Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 luglio 2005
Riconoscimento, al sig. Lattuada Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Lattuada Giovanni, nato a Ceno Maggiore il 3 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso del diploma universitario in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano in data 7 aprile 1998 e che detto titolo e' stato omologato al titolo spagnolo di «Ingeniero tecnico Industrial, especialidad Mecanica» con provvedimento del Ministerio de Educacion, cultura y deporte del 30 gennaio 2001;
Considerato che l'istante e' iscritto al «Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales de Madrid» dal 25 aprile 2001;
Considerato che il richiedente documenta esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 marzo 2005;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Considerato che sussistono differenze tali tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale, come richiesto dal sig. Lattuada, che non possono essere colmate con eventuali misure compensative;
Considerato altresi' che e' possibile il riconoscimento per l'esercizio della professione di ingegnere sez. B ma che sussistono comunque differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. B settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) impianti chimici o a scelta del richiedente in un tirocinio di 6 mesi;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Lattuada Giovanni, nato a Cerro Maggiore il 3 luglio 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione B, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia 1) impianti chimici oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di 6 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 luglio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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