Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 giugno 2005
Concessione o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti del settore tessile, abbigliamento e calzature della regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita' e non utilizzato;
Visto l'accordo di programma per il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia concluso presso la regione in data 23 luglio 2004;
Visto l'accordo di programma per il consolidamento del settore del mobile della Puglia concluso presso la regione in data 24 dicembre 2004;
Visto il verbale di accordo in data 31 marzo 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Puglia e le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore del mobile e il permanere del grave stato di difficolta' del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, che colpiscono le aziende ubicate nella regione Puglia, viene prevista la concessione o la proroga, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
Visto il limite di spesa di 50 milioni di euro fissato nel verbale del 31 marzo 2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere o prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 31 marzo 2005 che prevede per i lavoratori delle imprese dei due settori ubicate sul territorio della regione:
a) l'erogazione o la proroga al 31 dicembre 2006 del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nelle discipline di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
b) la proroga o la concessione fino al 31 dicembre 2006 del trattamento di integrazione salariale straordinario anche ai dipendenti di imprese industriali con piu' di quindici dipendenti, qualora le medesime non possano ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa;
c) la proroga o la concessione fino al 31 dicembre 2006 del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati da imprese artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti o ai lavoratori di imprese industriali con piu' di quindici dipendenti, il cui trattamento sia scaduto entro il 31 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 31 marzo 2005 che ha recepito gli accordi di programma del 23 luglio 2004 e del 24 dicembre 2004, di cui alle premesse, che diventano parte integrante del presente provvedimento, e' concesso, o prorogato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori regionali di cui alle premesse.
 
Art. 2.
Il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere altresi' concesso o prorogato fino al 31 dicembre 2006, anche ai dipendenti di imprese industriali con piu' di quindici dipendenti, appartenenti ai settori di cui all'art. 1, qualora le medesime imprese non possano ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa.
 
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 
Art. 4.
Ai lavoratori licenziati da imprese artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti o ai lavoratori delle imprese con piu' di quindici dipendenti il cui trattamento di mobilita' sia scaduto o scadra' entro il 31 dicembre 2005 puo' essere concesso o prorogato il trattamento medesimo fino al 31 dicembre 2006.
 
Art. 5.
I trattamenti di cui agli articoli 1, 2, 4 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 
Art. 6.
L'erogazione del trattamento di CIGS o di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione.
 
Art. 7.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 8.
L'onere complessivo, pari ad Euro 50.000.000,00 gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 
Art. 9.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 
Art. 10.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 5, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 351
 
Allegato
VERBALE DI ACCORDO
In data 31 marzo 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalle direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli ammortizzatori sociali, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e del settore del mobile della regione Puglia.
Hanno partecipato:
regione Puglia;
Confindustria Puglia;
CNA Puglia;
Confapi Puglia;
CGIL Puglia;
CISL Puglia;
UIL Puglia;
Direzione regionale del lavoro;
I.N.P.S. direzione centrale;
I.N.P.S. direzione regionale;
Italia Lavoro.
Considerati l'aggravarsi dello stato di crisi del settore del mobile e il permanere della grave situazione di difficolta' del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che colpiscono le aziende ubicate nella regione Puglia, con pesanti ricadute sull'occupazione;
Considerati gli effetti positivi raggiunti nel 2004 ai fini della riduzione dell'impatto sociale ed occupazionale della crisi del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero con l'estensione degli ammortizzatori sociali alle imprese artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti ed alle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non potevano ricorrere agli ammortizzatori sociali medesimi in base alla normativa vigente;
Considerata la necessita' di proseguire nell'attuazione del programma di politiche attive del lavoro, in applicazione dell'accordo di programma per il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia, sottoscritto presso la regione Puglia in data 23 luglio 2004;
Considerata, altresi', la necessita' di supportare l'accordo di programma per il consolidamento del settore del mobile della Puglia, sottoscritto presso la regione Puglia in data 21 dicembre 2004;
Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005 ai fini:
della concessione e/o della proroga dei trattamenti CIGS alle imprese artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti ed alle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali medesimi in base alla normativa vigente;
della concessione o della proroga dell'indennita' di mobilita' ai lavoratori licenziati da imprese artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti o ai lavoratori delle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti il cui trattamento sia scaduto entro il 31 dicembre 2005.
Le parti concordano quanto segue:
1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere erogato o prorogato fino al 31 dicembre 2006 in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti ubicate nella regione Puglia ed appartenenti ai settori di cui in premessa;
2) il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere altresi' concesso o prorogato fino al 31 dicembre 2006 anche ai dipendenti di imprese industriali con piu' di quindici dipendenti, appartenenti ai settori di cui alle premesse, qualora le medesime imprese non possano ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa;
3) i lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del presente verbale devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni;
4) ai lavoratori licenziati da imprese artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti o ai lavoratori delle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti il cui trattamento di mobilita' sia scaduto o scadra' entro il 31 dicembre 2005 puo' essere concesso o prorogato il trattamento medesimo fino al 31 dicembre 2006;
5) i trattamenti di cui ai punti 1), 2), 4) possono essere concessi nel limite di spesa di 50 milioni di euro;
6) il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto tra i settori saranno definiti e modulati in base alle esigenze verificate dalle parti sociali d'intesa con la regione Puglia;
7) ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese di cui ai punti 1) e 2) applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni;
8) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate alla direzione regionale del lavoro della Puglia, che procedera', previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente alla direzione regionale del lavoro e all'INPS territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso;
9) le istanze dei trattamenti di mobilita' devono essere presentate dagli interessati alla direzione regionale del lavoro;
10) la direzione regionale del lavoro della Puglia e l'INPS direzione regionale dovranno costantemente verificare l'andamento della spesa complessiva, che non potra' superare il limite complessivo di 50 milioni di euro;
11) l'erogazione del trattamento di CIGS o di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;
12) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce, nel limite di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.
Il Sottosegretario on. Pasquale Viespoli ritiene, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi dei settori di cui alle premesse.
Letto, confermato, sottoscritto.
REGIONE PUGLIA
TAVOLO DI LAVORO TAC
Accordo di programma per il rilancio del settore
tessile abbigliamento e calzaturiero della Puglia
Bari, 23 luglio 2004
Premesso che:
il settore produttivo riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico della Puglia e le imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero costituiscono una parte rilevante del tessuto industriale pugliese, rappresentando:
il 20% delle esportazioni della regione;
il 31% del PIL dell'intero settore manifatturiero;
il 23% delle imprese pugliesi;
i principali fattori di criticita' evidenziati per il comparto tessile, abbigliamento e calzaturiero sono:
scarsa competitivita' produttiva nei confronti di produzioni a basso costo di manodopera;
eliminazione a partire dal 1° gennaio 2005 del sistema dei contingenti all'importazione;
rapporto euro/dollaro;
necessita' di riposizionamento del prodotto;
difficolta' di accesso al credito anche in funzione dei futuri vincoli dettati da Basilea II;
scarsa capacita' in innovazione di prodotto e di processo;
scarsa patrimonializzazione delle imprese;
scarsa notorieta' dei marchi aziendali;
esportazioni legate alle private label ed alle social label;
scarsa dimensione aziendale per realizzare processi di radicamento sui mercati esteri;
le leve su cui innescare il processo di rilancio del settore possono essere offerte da:
mantenimento della capacita' e della base produttiva;
miglioramento della gestione economica e finanziaria delle imprese;
innalzamento del livello qualitativo e stilistico delle produzioni ed ampliamento della gamma;
avvio e consolidamento di processi di commercializzazione a marchio proprio a chiusura di filiera;
sostenere l'immagine e la notorieta' dei marchi aziendali;
sostenere azioni di innovazioni di processo e di prodotto;
promuovere e sostenere il radicamento nei mercati esteri;
la politica industriale deve perseguire la strategia di condividere azioni integrate finalizzate a sostenere e promuovere lo sviluppo e la competitivita' delle imprese, attraverso il coinvolgimento di livelli istituzionali e delle rappresentanze economico e sociali a diversa scala territoriale;
la politica economica per il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero deve trovare coerenza con le decisioni e i regolamenti di orientamento e disciplina degli aiuti di Stato a finalita' regionale a favore delle imprese e dell'occupazione dell'Unione europea.
Considerato che gli ambiti di riferimento territoriali delle principali aree a vocazione produttiva tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia sono rappresentate dal Salento, dal Nord Barese e dalla Valle d'Itria.
Visto che:
gli orientamenti del Governo nazionale riconoscono, in linea con i principi comunitari, che la politica industriale:
e' orizzontale per natura e mira ad assicurare le condizioni generali favorevoli alla competitivita' dell'industria;
ha bisogno di tener conto delle necessita' specifiche e delle peculiarita' di ogni settore;
unisce una base orizzontale e applicazioni settoriali;
e' un gioco di squadra, cui contribuiscono vari Ministeri;
a fronte dei citati orientamenti il Ministero delle attivita' produttive si e' dato come obiettivo quello di curare alcune applicazioni settoriali tra le quali quelle del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero.
Gli orientamenti del Governo regionale riconoscono quale esigenza prioritaria del sistema economico-imprenditoriale regionale la necessita' di promuovere strumenti di intervento, di finalizzare risorse adeguate al rafforzamento delle imprese pugliesi, in una logica di integrazione delle diverse azioni strategiche. In tale ottica va sviluppata la coesione delle variegate suscettivita' territoriali, perseguendo la logica della qualita' totale. Tutto cio' al fine di rafforzare il posizionamento competitivo del sistema produttivo pugliese.
Tutto cio' premesso, considerato e visto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia, il Ministero per le attivita' produttive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la regione Puglia, Sviluppo Italia S.p.a., le OO.SS. regionali, confederali e categoriali CGIL, CISL, UIL, CISAL, la Confindustria della Puglia, la CONFAPI della Puglia, la Confartigianato della Puglia, la CNA della Puglia, la CLAAI della Puglia.
Si conviene sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere ed a tal fine si stipula il presente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1.
P r e m e s s e
Le premesse, come sopra esposte, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
Art. 2.
F i n a l i t a'
Obiettivo prioritario del presente accordo di programma e' quello di promuovere e favorire il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia, attraverso una azione sinergica per l'attuazione di un programma di consolidamento e sviluppo delle attivita' produttive esistenti ed economicamente sostenibili, mediante l'attivazione di strumenti disponibili o implementabili, anche attraverso la promulgazione di norme e dispositivi regolamentari ed attuativi.
Art. 3.
Le linee strategiche
Il presente accordo di programma individua la necessita' di intervenire sui fattori strutturali del comparto attraverso linee strategiche capaci di impattare su tre aspetti:
patrimonializzazione e sostegno agli investimenti;
competitivita' delle imprese;
innovazione e ricerca.
Art. 4.
Azioni operative
A fine di perseguire le finalita' e le strategie come sopra definite, il presente accordo di programma prevede di: 1. Linea strategica n. 1: Patrimonializzazione e sostegno agli investimenti.
Azione operativa A): Consolidamento imprenditoriale e risorse umane.
A.1) Incentivare piani di sviluppo aziendali con ristrutturazione del debito a breve, anche mediante la finalizzazione di fondi di garanzia regionale, tesi a favorire investimenti per l'innovazione, la qualificazione dei prodotti e programmi di penetrazione commerciale all'estero, attraverso l'attivazione delle misure del POR oltre che del Fondo unico regionale mediante l'attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2001, cosi' come modificata dalla legge regionale n. 23/2001.
A.2) Migliorare le performances economiche e finanziarie delle imprese esistenti, anche mediante la negoziazione di aiuti al funzionamento finalizzati a garantire nel tempo l'equilibrio economico-finanziario e contestualmente assicurando il mantenimento e la qualificazione dell'occupazione. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso nuovi strumenti oggetto di negoziazione con il Ministero del lavoro e con il Ministero dell'economia, finalizzati a conseguire una riduzione degli oneri sociali per le imprese con conseguente drenaggio di tali risorse verso un fondo aziendale per un rafforzamento patrimoniale delle imprese pugliesi. L'obiettivo e' consolidare i livelli occupazionali e implementare nuovi programmi di sviluppo aziendale. Tali interventi dovranno essere oggetto o di apposita norma legislativa, anche di copertura finanziaria, oppure quali aiuti di stato per la ristrutturazione delle imprese.
Azione operativa B): Sostegno agli investimenti.
B.1) Sostenere programmi di investimento finalizzati alla integrazione verticale della filiera, con particolare attenzione a facilitare lo sbocco commerciale verso il consumatore finale da realizzare attraverso l'acquisizione di servizi reali e l'apertura di punti vendita. Tali interventi saranno realizzati attraverso il Fondo unico regionale mediante l'attivazione di strumenti di finanza tradizionale, la finalizzazione dei fondi del POR, nonche' azioni di finanza innovativa discendenti dall'attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2001, cosi' come modificata dalla legge regionale n. 23/2001. 2. Linea strategica n. 2: Competitivita' delle imprese.
Azione operativa A): Gestire il cambiamento: promuovere reti di cooperazione e accrescere la presenza diretta sui mercati.
A.1) Promuovere l'integrazione della filiera, attraverso la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e consorzi di imprese. Le iniziative imprenditoriali dovranno essere caratterizzate da contenuti di innovazione. Tali interventi potranno essere realizzati attraverso l'attivazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione di cui al POR Puglia e degli strumenti di programmazione territoriale quali i PIT.
A.2) Aumentare le risorse destinate al Fondo unico ai fini di incentivare l'attivita' di consorzi export tra piccole e medie imprese prevista dalla legge n. 83/1989. Tale dotazione dovra' essere perseguita anche attraverso azioni regionali e nazionali finalizzate ad aumentare le risorse finanziarie disponibili ai consorzi export.
A.3) Sostenere e promuovere un marchio di tracciabilita' che permetta di individuare l'ambito territoriale specifico delle produzioni. L'individuazione del marchio dovra' caratterizzarsi attraverso specifici parametri qualitativi e localizzativi. Devono prevedersi azioni, a regia regionale, finalizzate alla promozione del marchio ed alla informazione ai consumatori. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso le azioni poste in essere dalla finanziaria 2004 nell'ambito della misura «Made in ltaly».
A.4) Facilitare lo sbocco commerciale delle imprese pugliese del settore, attraverso indagini di mercato, programmi di comunicazione e promozione dei marchi, nonche' la creazione di punti vendita o reti di franchising, mediante l'implementazione di due tipologie di strumenti:
partecipazioni finanziarie al capitale di imprese industriali del settore in forme innovative per programmi di internazionalizzazione;
sostegno alla nascita di nuova imprenditorialita' giovanile nell'ambito di un processo di accreditamento come Franchisor delle imprese pugliesi.
Tali iniziative dovranno prevedere l'impegno istituzionale e finanziario di Sviluppo Italia.
A.5) Attivita' di monitoraggio degli andamenti congiunturali e di mercato del settore ai fini del posizionamento delle produzioni, attraverso l'osservatorio banche-imprese-regione Puglia. Tale attivita' puo' trovare copertura nel bilancio della regione Puglia.
A.6) Sostenere la realizzazione di accordi interregionali tra aziende e/o tra aziende, enti ed istituzioni per facilitare il flusso e lo scambio di servizi ed informazioni.
Azione operativa B): Attrazione di nuovi investimenti e sostegno alla diversificazione.
B.1) Favorire l'attrazione di investimenti esterni per sostenere lo sviluppo del settore verso prodotti/mercati a maggiore contenuto di conoscenza e di innovazione, nonche' sostenere le strategie di diversificazione produttiva. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso l'attivazione degli strumenti previsti dalla legge n. 181/1989.
B.2) Favorire e facilitare l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole e medie imprese ed imprese artigiane rivolti a sostenere i percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo comprendenti la realizzazione di investimenti produttivi e commerciali nei paesi al di fuori dell'Unione europea previsti dalla legge n. 100/1990. A tal fine, la regione Puglia sottoscrivera' apposite convenzioni.
B.3) Formazione, qualificazione e riqualificazione del personale che opera nel settore, adoperandosi per sostenere processi di crescita professionale dei lavoratori del sistema TAC gia' operanti nelle aziende, nonche' formare nuove figure professionali ad elevata specializzazione con particolare riferimento all'area marketing, styling, responsabili di prodotto, controllo qualita', finanza e controllo di gestione. Tali interventi dovranno essere sostenuti dal FSE di livello nazionale e regionale.
B.4) Applicare il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore di operai, impiegati, intermedi, quadri, delle imprese artigiane e industriali fino a quindici dipendenti. Tale intervento dovra' essere sostenuto dal Fondo per l'occupazione del Ministero del lavoro, in virtu' dell'applicazione dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003.
B.5) Abbattimento dell'IRAP per professionalita' di alto profilo presenti nelle imprese e dedicato alle funzioni di ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto e di processo, marketing, internazionalizzazione e finanza.
L'abbattimento in questione dovra' essere attuato con intervento governativo all'interno della prossima finanziaria. 3. Linea strategica n. 3: Innovazione e ricerca.
Azione operativa A): Programmi per il rafforzamento della competitivita' e la diversificazione.
Incentivare gli investimenti finalizzati ad agevolare programmi di innovazione di prodotto e di processo in grado di recare fattori di vantaggio competitivo attraverso lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche nel settore e nei settori strettamente connessi. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso modifiche alla legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2001, cosi' come modificata dalla legge regionale n. 23 del 10 agosto 2001. In particolare, tali modifiche promuoveranno:
A.1) L'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, nuovi materiali ivi inclusa la creazione di collezioni, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;
A.2) La conseguente concretizzazione delle conoscenze, mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Inoltre, va perseguita un'azione operativa, peraltro gia' avviata, di supporto alla creazione di un «sistema moda di eccellenza» attraverso il sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle attivita' di formazione mirata e specialistica nonche' di commercializzazione e internazionalizzazione di «imprese leader». Tale azione comporta il coinvolgimento del Ministero per il commercio estero, della regione Puglia, delle associazioni di categoria e delle imprese nonche' dei comuni interessati e dovra' essere collocata in un contesto di cooperazione con altri poli produttivi di eccellenza a livello nazionale.
Art. 5.
Gli impegni del governo nazionale
Il governo nazionale, con il coordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri e attraverso i Ministeri competenti attivera' tutti gli strumenti di programmazione ed incentivazione utilizzabili per il consolidamento e lo sviluppo del settore e per la salvaguardia dell'occupazione.
In particolare, il governo nazionale di intesa con la regione Puglia si impegna a:
sostenere l'applicazione della legge n. 181/1989;
predisporre nuovi strumenti finalizzati a conseguire una riduzione degli oneri sociali per le imprese con conseguente loro patrimonializzazione, con l'attivazione istituzionale e finanziaria dei Ministeri del lavoro e dell'economia;
destinare risorse finanziare, tramite il Fondo per l'Occupazione del Ministero del lavoro, per sostenere l'applicazione della CIG ad imprese con meno di quindici dipendenti;
finanziare attraverso il fondo «Made in ltaly» le azioni necessarie alla costituzione di un marchio di tracciabilita' in funzione di un processo di internazionalizzazione delle imprese;
impartire a Sviluppo Italia indirizzi atti a costituire linee di finanziamento dedicate alla partecipazione al capitale per programmi di commercializzazione e per la costituzione di reti commerciali in franchising;
destinare quota parte delle risorse attivabili sul F.S.E. a beneficio dei programmi formazione, qualificazione e riqualificazione della base occupazionale esistenti;
destinare risorse finanziare aggiuntive e facilitare l'accesso ai fondi previsti per il sostegno ai programmi di penetrazione commerciale all'estero (ex legge n. 394/1981), alle attivita' di promozione del consorzio export tra piccole e medie imprese (ex legge n. 83/1989) ed ai percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo (ex legge n. 100/1990);
impartire all'Istituto nazionale per il commercio estero indirizzi atti a dedicare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'erogazione di servizi per il radicamento sui mercati esteri delle piccole e medie imprese.
Art. 6.
Gli impegni del governo regionale
La giunta regionale nell'ambito delle sue competenze e' impegnata attivamente a portare avanti, d'intesa con il governo nazionale, un piano articolato di interventi per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
Con riferimento alle azioni individuate, la regione Puglia si impegna:
a destinare quota parte delle risorse del POR 2000-2006, previste per l'attivazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni anche all'interno dei PIT, ad iniziative imprenditoriali di settore;
a modificare la legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2001 cosi' come modificata dalla legge regionale n. 23 del 10 agosto 2001, rendendo cosi' possibili interventi agevolativi nei confronti di programmi di innovazione tecnologica e ricerca;
ad attivare nell'ambito della misura 4.19 del POR 2000-2006 azioni di ingegneria finanziaria finalizzate: al consolidamento dei debiti a breve per l'attuazione di programmi di sviluppo e a facilitare lo sblocco commerciale a marchio proprio delle imprese;
finalizzazione dei Fondi POR destinati al consolidamento patrimoniale delle imprese e alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione anche mediante convenzioni con la SIMEST;
a ridurre, attraverso apposita norma, l'aliquota IRAP, per quelle imprese che hanno professionalita' di alto profilo in funzioni strategiche di sviluppo aziendale;
a destinare, al settore, quota parte delle risorse attivabili sul F.S.E. a beneficio dei programmi formazione, qualificazione e riqualificazione della base occupazionale esistente e di nuovi occupati;
svolgere attivita' di monitoraggio degli andamenti congiunturali e di mercato, attraverso l'osservatorio banche-imprese.
Art. 7.
Gli impegni delle imprese
Le associazioni di categoria firmatarie del presente accordo in rappresentanza delle imprese, si impegnano a creare le condizioni per rafforzare le proprie attivita' industriali nel quadro dei rispettivi piani strategici. Su tali basi si impegnano a favorire i processi di valorizzazione delle filiere esistenti anche nell'ottica della valorizzazione dell'imprenditoria locale.
In particolare in rapporto alle specifiche situazioni industriali proprie di ciascuna azienda, si fara' riferimento a:
investimenti di rafforzamento produttivo delle filiere e degli impianti esistenti;
iniziative che vedano coinvolte imprese locali ed imprese esterne all'area (partnership industriali e/o commerciali);
cofinanziamento delle iniziative imprenditoriali agevolate attraverso fondi regionali, nazionali e/o comunitari, nel rispetto di quanto previsto dall'Unione europea nella Carta degli aiuti regionali.
Per gli investimenti proposti dalle imprese, saranno individuate ed attivate opportune forme di finanziamento agevolato, in base agli impegni assunti dalle altre parti firmatarie del presente accordo.
Il presente accordo di programma, potra' essere esteso a tutte le aziende ed i soggetti pubblici e privati che possono avere un ruolo atto allo sviluppo del settore ed al mantenimento della base occupazionale.
Art. 8.
Il coordinamento operativo dell'accordo
I soggetti firmatari del presente accordo, provvederanno a designare nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso, propri rappresentanti in seno ad un comitato tecnico chiamato a monitorare l'attuazione dell'accordo, e ad esprimere tutte le azioni utili per la piu' rapida esecuzione degli impegni assunti, nonche' a consentire le modifiche che si rendessero necessarie od opportune in sede di realizzazione degli interventi e a definire le interpretazioni autentiche in caso di dissenso.
Il comitato sara' convocato in via ordinaria dalla regione Puglia, almeno con cadenza trimestrale.
Art. 9.
Il coordinamento istituzionale dell'accordo
Per la definizione del programma degli interventi di attivazione degli strumenti della programmazione sopra delineati, il Governo istituisce un tavolo nazionale di lavoro.
Il tavolo, d'intesa con il Ministero per le Attivita' produttive con la partecipazione del Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro, della regione Puglia, delle parti sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il compito di:
monitorare la fase di avvio della realizzazione dell'accordo, con particolare riferimento alla salvaguardia e al consolidamento delle produzioni esistenti e all'avvio di un processo di consolidamento e sviluppo in una logica di filiera. In tale sede si procedera' inoltre alla valutazione ed all'individuazione di possibili percorsi operativi, attivabili da parte dei soggetti imprenditoriali interessati, all'interno dei progetti di sviluppo definiti nell'ambito degli strumenti previsti per il raggiungimento delle finalita' del presente accordo;
gestire le emergenze ed individuare le opportune soluzioni occupazionali ed industriali. Le parti firmatarie del presente accordo di programma si impegnano, pertanto, apportare, preventivamente, al tavolo i programmi di attivita' che dovessero comportare sostanziali modifiche dei livelli di occupazione in essere, per l'analisi dei medesimi.
Art. 10.
Disposizioni finali
Il presente accordo e' vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
L'accordo a durata fino al completamento degli interventi in esso precisati, e' prorogabile e puo' essere modificato o integrato per concorde volonta' dei partecipanti ed attuato con specifici protocolli aggiuntivi.
Bari, .................................

Regione Puglia |(firmato) Confindustria Puglia |(firmato) Confapi Puglia |(firmato) Confartigianato Puglia |(firmato) C.N.A. Puglia |(firmato) Segreteria regionale CGIL |(firmato) Segreteria regionale CISL |(firmato) Segreteria regionale UIL |(firmato) Segreteria regionale CISAL |(firmato)

REGIONE PUGLIA
TAVOLO DI LAVORO SUL SETTORE DEL MOBILE
Accordo di programma per il consolidamento
del settore del mobile della Puglia
Premesso che la filiera pugliese del mobile e' una delle colonne portanti dell'industria del mobile italiano. Infatti nel sistema Legno Arredo la regione Puglia e' prima fra le regioni centro meridionali e quinta a livello nazionale.
In particolare, nel comparto del «mobile imbottito» la regione Puglia registra il piu' elevato numero di addetti, 11.073, pari al 25% del totale nazionale, e delle imprese, 801, pari al 24,5%. Con tali numeri l'area economico produttiva pugliese si afferma come il maggior produttore mondiale di divani in pelle coprendo circa il 16% della produzione mondiale di mobili imbottiti in pelle.
Si tratta, pertanto, di settore articolato e vitale, che ha registrato importanti e continui tassi di crescita, e che da anni offre un solido contributo alla crescita economica e sociale della nostra regione. All'interno di questo sistema operano aziende leader a livello mondiale, come la Natuzzi, ed un tessuto di medie e piccole imprese attive nell'intero ciclo di produzione e nell'indotto della filiera.
Tali performance, costruite e consolidatesi negli anni, si debbono ad una lungimirante strategia imprenditoriale basata fondamentalmente su:
innovative ed originali sistemi di lavorazione che pur mantenendo caratteristiche labour intensive ed artigianali si sono organizzati in processi industriali efficaci ed efficienti, tali da consentire un competitivo rapporto qualita/prezzo;
continua innovazione di prodotto e di nuovi materiali con cio' contribuendo a rafforzare nei mercati mondiali una positiva considerazione del prodotto proveniente dall'area pugliese;
forte orientamento alla penetrazione nei mercati esteri, senza peraltro una connotazione di marca, dove e' distribuita l'80% della produzione (segnatamente negli Stati Uniti ed in Canada);
controllo diretto della intera filiera produttiva nelle aziende piu' grandi, con forti e positive ricadute sui fattori di competitivita' e qualitativi, e diffusione di un indotto vivace e professionale che ha rappresentato un elemento di forza e flessibilita' per l'intero sistema.
Il rapido evolversi dello scenario competitivo mondiale oggi minaccia questo settore che per consolidare la propria leadership e continuare nello sviluppo deve profondamente ripensarsi;
Il cambiamento del mercato e' determinato da fattori congiunturali, profondi e di non facile reversibilita', cosi' come da dinamiche strutturali.
I fattori congiunturali sono:
stagnazione dell'economia mondiale, erosione del risparmio e della fiducia dei consumatori che si riflette fondamentalmente sui beni di non prima necessita';
apprezzamento dell'euro sul dollaro, pari ad oltre il 20% rispetto alla media del 2002 e conseguente perdita di competitivita' verso le produzioni dell'area dollaro (Cina compresa per il noto accordo di parificazione dello yuan con il dollaro americano);
dinamiche commerciali fortemente condizionate dal prezzo.
I fattori strutturali sono:
perdita di competitivita' del sistema manifatturiero italiano ed europeo rispetto alle economie dei paesi emergenti. Nel mercato statunitense dove si concentra gran parte dell'export made in Italy, le importazioni di imbottito dalla Cina sono cresciute, nel periodo 1996-2002, alla media del 58,1% ogni anno. Le principali ragioni di questa scalata dei Paesi emergenti sono:
basse barriere d'accesso tipiche del manifatturiero labour intensive come quello del mobile imbottito;
notevole disponibilita' di materie prime e semi lavorati a basso costo;
elevata disponibilita' di mano d'opera a basso costo, con elevata produttivita' e legislazione del lavoro molto flessibile;
assenza di ogni tutela della proprieta' creativita' e stilistica;
contributi alla produzione ed agevolazioni fiscali;
il venir meno degli sgravi degli oneri fiscali che per il settore del mobile imbottito ha rappresentato, da solo, un aumento del costo del lavoro rispetto agli anni scorsi di circa il 20% a cui va aggiunta, dal 1998, un'ulteriore penalizzazione fiscale determinata dall'IRAP;
un sistema di aziende prevalentemente product oriented alla lunga non in grado di resistere alla competizione sul prezzo e con forti vincoli a ripensare una strategia d'impresa basata sulla necessita' di riqualificare l'offerta in termini d'innovazione di prodotto, stilistica e qualitativa, tale da smarcarsi rispetto alla competizione basata sul prezzo;
un sistema di aziende che, fatta eccezione per le realta' piu' grosse, non e' in grado per modesta struttura finanziaria e manageriale, e per le difficolta' di accesso al credito, di saper innovare l'organizzazione dei processi, di puntare a forme di commercializzazione diretta sui mercati esteri attraverso politiche di marca e forme moderne di distribuzione controllata; in altre parole che faticano a gestire la necessaria evoluzione da aziende produttive ad aziende market oriented, per di piu' in un contesto necessariamente internazionale.
Le leve su cui innescare il processo di consolidamento e rilancio del settore possono essere offerte da:
processi di riqualificazione dei processi e delle competenze attraverso investimenti tecnologici, organizzativi e formativi idonei;
strutturazione di attivita' e competenze tali da garantire l'innovazione e ricerca di nuovi prodotti qualitativamente e stilisticamente piu' evoluti;
miglioramento della gestione economica e finanziaria delle imprese;
avvio e consolidamento di processi di commercializzazione a marchio proprio a chiusura di filiera, anche attraverso progetti di aggregazione, anche nella sola fase commerciale, in grado di consentire anche alle medie e piccole aziende l'opportunita' di stare sulla scena internazionale;
sostegno all'immagine e alla notorieta' dei marchi aziendali legato al made in Italy;
azioni di promozione e sostegno al radicamento, produttivo e commerciale, nei mercati esteri.
La politica industriale deve perseguire la strategia di condividere azioni integrate finalizzate a sostenere e promuovere lo sviluppo e la competitivita' delle imprese, attraverso il coinvolgimento di livelli istituzionali e delle rappresentanze economico e sociali a diversa scala territoriale.
La politica economica per il settore del mobile deve trovare coerenza con le decisioni e i regolamenti di orientamento e disciplina degli aiuti di stato a finalita' regionale a favore delle imprese e dell'occupazione dell'Unione europea all'interno di una sostenibilita' sociale dello sviluppo occupazionale, ambientale e della sicurezza.
Considerato che gli ambiti territoriali nei quali si e' sviluppata la filiera del mobile abbracciano tutto il territorio della regione mentre il comparto del mobile imbottito si e' sviluppato inizialmente nell'area Murgiana, nei comuni di Santeramo in Colle, Altamura e Gravina, per poi estendersi all'intera provincia di Bari e recentemente a quella di Taranto, con gli insediamenti di Ginosa e Laterza, e a quella di Foggia.
Visto che gli orientamenti del governo nazionale riconoscono, in linea con i principi comunitari, che la politica industriale:
e' orizzontale per natura e mira ad assicurare le condizioni generali favorevoli alla competitivita' dell'industria;
ha bisogno di tener conto delle necessita' specifiche e delle peculiarita' di ogni settore;
unisce una base orizzontale e applicazioni settoriali;
e' un gioco di squadra, cui contribuiscono vari Ministeri.
A fronte dei citati orientamenti il Ministero delle attivita' produttive si e' dato come obiettivo quello di curare alcune applicazioni settoriali tra le quali quelle del settore del mobile imbottito.
Gli orientamenti del governo regionale riconoscono quale esigenza prioritaria del sistema economico-imprenditoriale regionale la necessita' di promuovere strumenti di intervento, di finalizzare risorse adeguate al rafforzamento delle imprese pugliesi, in una logica di integrazione delle diverse azioni strategiche. In tale ottica va sviluppata la coesione delle variegate suscettivita' territoriali, perseguendo la logica della qualita' totale. Tutto cio' al fine di rafforzare il posizionamento competitivo del sistema produttivo pugliese.
Tutto cio' premesso, considerato e visto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia, il Ministero per le attivita' produttive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la regione Puglia, Sviluppo Italia S.p.a., le OO.SS. confederali, regionali e categoriali CGIL CISL, UIL, CISAL, la Confindustria della Puglia, la CONFAPI della Puglia, la Confartigianato della Puglia, la CNA della Puglia, la CLAAI della Puglia.
Si conviene sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere ed a tal fine si stipula il presente;
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1.
P r e m e s s e
Le premesse, come sopra esposte, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
Art. 2.
F i n a l i t a'
Obiettivo prioritario del presente accordo di programma e' quello di sostenere il settore del mobile, ed in particolare del mobile imbottito, della Puglia. Tale obiettivo e' perseguito attraverso interventi articolati e sinergici idonei al mantenimento e consolidamento, riqualificazione e sviluppo, delle realta' esistenti ed economicamente sostenibili.
Art. 3.
Le linee strategiche
Il presente accordo di programma individua la necessita' di intervenire sui fattori strutturali del comparto al fine di accrescere il complessivo livello di competitivita' delle imprese. La competitivita' delle imprese si rafforza attraverso le seguenti linee strategiche d'intervento:
sostegno agli investimenti ed alla struttura economico-finanziaria delle imprese;
sostegno alla commercializzazione ed all'internazionalizzazione;
sostegno alla innovazione ed alla ricerca;
sostegno alla formazione ed alla riqualificazione;
sostegno agli interventi per il completamento della rete infrastrutturale.
Art. 4.
Azioni operative
Al fine di perseguire le finalita' e le strategie come sopra definite, il presente accordo di programma prevede di: 1. Linea strategica n. 1: Sostegno agli investimenti ed alla struttura economico-finanziaria delle imprese.
Azione operativa A): Consolidamento imprenditoriale e risorse umane.
A.1) Incentivare piani di sviluppo aziendali con ristrutturazione del debito a breve, anche mediante la finalizzazione di fondi di garanzia regionali, tesi a favorire investimenti per l'innovazione, la qualificazione dei prodotti e programmi di penetrazione commerciale all'estero, attraverso l'attivazione delle misure del POR oltre che del Fondo unico regionale mediante l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 29 giugno 2004, n. 10.
A.2) Migliorare le performances economiche e finanziarie delle imprese esistenti, anche mediante la negoziazione di aiuti al funzionamento finalizzati a garantire nel tempo l'equilibrio economico-finanziario e contestualmente assicurando il mantenimento e la qualificazione dell'occupazione. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso nuovi strumenti oggetto di negoziazione con il Ministero del lavoro e con il Ministero dell'economia, finalizzati a conseguire una riduzione degli oneri sociali per le imprese con conseguente drenaggio di tali risorse verso un fondo aziendale per un rafforzamento patrimoniale delle imprese pugliesi. L'obiettivo e' consolidare i livelli occupazionali e implementare nuovi programmi di sviluppo aziendale. Tali interventi dovranno essere oggetto o di apposita norma legislativa, anche di copertura finanziaria, oppure quali aiuti di stato per la ristrutturazione delle imprese.
A2.1) All'interno di tale ambito, si specificano le peculiari aree d'intervento per le quali possono essere attivate leve articolate ed aggiuntive.
La natura oggettivamente artigianale della produzione del mobile imbottito e la necessita' di un elevato livello qualitativo a supporto della peculiarita' del «made in Italy» che evidenzia il made in Puglia o meglio del «made in Puglia» necessita di un ciclo di sviluppo delle professionalita' che si dovra' realizzare attraverso l'applicazione delle norme contrattuali.
Lavoratori impegnati nella ricerca, sviluppo e nei sistemi di qualita' dei prodotti. Per le aziende e' vitale dotarsi di risorse umane qualificate in grado di garantire la continua innovazione di processi e prodotti. Per questi lavoratori e' opportuno prevedere delle defiscalizzazioni degli oneri sociali per tramite dell'abbattimento dell'IRAP e/o della doppia deducibilita' del loro costo.
Lavoratori addetti alla comunicazione e marketing e progettazione, realizzazione e gestione di punti vendita, in Italia ed estero, nonche' di tutti coloro impegnati in attivita' commerciali estere e nell'allestimento e presidio di fiere all'estero. Anche per tali lavoratori, di norma ad elevata professionalita' e costo e' opportuno prevedere delle defiscalizzazioni degli oneri sociali per tramite dell'abbattimento dell'IRAP e/o della doppia deducibilita' del loro costo.
A.3) Applicare il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore di operai, impiegati, intermedi, quadri, delle imprese artigiane e industriali fino a quindici dipendenti. Tale intervento dovra' essere sostenuto dal Fondo per l'occupazione del Ministero del lavoro, in virtu' dell'applicazione dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003.
A.4) In deroga alla normativa fiscale in materia di IVA, per gli esercizi 2004 e 2005 concedere ai fornitori che effettuano cessioni di beni ad esportatori, ai sensi della lettera c), dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 la facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta e con le modalita' previste dal comma 2 del richiamato art. 8. Altresi', sempre in tema di IVA, che la finanziaria possa prevedere la deducibilita' delle spese sostenute dalle nuove famiglie per l'arredamento e l'applicazione di aliquote IVA agevolate cosi' come previsto dalla direttiva 2002/92/CE per i settori ad alta intensita' di lavoro.
Azione operativa B): Sostegno agli investimenti.
B.1) Sostenere programmi di investimento finalizzati al:
miglioramento della tecnologia di processo;
realizzazione di piattaforme logistiche estere;
realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi materiali, meccanismi e prodotti;
sostegno della internazionalizzazione delle imprese, in special modo sostenendo quegli investimenti (come, ad esempio, acquisizione di servizi reali, campagne di comunicazione, apertura di punti vendita) tesi a facilitare il rapporto diretto con il consumatore estero. Tali interventi saranno realizzati attraverso il Fondo unico regionale mediante l'attivazione di strumenti di finanza tradizionale, la finalizzazione dei fondi del POR, nonche' azioni di finanza innovativa discendenti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 29 giugno 2004, n. 10. 2. Linea strategica n. 2: Commercializzazione ed internazionalizzazione.
Azione operativa A): Gestire il cambiamento: promuovere reti di cooperazione e accrescere la presenza diretta sui mercati.
A.1) Aumentare le risorse destinate al Fondo unico ai fini di incentivare l'attivita' dei consorzi export tra piccole e medie imprese prevista dalla legge n. 83/1989. Tale dotazione dovra' essere perseguita anche attraverso azioni regionali e nazionali finalizzate ad aumentare le risorse finanziarie disponibili ai consorzi export.
A.2) Sostenere i programmi di comunicazione e promozione dei marchi, sia a livello aziendale che di territorio. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso le azioni poste in essere dalla finanziaria 2004 nell'ambito della misura «made in Italy».
A.3) Facilitare lo sbocco commerciale delle imprese pugliesi del settore, attraverso indagini di mercato, programmi di comunicazione e promozione dei marchi, nonche' la creazione di punti vendita o reti di franchising, mediante l'implementazione di due tipologie di strumenti:
partecipazioni finanziarie al capitale di imprese del settore in forme innovative per programmi di internazionalizzazione;
sostegno alla nascita di nuova imprenditorialita' giovanile nell'ambito di un processo di accreditamento come Franchisor delle imprese pugliesi.
Tali iniziative dovranno prevedere l'impegno istituzionale e finanziario di Sviluppo Italia.
A.4) Attivita' di monitoraggio degli andamenti congiunturali e di mercato del settore ai fini del posizionamento delle produzioni, attraverso l'Osservatorio banche-imprese-regione Puglia. Tale attivita' puo' trovare copertura nel bilancio della regione Puglia.
A.5) Agevolazione alla partecipazione alle piu' importanti fiere estere del settore.
A.6) Favorire e facilitare l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole e medie imprese ed imprese artigiane rivolti a sostenere i percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo nei paesi al di fuori dell'Unione europea previsti dalla legge n. 100/1990. A tal fine, la regione Puglia sottoscrivera' apposite convenzioni. 3. Linea strategica n. 3: Innovazione e ricerca.
Azione operativa A): Sostegno ai programmi ed alle attivita' di innovazione e diversificazione.
Incentivare i programmi e le attivita' finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo, all'individuazione di aree di diversificazione produttiva sinergici con i processi, le competenze e le produzioni base, in grado di recare fattori di vantaggio competitivo.
Tali interventi potranno essere realizzati in base alla legge regionale n. 10 del 29 giugno 2004 ovvero attraverso il ricorso ad altri strumenti agevolativi gestiti e/o finanziati dalla regione Puglia. In particolare, tali interventi saranno finalizzati a promuovere:
A.1) L'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, nuovi materiali ivi inclusa la creazione di collezioni, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti.
A.2) La conseguente concretizzazione delle conoscenze, mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Inoltre, va perseguita un'azione operativa, peraltro gia' avviata, di supporto alla creazione di un «sistema mobile di eccellenza» attraverso il sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle attivita' di formazione mirata e specialistica nonche' di commercializzazione e internazionalizzazione di «imprese leader». Tale azione comporta il coinvolgimento del Ministero per il commercio estero, della regione Puglia, delle associazioni di categoria e delle imprese nonche' dei comuni interessati e dovra' essere collocata in un contesto di cooperazione con altri poli produttivi di eccellenza a livello nazionale. 4. Linea strategica n. 4: Formazione e riqualificazione.
Nell'attuale fase di cambiamento degli scenari competitivi e commerciali e, conseguentemente, dei modelli operativi delle aziende la necessita' di avviare processi di cambiamento organizzativo e gestionale diventano vitali. Le attivita' di managerializzazione, formazione e riqualificazione assumono valenza strategica.
Azione operativa A): Sostegno ai programmi di change management.
Supportare tutti quei programmi finalizzati a:
ricerca di manager di elevata professionalita' nelle aree marketing, commerciale e comunicazione, ricerca e sviluppo, controllo e pianificazione ed in genere di tutte le nuove figure professionali della filiera (interior decorator, visual merchandising, category and retail specialist, etc.);
acquisizione di servizi reali e formativi per facilitare i processi di crescita di cultura aziendale ed in specie di quella orientata allo sviluppo dell'orientamento al cliente ed alle problematiche legate alla internazionalizzazione.
Azione operativa B): Sostegno ai programmi di formazione e riqualificazione.
Le attivita' formative sotto elencate rappresentano indispensabili strumenti di formazione e di riqualificazione di personale in aree nuove e/o critiche:
attivita' tese a migliorare la qualita' del prodotto;
attivita' tese a formare cultura tecnologica, informatica e di certificazione prodotto e processi;
attivita' tese all'acquisizione di conoscenze linguistiche;
attivita' tese alla formazione di consulenti di vendita e store manager;
attivita' tese all'acquisizione di competenze retail;
attivita' tese all'acquisizione di competenze nel design industriale, nell'arredamento d'interni e nel merchandising.
Le attivita' di cui alle Azioni operative A e B troveranno copertura nei fondi del FSE e nazionali e regionali gia' istituzionalmente dedicati alla formazione. Al fine di rendere effettivamente erogabili tali sostegni si potra' provvedere a specifici aggiornamenti dei testi normativi e/o regolamenti applicativi al fine di comprendere le peculiarita' di una formazione realizzabile, per lo piu', sul campo, attraverso le competenze maturate all'interno dell'azienda stessa.
La strategicita' e complessita' dei processi di cambiamento suggeriscono di affiancare a queste attivita' di formazione da realizzarsi nel breve periodo, iniziative di piu' ampio respiro finalizzate alla creazione di un bacino professionale qualificato e funzionale al settore.
Azione operativa C): Realizzazione di un centro di eccellenza erogatore di servizi e formazione all'impresa.
Deve essere promossa la creazione di un centro di eccellenza di formazione e servizi, aperto alla partecipazione delle aziende, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, governo nazionale, enti locali, Istituti universitari e di ricerca, con le seguenti principali finalita':
promozione di una scuola internazionale di design per il mobile imbottito ed i complementi di arredo;
promozione di un corso specialistico per la gestione dei negozi e del processo di vendita;
individuazione dei trend culturali e di mercato in area marketing, retail, e gestionale e promozione di occasioni di incontro fra consulenza internazionale e le imprese del territorio;
fornire supporto alle imprese nel progettare servizi territoriali per attivita' non distintive o concorrenziali quali, ad esempio: studi di settore, attivita' di certificazione, monitoraggio sanitario ed antinfortunistico, trasporti;
l'assistenza alle attivita' di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica delle imprese operanti nella filiera del mobile. 5. Linea strategica n. 5: Sostegno agli interventi per il completamento della rete infrastrutturale.
Devono essere realizzati quegli interventi necessari a completare, potenziare e razionalizzare le infrastrutture, con particolare riferimento alla rete viaria e portuale.
Particolare rilevanza rivestono:
la realizzazione di una struttura interportuale nell'area murgiana;
il raddoppio totale in entrambe le carreggiate della s.s. 96 fra Bari ed Altamura e della s.s. 99 nel tratto Altamura-Matera;
lo sviluppo ed il potenziamento della viabilita' di accesso alle aree dei porti pugliesi (con particolare riferimento al porto di Taranto).
Art. 5.
Gli impegni del governo nazionale
Il governo nazionale, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attraverso i Ministeri competenti, dovra' provvedere all'attivazione di tutti gli strumenti di programmazione ed incentivazione utilizzabili per gli interventi di completamento e potenziamento delle infrastrutture, per il rilancio della competitivita' del settore e per la salvaguardia dell'occupazione.
In particolare, il governo nazionale d'intesa con la regione Puglia si impegna a:
sostenere l'applicazione della legge n. 181/1989;
procedere al finanziamento ed alla rapida cantierizzazione di opere infrastrutturali di rilevante interesse per l'area murgiana;
predisporre nuovi strumenti finalizzati a conseguire una riduzione degli oneri sociali ed un contenimento del costo del lavoro per le imprese con conseguente loro patrimonializzazione, con l'attivazione istituzionale e finanziaria dei Ministeri del lavoro e dell'economia;
destinare risorse finanziarie, tramite il Fondo per l'occupazione del Ministero del lavoro, per sostenere l'applicazione della CIG ad imprese con meno di quindici dipendenti, per assecondare il processo di riorganizzazione complessivo del settore, anche attraverso forme di sostegno al reddito dei lavoratori di tutte le imprese della filiera, con particolare riferimento alle piccole imprese, tra le prime ad avvertire le pesanti conseguenze della situazione in atto;
finanziare attraverso il fondo «made in Italy» le azioni necessarie alla costituzione di un marchio di tracciabilita' in funzione di un processo di internazionalizzazione delle imprese;
impartire a Sviluppo Italia indirizzi atti a costituire linee di finanziamento dedicate alla partecipazione al capitale per programmi di commercializzazione e per la costituzione di reti commerciali in franchising;
destinare quota parte delle risorse attivabili sul F.S.E. a beneficio dei programmi di formazione, qualificazione e riqualificazione della base occupazionale esistenti, orientandoli verso figure professionali nuove, di difficile reperibilita';
destinare risorse finanziare aggiuntive e facilitare l'accesso ai fondi previsti per il sostegno ai programmi di penetrazione commerciale all'estero (ex legge n. 394/1981), alle attivita' di promozione dei consorzi export tra piccole e medie imprese (ex legge n. 83/1989) ed ai percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo (ex legge n. 100/1990);
impartire all'Istituto nazionale per il commercio estero indirizzi atti a dedicare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'erogazione di servizi per il radicamento sui mercati esteri delle piccole e medie imprese;
a ridurre, attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria, l'aliquota IRAP, per quelle imprese che hanno professionalita' di alto profilo in funzioni strategiche di sviluppo aziendale;
sostenere l'intera filiera attraverso misura di natura fiscale (modificando alcune disposizioni in materia di IVA) in grado di migliorare la posizione finanziaria strutturalmente deficitaria e di sostenere la competitivita' in una fase congiunturale sfavorevole.
Art. 6.
Gli impegni del governo regionale
La giunta regionale nell'ambito delle sue competenze dovra' assumere l'impegno a portare avanti attivamente, d'intesa con il governo nazionale, un piano articolato di interventi per il rilancio della competitivita' del settore del mobile in Puglia.
In particolare, la regione Puglia si impegna:
a destinare quota parte delle risorse del POR 2000-2006, previste per l'attivazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni anche all'interno dei PIT, ad iniziative imprenditoriali di settore;
a dotare di risorse finanziarie adeguate gli interventi previsti dalla recente legge n. 10 del 29 giugno 2004 a favore di programmi di innovazione tecnologica e ricerca;
a prevedere nell'ambito della suddetta legge n. 10 e del POR 2000-2006 interventi finanziari a supporto dell'innovazione di processo e prodotto e per la creazione e lo sviluppo del marchio, sostenendo le imprese nello sforzo di riqualificazione verso la produzione di prodotti di «marca», anche attraverso forme di sostegno alle attivita' finalizzate alla qualificazione e certificazione del prodotto e del processo;
finalizzazione dei Fondi POR destinati al consolidamento patrimoniale delle imprese e alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione anche mediante convenzioni con la SIMEST;
a destinare, al settore, quota parte delle risorse attivabili sul F.S.E. a beneficio dei programmi formazione, qualificazione e riqualificazione della base occupazionale esistente e di nuovi occupati;
svolgere attivita' di monitoraggio degli andamenti congiunturali e di mercato, attraverso l'Osservatorio banche-imprese;
verificare, di concerto con gli enti locali interessati, la fattibilita' di un Centro di eccellenza di formazione e servizi e dello stile, inteso come centro di eccellenza nazionale per la formazione di figure professionali (attraverso la creazione di una Scuola del design e dello stile) da immettere nella filiera del mobile, nonche' per lo scouting tecnologico e l'assistenza alle attivita' di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica delle imprese operanti nella filiera del mobile;
verificare, attraverso uno studio di fattibilita', la possibilita' di potenziare il traffico commerciale del porto di Taranto a sostegno del sistema produttivo pugliese e delle regioni limitrofe.
Art. 7.
Gli impegni delle imprese
Le associazioni di categoria, in rappresentanza delle imprese, si impegnano a creare le condizioni per rafforzare le proprie attivita' industriali nel quadro dei rispettivi piani strategici. Su tali basi si impegnano a favorire i processi di valorizzazione delle filiere esistenti anche nell'ottica della valorizzazione dell'imprenditoria locale.
In particolare in rapporto alle specifiche situazioni industriali proprie di ciascuna azienda, si fara' riferimento a:
investimenti di rafforzamento produttivo delle filiere e degli impianti esistenti;
iniziative che vedano coinvolte imprese locali ed imprese esterne all'area (partnership industriali e/o commerciali), come ad esempio consorzi e/o gruppi di acquisto;
cofinanziamento delle iniziative imprenditoriali agevolate attraverso fondi regionali, nazionali e/o comunitari, nel rispetto di quanto previsto dall'Unione europea nella Carta degli aiuti regionali.
Per gli investimenti proposti dalle imprese, saranno individuate ed attivate opportune forme di finanziamento agevolato.
Il presente accordo di programma potra' essere esteso a tutte le aziende ed i soggetti pubblici e privati che possono avere un ruolo atto allo sviluppo del settore ed al mantenimento della base occupazionale.
Art. 8.
Il coordinamento operativo dell'accordo
I soggetti firmatari del presente accordo provvederanno a designare nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso propri rappresentanti in seno ad un comitato tecnico chiamato a monitorare l'attuazione dell'accordo, e ad esprimere tutte le azioni utili per la piu' rapida esecuzione degli impegni assunti, nonche' a consentire le modifiche che si rendessero necessarie od opportune in sede di realizzazione degli interventi e a definire le interpretazioni autentiche in caso di dissenso.
Il comitato sara' convocato in via ordinaria dalla regione Puglia, almeno con cadenza trimestrale.
Art. 9.
Il coordinamento istituzionale dell'accordo
Per la definizione del programma degli interventi di attivazione degli strumenti della programmazione sopra delineati, il Governo istituisce un tavolo nazionale di lavoro.
Il tavolo, d'intesa con il Ministero per le attivita' produttive con la partecipazione del Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro, della regione Puglia, delle parti economiche e sociali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il compito di:
monitorare la fase di avvio della realizzazione dell'accordo, con particolare riferimento alla salvaguardia e al consolidamento delle produzioni esistenti e all'avvio di un processo di consolidamento e sviluppo in una logica di filiera. In tale sede si procedera' inoltre alla valutazione ed all'individuazione di possibili percorsi operativi, attivabili da parte dei soggetti imprenditoriali interessati, all'interno dei progetti di sviluppo definiti nell'ambito degli strumenti previsti per il raggiungimento delle finalita' del presente accordo;
gestire le emergenze ed individuare le opportune soluzioni occupazionali ed industriali. Le parti firmatarie del presente accordo di programma si impegnano, pertanto, a portare, preventivamente al tavolo, i programmi di attivita' che dovessero comportare sostanziali modifiche dei livelli di occupazione in essere, per l'analisi dei medesimi.
Art. 10.
Disposizioni finali
Il presente accordo e' vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
L'accordo ha durata fino al completamento degli interventi in esso precisati, e' prorogabile e puo' essere modificato o integrato per concorde volonta' dei partecipanti ed attuato con specifici protocolli aggiuntivi.
Bari, 21 dicembre 2004

Regione Puglia |(firmato) Confindustria Puglia |(firmato) Confapi Puglia |(firmato) Confartigianato Puglia |(firmato) C.N.A. Puglia |(firmato) Segreteria regionale CGIL |(firmato) Segreteria regionale CISL |(firmato) Segreteria regionale UIL |(firmato) Segreteria regionale CISAL |(firmato)
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone