Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 luglio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Maria Virginia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Gutierrez Maria Virginia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 agosto 1975, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado di cui e' in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico del titulo di abogada, conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» come attestato in data 23 agosto 2000;
Considerato che l'istante al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento del titolo di abogado, risultava dipendente in Argentina del «Podere Judiciario» e che la stessa in data 18 febbraio 2005, ha informato questa amministrazione che il suo rapporto di lavoro si e' istinto, su sua richiesta in data 7 settembre 2004;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 30 ottobre 2003 e del 22 febbraio 2005 nelle quali e' stato espresso parere favorevole in quanto la sig.ra Gutierrez risulta in possesso dei requisiti per l'accesso alla professioni;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nelle Conferenze dei servizi di cui sopra;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bologna, rinnovato in data 10 marzo 2005, con scadenza il 10 marzo 2007, per motivi familiari;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Gutierrez Maria Virginia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 agosto 1975, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 luglio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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