Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2005
Riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni, di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi dovuti all'INPGI.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce, in regime di sostitutivita', le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;
Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto, tra l'altro, la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui l'INPGI, in persone giuridiche private e che gli stessi continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
Visto l'atto n. 207 del 7 dicembre 2004, con il quale il consiglio di amministrazione dell'INPGI ha deliberato che le contribuzioni dovute all'Istituto stesso dai datori di lavoro sono versate attraverso il sistema di riscossione unificata di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Decreta:
Art. 1.
1. I versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
2. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal comma 1 sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'INPGI.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2005
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
 
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