Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MESSINA
DECRETO RETTORALE 20 luglio 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato accademico, della seduta del 29 ottobre 2004 e dal Consiglio di amministrazione, nelle seduta del 29 dicembre 2004, nel corso delle quali sono state approvate, ad unanimita', le proposte di modifica agli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 25, 31, 33, 44, 46, 47, 48, 53, 56 dello Statuto d'ateneo e l'inserimento, ad integrazione, dell'art. 59;
Considerato che il MIUR, con nota prot. 1095 del 14 marzo 2005, ha formulato osservazioni sull'art. 15, comma 3, e sull'art. 46, comma 3, ed ha richiesto che fosse opportunamente motivato il contenuto dell'art. 59, trattandosi di deroga;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle sedute del 29 marzo 2005, con le quali gli organi collegiali hanno deliberato di recepire le osservazioni ministeriali, inserendo la precisazione suggerita alla lettera d) del comma 3 dell'art. 15 ed abrogando il secondo periodo del comma 3 dell'art. 46, ed hanno riproposto, opportunamente motivandola, l'introduzione della norma transitoria, articolata sub art. 59;
Considerato che il MIUR, con nota prot.n. 1407 del 19 aprile 2005, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:
Lo Statuto d'Ateneo e' cosi' modificato:
Articolo unico
All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Fanno altresi' parte del Senato accademico due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo»;
il comma 11 e' cosi' sostituito:
«11. Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del senato accademico:
a) la definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale tecnico - amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
b) la ripartizione dei posti di professore e di ricercatore universitario tra le facolta', la distribuzione delle borse di studio disponibili tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca, tra i professori e i ricercatori che ne hanno fatto domanda;
c) l'approvazione del regolamento generale d'ateneo;
d) l'approvazione del regolamento didattico d'ateneo;
e) la istituzione, su proposta delle facolta' e dei dipartimenti interessati, di strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ordinarie e speciali;
f) ogni altro affare per il quale sia prescritta, o il rettore ritenga opportuna, la deliberazione del senato».
All'art. 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole «corsi di laurea e di indirizzo di laurea, di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di studio».
All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
le lettere c) e d) del comma 3 sono cosi' sostituite:
«c) alla copertura degli insegnamenti attivati, nei modi previsti dalla legge;
d) alla proposta di nomina di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale al fine di sopperire a particolari esigenze didattiche per lo svolgimento di insegnamenti anche non fondamentali o caratterizzanti, quando non sia possibile provvedervi con professori o ricercatori universitari in servizio, nonche' alla proposta di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per lo svolgimento di corsi integrativi di insegnamento attivati. La materia e' disciplinata da appositi regolamenti di Ateneo, in conformita' ai principi contenuti nel decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.».
al comma 5 le parole: «i rappresentanti dei ricercatori» sono sostituite dalle seguenti: «i ricercatori».
il comma 8 e' cosi' sostituito:
«8. I rappresentanti elettivi del personale tecnico-amministrativo partecipano soltanto alle sedute riguardanti il personale stesso; il capo ufficio della segreteria degli studenti partecipa soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione della didattica.».
All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il preside e' eletto tra i professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo della facolta', secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale ed e' nominato con decreto del rettore. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, nonche' ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che compongono il consiglio di facolta'. Gli elettori sono convocati dal decano della facolta'. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-7 dell'art. 8 dello statuto.»;
al comma 2 le parole: «i ricercatori confermati» sono sostituite dalle seguenti: «i ricercatori».
L'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di studio sono istituiti i rispettivi consigli»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fanno parte dei consigli previsti nel primo comma i professori di ruolo, i supplenti e i ricercatori afferenti ai corsi, nonche' rappresentanti degli studenti. Alle sedute del consiglio partecipano, altresi', i professori a contratto con voto consultivo; alle sedute aventi ad oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo, puo' partecipare, con voto consultivo, su invito del presidente, un rappresentante del personale stesso»;
al comma 3 le parole: «professore di ruolo o fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti; «professore di ruolo, coordinatore,»;
ai commi 4 e 5 la parola: «presidente» e' sostituita dalla parola: «coordinatore»;
al comma 6 le parole; «corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corso di studio»;
il comma 7 e' cosi' sostituito: «Il regolamento di facolta' stabilisce il numero e le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti, nonche' le modalita' per la designazione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2; fissa la durata delle cariche. Il regolamento disciplina, altresi', il funzionamento dei consigli.».
All'art. 25, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «e da ricercatori confermati» sono sostituite dalle seguenti: «e da ricercatori»;
All'Art. 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «delle lauree e dei diplomi» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli di studio»;
All'Art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 le parole: «della laurea e del diploma» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli di studio», e le parole: «di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «e di corso di studio»;
al comma 2 le parole: «corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corso di studio».
All'art. 44, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «corsi di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di studio».
All'art. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le elezioni previste dal presente statuto e dai connessi regolamenti, ove non sia diversamente disposto, si svolgono con il metodo del voto limitato a due terzi degli eligendi, e comunque non superiore alle tre preferenze. Se la cifra risultante non corrisponde a un numero intero essa viene arrotondata all'unita' superiore».
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste nel presente statuto soltanto se risultano iscritti ad un corso di studio.»;
il comma 5 e' cosi' sostituito: «Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Universita' decadono con il conseguimento della laurea».
All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono cosi' sostituiti:
«4. Le cariche di membro elettivo del Senato accademico, del consiglio di amministrazione sono incompatibili con la carica di coordinatore di consiglio di corso di studio, nonche' con la carica di direttore di dipartimento.
5. La carica di Preside di facolta' e' incompatibile con la carica di coordinatore di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento, nonche' con la carica di membro del consiglio di amministrazione.
6. Le cariche di coordinatore di consiglio di corso di studio sono incompatibili con la carica di direttore di dipartimento.
7. La carica di componente elettivo del CIP dell'Azienda Policlinico e' incompatibile con la carica di delegato del rettore, di membro elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonche' con le cariche di coordinatore di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento.
8. La carica di responsabile di un centro di spesa con autonomia di bilancio ordinario o speciale non e' compatibile con le altre cariche elettive e con la carica di prorettore vicario e di coordinatore del Collegio dei prorettori.
9. La carica di componente del nucleo di valutazione e' incompatibile con le cariche di delegato del rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonche' con le cariche di preside e di coordinatore di consiglio di corso di studio.
10. Gli studenti facenti parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del CSASU non possono far parte di altri organi collegiali dell'ateneo.».
All'art. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «presidente di consiglio di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma universitario» sono sostituite dalle parole: «coordinatore di consiglio di corso di studio.».
All'art. 53, comma unico, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite da: «di corso di studio».
L'art. 56, comma 1, e' cosi' sostituito: «1. L'universita' affida, mediante convenzione, la gestione degli impianti sportivi universitari e l'organizzazione dell'attivita' sportiva universitaria a un ente pubblico o privato, che garantisca la massima trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' nella gestione degli impianti stessi, senza alcun onere a carico del bilancio universitario».
Dopo l'art.58 e' introdotto il seguente art. 59:
«Art. 59 - Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, previste per il biennio 2004/06, l'elettorato passivo, in deroga al disposto dell'art. 46, comma 4, e' esteso agli studenti iscritti al primo anno fuori corso nell'anno accademico 2004-2005».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Messina, 20 luglio 2005
Il rettore: Tomasello
 
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