Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO RETTORALE 25 luglio 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare il comma 9 dell'art. 6;
Visti il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, nonche' le successive modificazioni;
Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico e consiglio di amministrazione del 25 maggio 2005);
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 5 luglio 2005, prot. n. 2482, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;
Decreta:
Art. 1.
Viene integrato l'art. 11 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, vengono inoltre inseriti nuovi articoli, nel titolo VII ridenominato «Altri organi», con successivo scorrimento della numerazione dei titoli:
Titolo VII
ALTRI ORGANI
Art. 32 - Difensore degli studenti
Art. 33 - Comitato per le pari opportunita'
Art. 34 - Commissione etica di Ateneo
Art. 11.
Il preside
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', ne attua le deliberazioni, convoca e presiede la giunta di facolta' (ove costituita). Il preside cura il regolare svolgimento delle attivita' didattiche della facolta', e' membro del senato accademico, esercita tutte le attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.
Il preside inoltre ha la responsabilita' dei servizi generali didattici ed organizzativi della facolta'.
2. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal consiglio di facolta' nella composizione di cui al successivo art. 12, comma 1, ed e' nominato con decreto rettorale. L'elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per le eventuali votazioni successive e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
3. Il preside dura in carica tre anni e di norma e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni successive hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Le ulteriori modalita' di elezione del preside sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
5. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.
6. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside che, oltre a coadiuvare il preside nell'esercizio delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di vicepreside e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore e di direttore di dipartimento e suo vicario. Il vicepreside e' nominato con decreto del rettore ed il suo mandato coincide con quello del preside.
Titolo VII
ALTRI ORGANI
Art. 32.
Difensore degli studenti
1. Il difensore degli studenti e' nominato con decreto rettorale previa elezione da parte del senato accademico entro una rosa di tre candidati, esterni all'Universita', designati dal rettore d'intesa con il consiglio studentesco e scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, indipendenza di giudizio ed imparzialita', per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, determina l'indennita' spettante a tale organo.
2. Il difensore degli studenti e' a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il difensore puo' chiedere atti o chiarimenti ad ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce direttamente al rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il difensore degli studenti puo' sottoporre al senato accademico argomenti o decisioni volte al miglioramento della qualita' di vita degli studenti.
4. Il difensore degli studenti agisce con il supporto dell'ufficio rapporti con il corpo studentesco.
Art. 33.
Comitato per le pari opportunita'
1. Il comitato per le pari opportunita' promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle persone diversamente abili. Segnala al rettore e agli organi di governo dell'Ateneo specifici ambiti di intervento.
2. La composizione, la designazione dei membri del comitato e le modalita' di funzionamento dello stesso sono demandate ad uno specifico regolamento.
Art. 34.
Commissione etica di Ateneo
1. La commissione etica di Ateneo vigila sul rispetto del codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. A tal proposito al termine di ogni anno accademico la commissione presenta al senato accademico una relazione sul rispetto del codice deontologico.
2. La commissione etica e' composta da un professore ordinario a tempo pieno, che svolge le funzioni di presidente, un professore associato a tempo pieno, un ricercatore confermato a tempo pieno, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il presidente del consiglio studentesco, nominati dal rettore, sentito il senato accademico.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Aquila, 25 luglio 2005
Il rettore: Di Orio
 
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