Il sistema di allerta rapido e' basato sulla sorveglianza entomologica, sulla istituzione di una rete di animali sentinella, sul rafforzamento delle misure di sorveglianza sulle cause di mortalita' negli uccelli selvatici, sulla istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.
III. Controllare l'efficacia dell'intero sistema attraverso il controllo sierologico della popolazione equina presente nelle aree a rischio individuate. B. Attivita' previste dal piano.
I. Definizione e monitoraggio delle aree di intervento.
II. Attivazione del sistema di allerta rapida, basato su:
1. sorveglianza sulle cause di mortalita' degli uccelli selvatici;
2. istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica;
3. istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella;
4. istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.
III. Valutazione dell'efficacia dell'intero sistema mediante monitoraggio dei cavalli, o su altre specie in assenza degli stessi. C. Obiettivo I - definizione e monitoraggio delle aree di intervento sul territorio nazionale.
I. Sul territorio nazionale sono state individuate alcune delle aree che, in base alle caratteristiche ecologiche, sono ritenute particolarmente idonee per la presenza della WND. In tali aree deve essere verificata la presenza/assenza dell'infezione.
II. Per la scelta delle aree dove effettuare le attivita' previste dal Piano sono state considerate le caratteristiche ecologiche del territorio e in particolare si e' tenuto conto di quelle zone che soddisfano criteri di valutazione standardizzati da progetti di conservazione della Comunita' europea. Si sono identificate le zone umide in base:
1) All'importanza specifica dell'area derivata dal fatto che accolga, anche se stagionalmente, piu' dell'1% dell'intera popolazione europea di una data specie o che sostenga piu' di 20000 individui di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla stima delle presenze nell'area considerata durante i censimenti invernali;
2) Per le regioni dove non e' stato possibile applicare le metodologie di cui al punto 1, si e' operata una scelta delle zone idonee da monitorare considerando i criteri suggeriti dal progetto IBA (Important Birds Areas) basati sulla conservazione delle biodiversita' e sulla protezione di specie ed habitat;
3) I dati ottenuti, sono stati integrati e comparati con l'elenco delle zone umide italiane suddivise per «Unita' di rilevamento» dell'avifauna acquatica, adottato durante i censimenti invernali, per identificare in maniera univoca i siti suggeriti.
III. Elenco delle aree di studio (zone umide) suddivise per regione (le coordinate sono in gradi sessagesimali):
1) Ogni area di studio e' definita dall'insieme delle celle, di cui al Piano di sorveglianza della Blue Tongue, ricomprese in un raggio di 20 km a partire dai punti stabiliti dalle coordinate geografiche sotto indicate (figura 1):
Abruzzo: foce del fiume Vomano (Teramo) 42° 39'N - 14° 02'E.
Basilicata: lago di San Giuliano (Matera) 40° 38'N - 16° 30'E.
Calabria: foce del fiume Neto (Crotone) 39° 12'N - 17° 08'E.
Campania: Serre Persano (Salerno) 40° 33'N - 15° 08'E.
Emilia-Romagna: valli di Comacchio (Ferrara) 44° 37'N - 12° 08'E.
Friuli-Venezia Giulia: laguna di Grado e Marano (Gorizia) 45° 44'N - 13° 14'E.
Lazio: lago di Sabaudia (Latina) 41° 15'N - 13° 02'E.
Marche: Sentina (Ancona) 43° 28'N - 13° 38'E.
Molise: foce del Biferno (Campobasso) 42° 58'N - 15° 02'E.
Puglia: Manfredonia (Foggia) 41° 23'N - 16° 02'E.
Sardegna: stagno di S'Ena Arrubia (Oristano) 39° 49'N - 08° 34'E.
Sicilia: stagni costieri di Vendicari (Siracusa) 36° 47'N - 15° 05'E.
Toscana: Padule di Fucecchio (Pistoia) 43° 49'N - 10° 47'E.
Umbria: lago Trasimeno (Perugia) 43° 11'N - 12° 08'E.
Veneto: Valle Averto - Laguna Sud di Venezia (Venezia) 45° 21'N - 12° 12'E. D. Obiettivo 2 - sistema di allerta rapido
I. Sorveglianza sulle cause di mortalita' degli uccelli selvatici.
1) La sorveglianza effettuata sugli uccelli rinvenuti morti costituisce uno dei sistemi piu' sensibili e precoci per mettere in evidenza la presenza del virus della WND. Pertanto, tramite una rete di collaborazione che coinvolga, oltre ai servizi veterinari, gli agenti di polizia provinciale, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici e le autorita' locali, gli esemplari di uccelli che nel periodo a rischio (primavera - estate - autunno) vengono rinvenuti morti nelle aree di studio devono essere inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che provvedono ad Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) per la diagnosi di WND.
II. Istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica.
1) Nelle aree di studio devono essere effettuati monitoraggi entomologici al fine di evidenziare i siti di riproduzione e la densita' degli insetti vettori, nonche' per determinarne la dinamica di popolazione nel corso dell'anno.
III. Istituzione ed utilizzo di una rete di animali sentinella.
1) Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede l'utilizzo di gruppi di polli (Gallus gallus) quali animali sentinella. A tal fine in ciascuna cella compresa nelle aree di studio e' individuata almeno una stazione di rilevamento in cui devono essere posti i polli sentinella. In ogni stazione sono posti venti soggetti, singolarmente identificati mediante anello alla zampa e suddivisi in due sottogruppi di dieci ciascuno. Ciascun sottogruppo di dieci soggetti e' in grado di rilevare con il 95% di probabilita', la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 25% dei soggetti. Ciascun soggetto deve essere facilmente identificabile come appartenente ad uno dei due sottogruppi. I polli sono sottoposti a prelievi di sangue, con cadenza quindicinale, per effettuare le indagini sierologiche e virologiche. Ad ogni data di scadenza per il prelievo, sono salassati alternatamente i soggetti dei due sottogruppi.
E' possibile, su parere del CESME, l'impiego di ulteriori altre specie animali al fine di migliorare la sensibilita' del sistema.
2) Qualora si riscontri una positivita' nei polli sentinella il CESME procede all'individuazione dell'estensione territoriale del fenomeno mediante l'esame per WND dei sieri di animali sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano di sorveglianza nazionale della Blue Tongue.
3) Qualora si riscontri una positivita' nei polli sentinella, nelle celle interessate dal fenomeno, si procede alla cattura di un numero di passeriformi pari ad almeno 148 esemplari. Tale sistema e' in grado di rilevare con il 95% di probabilita', la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 2% dei soggetti. I passeriformi sono sottoposti a prelievi di sangue e di tamponi orali e cloacali per effettuare le indagini sierologiche e virologiche.
4) Nelle aree in cui e' stata evidenziata con le modalita' suddette la circolazione virale si provvede affinche':
sia effettuato un censimento dei punti di raccolta di acqua esterni, che possono favorire la riproduzione degli insetti e, ove possibile, il loro prosciugamento;
tutti gli equidi presenti nella zona siano esaminati per rilevare l'eventuale instaurarsi di sintomatologia nervosa e siano sottoposti a prelievo di sangue per le indagini sierologiche e virologiche;
tutti gli equidi presenti nella zona siano ricoverati nelle ore notturne, ove possibile, in locali di stabulazione o altri luoghi protetti dal vettore;
siano effettuate disinfestazioni periodiche dei locali di stabulazione secondo le indicazioni fornite dall'autorita' competente.
IV. Istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.
1) Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede la realizzazione di un sistema informativo telematico che consenta la consultazione via Internet dello stato di avanzamento del Piano di sorveglianza e l'elaborazione di mappe tematiche attraverso l'integrazione con il sistema GIS.
2) Attraverso la creazione di mailing list ai vari livelli istituzionali, si intende garantire la rapida ed efficace diffusione dei risultati scaturiti dalle attivita' previste dal sistema di allerta rapido. E. Obiettivo 3 - valutazione dell'efficacia del sistema di sorveglianza.
I. Il sistema di cui all'obiettivo 2 e' finalizzato a rilevare l'attivita' virale in fase precoce. Attraverso il controllo sierologico dei cavalli si intende sottoporre a verifica retrospettiva la sensibilita' del sistema di sorveglianza precoce che e' stato realizzato. Un numero di cavalli, di eta' inferiore ai 5 anni, tra quelli che non verranno movimentati nel periodo estivo dalle aree di studio, calcolato secondo quanto riportato in tabella 1, deve essere controllato sierologicamente per WND mediante un prelievo di sangue nel periodo primaverile e un altro nel periodo autunnale. In caso di rilievo di positivita' sierologica al prelievo primaverile, sui soggetti positivi devono essere effettuate le necessarie indagini per verificare il significato epidemiologico di tale positivita' e deve essere effettuato il rintraccio delle movimentazioni finalizzato alla individuazione di eventuali nuove aree di studio in base ai risultati ottenuti dagli esami dei sieri di animali sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano di sorveglianza nazionale della Blue Tongue. I soggetti positivi devono in ogni caso essere esclusi dal sistema di sorveglianza in modo da permettere una chiara lettura degli esiti dei prelievi autunnali. A tal fine, i soggetti risultati positivi devono essere sostituiti con altrettanti soggetti sierologicamente negativi. In caso di rilievo di positivita' sierologica al controllo autunnale, devono essere effettuate tutte le indagini necessarie a verificare il significato epidemiologico del fenomeno e le cause:
della positivita' riscontrata;
dell'eventuale fallimento del sistema di sorveglianza precoce.
II. Qualora si riscontri una positivita' nei cavalli, nelle celle interessate dal fenomeno, si procede alla cattura di un numero di passeriformi pari ad almeno 148 esemplari. Tale sistema e' in grado di rilevare con il 95% di probabilita', la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 2% dei soggetti. I passeriformi sono sottoposti a prelievi di sangue e di tamponi orali e cloacali per effettuare le indagini sierologiche e virologiche.

----> Vedere figura 1 a pag. 43 <----

Tabella 1

----> Vedere tabella a pag. 44 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone