Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 aprile 2005
Modifica ai decreti ministeriali 15 maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 con il quale e' stata attuata la direttiva 000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose al complesso delle norme comunitarie che disciplinano la materia e di semplificare le relative procedure di attuazione.
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 15 maggio 1997
1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 e' sostituito dal seguente:
«2. La commissione e' composta da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzione di presidente, da cinque funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appartenenti all'area di inquadramento non inferiore a C3 e da un funzionario del Ministero dell'interno appartenente all'area di inquadramento non inferiore a C3, nonche' da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Confartigianato trasporti, dalla Federchimica, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Dipartimento trasporti terrestri.».
2. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 e' sostituito dal seguente:
«E' ammessa la designazione di presidente, membri e segretario supplenti.».
3. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente, i membri ed il segretario della commissione sono nominati con provvedimento del capo Dipartimento per i trasporti terrestri.».
 
Art. 2.
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 10 giugno 2004
1. I punti 5-ter ed il 5-quater del comma 6 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 sono abrogati.
2. Al punto 5-sexies del comma 6 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 le parole «entro un anno» sono sostituite con le parole «entro diciotto mesi».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2005
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 242
 
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