Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 28 giugno 2005
Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005. Delibera di valutazione di idoneita' (Pos. 20929). (Deliberazione n. 05/358).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
Visto l'art. 5 del C.C.N.L. delle Imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali, siglato in data 4 aprile 2002 e pervenuto in Commissione in data 24 marzo 2005, relativo alla Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito.
Visti i pareri favorevoli espressi dalle associazioni degli utenti, Federconsumatori (pervenuto in data 6 maggio 2005) e Unione Nazionale Consumatori (pervenuto in data 12 maggio 2005);
Considerato che il suddetto art. 5 contiene un rinvio recettizio, per quanto di interesse del settore, alla Regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione di garanzia (Del. n. 02/37 del 7 marzo 2002) per il settore del servizio postale;
Considerato che nello stesso e', altresi', prevista una idonea disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2 L. n. 146/12990 e successive modifiche, articolata su tre livelli (Aziendale, Territoriale, Nazionale);
Considerato che la esatta interpretazione di cui alla fase di apertura dell'art. l dell'Accordo in questione, non pregiudica le competenze della Commissione, riguardando esclusivamente i rapporti tra le parti;
Considerato che l'obbligo di convocazione previsto dall'art. 2 lett.A) comma 3, va inteso nel senso che la convocazione deve essere in una data compresa nel termine di «due giorni», non bastando che entro tale termine si proceda ad una convocazione per data successiva;
Valuta idonea
La Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito, contenuta nell'art. 5 del C.C.N.L. delle Imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali:
Dispone la comunicazione della presente delibera alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, SLP CISL, UILTRASPORTI, UILPOST, alla FISE, al Ministro delle comunicazioni, nonche' la trasmissione, ai sensi dell'art. 13 lettera n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispone altresi', la pubblicazione dell'Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2005
Il presidente: Martone
 
Allegato Verbale di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 20 febbraio 1996 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco. (Siglato in Roma 4 aprile 2002, tra Federazione Imprese di Servizi (FISE - ARE) e SLCCGIL, SLP-CISL, UILTRASPORTI, UIL-.POST.
Art. 5.
Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche - procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
Le Parti recepiscono, per quanto di interesse del settore, la delibera della Commissione di Garanzia 02/37 del 7 marzo 2002, che allegano al presente codice civile n. 1.
Procedura di raffreddamento e di conciliazione
delle controversie collettive, in attuazione
dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990.
Art. 1.
Fermo restando che l'interpretazione delle norme del C.C.N.L. e degli accordi nazionali e' di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalita' specificate dal c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione c/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2. A) Livello aziendale.
La titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, e' riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
La richiesta di esame della questione che e' causa della controversia collettiva e' formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del C.C.N.L. o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l'esame di cui al comma precedente.
Questa fase dovra' essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sara' rimesso in copia al superiore livello territoriale. B) Livello territoriale.
Entro 2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione Datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Tale fase dovra' terminare entro due giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sara' rimesso in copia al superiore livello nazionale. C) Livello nazionale.
Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione Datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della questione che e causa della controversia collettiva.
Tale fase e' ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura.
Art. 3.
Al fine di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorita' giudiziaria sulla questione oggetto della controversia ne' da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4.
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera a), lettera b), lettera c), la presente procedura e' ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5.
I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva hanno comunque facolta', in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6.
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresi' facolta' di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura e' ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 7.
Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
Art. 8.
Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del C.C.N.L. nei casi di controversia collettiva di competenza delle OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 146190, e' la seguente: entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, l'associazione nazionale imprenditoriale convoca le relative segreterie per l'esame della questione che e' causa della controversia collettiva.
Questa fase si esaurisce entro diciassette giorni successivi al primo incontro.
Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura e' ultimata.
Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura e' da considerarsi ultimata.
Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente articolo 3.
FISE - ARE (firmato)
SLC-CGIL (firmato)
SLP-CISL (firmato)
UILTRASPORTI (firmato)
UIL-POST (firmato)
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone