Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. 86
Testo del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16), recante: «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Finalita'

1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
3. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilita' di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalita' da definire, sentita la Conferenza unificata (( di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, )) con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi. (( 3-bis. Entro dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni. ))



Riferimenti normativi.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 13 settembre
2004, n. 240, convertito in legge, con modifiche, dall'art.
1, della legge 12 novembre 2004, n. 269, recante: Misure
per favorire l'accesso alla locazione da parte di
conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonche' integrazioni
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2004, n. 215 e' il
seguente:
«Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati
dall'art. 2, comma 9, e dall'art. 3, commi 1, 2 e 3,
valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per
l'anno 2004, nonche' alle minori entrate relative alle
agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto
art. 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004,
in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 17.725
migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di
euro per l'anno 2007, si provvede:
a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia
di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191;
b) per gli anni 2005 e successivi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro
per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e
10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia
di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno
2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per
l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle
finalita' di cui all'art. 2, comma 9, e all'art. 3, commi
1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali
decreti adottati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per
l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2.».
- Il testo dell'art. 80, comma 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario n. 219,
e' il seguente:
«22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21
sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate
contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 20.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1997, n. 202 e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2.
Contributi

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, e' assegnato a ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 3.
2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) avere stipulato, (( anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esecutiva, )) un nuovo contratto di locazione, a termine dell'articolo 1571 e seguenti del codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, e' tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effet-tivo rientro nella disponibilita' dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
b) avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio, per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, e' tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilita' dello stesso alloggio; l'elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente alla data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente autorita' comunale.
3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano le disposizioni (( dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ))
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle modalita' di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza delle condizioni ivi previste.



Riferimenti normativi.

Note all'art. 2:
- L'art. 1571 del codice civile e' il seguente:
«Art. 1571 (Nozione). - La locazione e' il contratto
col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una
cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo.».
- Per il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, della
legge 12 novembre 2004, n. 269 vedi nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 76 del testo unico del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario n. 30 e' il seguente:
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».



 
Art. 3.
Misura del contributo

1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura (( massima di 6.000 euro per ogni anno di durata del contratto. ))
2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura (( massima )) di 5.000 euro.
 
Art. 4.
Rilascio degli immobili

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutivita' del titolo di rilascio gia' in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. (( In tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. ))
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero (( dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate, )) tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.
3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.
4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e' comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.



Riferimenti normativi.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, vedi nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge dall'art. 1,
legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 giugno 2003, n. 145, e' il seguente:
«Art. 1 (Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione). - 1. La sospensione delle
procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.».



 
Art. 5.
Disposizioni di bilancio

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
2. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. La quota delle risorse non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, e' immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilita' 3, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 3.



Riferimenti normativi.

Nota all'art. 5:
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 reca: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005) ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306,
supplemento ordinario n. 192.



 
(( Art. 5-bis.
Disposizioni relative al patrimonio abitativo

1. L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, puo' essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.
2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.
3. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facolta' del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».
4. Al fine di incrementare la disponibilita' di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilita' delle stesse nei termini e con le modalita' stabiliti con regolamento comunale. ))




Riferimenti normativi.

Nota all'art. 5-bis:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n. 380 reca: Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
[Testo unico Edilizia] ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245 supplemento ordinario
n. 239 il Capo V cita Norme per la sicurezza degli
impianti.
Il testo dell'art. 21-bis del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito in legge con modiche dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, recante Misure dirette ad accelerare
il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse,
nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995,
n. 146 come modificato dal decreto qui pubblicato e' il
seguente:
«Art. 21-bis (Trasferimento di alloggi). - 1. Gli
alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori
dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del
decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, sono ceduti in proprieta', a
titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne
hanno avuto formale assegnazione, ancorche' provvisoria.
2. All'assegnatario e' equiparato l'eventuale
subentrante per legittimo titolo.
3. Le domande per ottenere la cessione in proprieta'
degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate
dagli interessati all'ufficio del territorio
dell'Amministrazione finanziaria della provincia
territorialmente competente entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione
dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del
territorio stipula nei successivi tre mesi dalla
presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in
proprieta' dell'immobile assegnato a ciascun avente
diritto.
5. Gli alloggi ceduti in proprieta' agli aventi diritto
devono conservare, a pena di nullita' dell'atto di
cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili
in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono
alienabili per venti anni a decorrere dalla data di
accatastamento.
6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora
il contratto sia volto al successivo acquisto di altro
alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti
vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si
osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 28
della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente periodo
si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano
stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di
edilizia tradizionale, fatta salva la facolta' del comune
cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato
agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.».



 
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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