Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2005
Modificazione dell'articolo 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini:
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela dei vini Soave doc e Recioto di Soave docg», con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» per quanto attiene specificatamente l'utilizzo del tappo a vite esclusivamente per i contenitori da lt 0,750;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Veneto:
Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla citata domanda e alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005;
Viste le istanze avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati avanzate, nei termini e nei modi previsti, da due ditte intese ad ottenere l'estensione dell'utilizzo del tappo a vite anche per i contenitori da lt. 1,500;
Visti i pareri negativi espressi al riguardo sia dal Consorzio istante che dalla regione Veneto, rispettivamente, con note del 10 maggio 2005 e del 7 giugno 2005, n. 417054;
Considerato che il Comitato, nella riunione del 23 giugno 2005, ha deliberato di non accogliere le istanze di cui sopra
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave», in conformita' ai pareri espressi ed alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato;
Decreta:

Articolo unico

L'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Soave», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968 e successive modifiche, e' modificato, nel suo articolato, secondo il testo appresso riportato le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
«3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionale con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
4. Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
L'uso del tappo a vite e' consentito anche per le bottiglie fino a lt 0,750 esclusivamente per la tipologia «Soave».
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 6 settembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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