Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria, Confederazione italiana agricoltori, Federazione coltivatori diretti, Unione agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino e dal comune di Pergola e fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola»;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Marche in data 5 marzo 2004;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Pergola (Pesaro) il 28 settembre 2004;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pergola» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pergola», ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Pergola», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Pergola», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Pergola» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005 possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pergola» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Annesso Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pergola»

Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Pergola» e' riservata ai vini:
«Pergola» rosso;
«Pergola» novello;
«Pergola» passito, che rispondono alle caratteristiche e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: aleatico per non meno del 70%, possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 30%.
Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa, Frontone, Serra S. Abbondio, S. Lorenzo in Campo (tutti in provincia di Pesaro).
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non puo' superare le 10 tonn/Ha.
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate purche' la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonche' consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol. per il «Pergola» rosso;
10,50% vol. per il «Pergola» passito;
10,50% vol. per il «Pergola» novello.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:
70% per i vini «Pergola» rosso;
40% per i vini «Pergola» passito;
70% per i vini «Pergola» novello.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata «Pergola».
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o mosto concentrato rettificato.
Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
1) l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, secondo le modalita' previste dal D.D. 6 agosto 1997, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e puo' essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%;
3) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a due ettolitri;
4) l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Pergola» passito:
colore: rosso rubino carico tendente al granato;
odore: intenso, etereo;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale 15,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima 4,0 g/l;
acidita' volatile massima 1,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
«Pergola» novello:
colore: rosso rubino vivo;
odore: floreale tipico;
sapore: morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potra' rilevare sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' altresi' consentito l'uso di sottospecificazioni geografiche e toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita', comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3.
Art. 8.
Confenzionamento

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacita' di litri 0,187; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e da litri 0,375 e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola».
 
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