Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2005
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale. (Ordinanza n. 3447).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze organoclorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 n. 3441 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale».
Visto il decreto del Commissario delegato - presidente della regione del 28 giugno 2005 recante la nomina del soggetto attuatore;
D'intesa con la regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del 10 giugno 2005, n. 3441 e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della predisposizione del piano di cui al presente comma il soggetto attuatore e' autorizzato ad erogare anticipazioni parziali tenuto conto delle istruttorie espletate anche sulla base della documentazione fornita dagli interessati».
 
Art. 2.
1. Il soggetto attuatore, nominato con decreto del presidente della regione - Commissario delegato del 28 giugno 2005 n. 1, anche in deroga alle eventuali disposizioni normative che disciplinano, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il conferimento di incarichi, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del 10 giugno 2005, n. 3441, della commissione tecnica, nominata ai sensi del decreto n. T0196/2005, per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio delle matrici ambientali e della popolazione del fiume Sacco, nonche' del necessario supporto logistico e strumentale da parte dalla regione Lazio.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il soggetto attuatore e' autorizzato ad avvalersi di tre consulenti aventi specifica competenza in materia ambientale e sanitaria e di un consulente giuridico designati dal soggetto attuatore medesimo.
3. Per garantire il necessario supporto al soggetto attuatore nello svolgimento delle attivita' di cui all'ordinanza 3441/2005 e' istituita apposita struttura di missione, composta complessivamente da dieci unita' di personale cui conferire compiti di carattere tecnico-amministrativo e contabile, di cui cinque in posizione di comando, distacco o fuori ruolo appartenenti ad amministrazioni, ad enti pubblici ovvero a societa' a totale capitale pubblico e cinque estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato di durata semestrale rinnovabile per tutta la durata dello stato di emergenza, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'articolo 19 del CCNL del comparto Ministeri.
4. L'utilizzazione dei dipendenti pubblici e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Ai consulenti di cui al comma 2 e' corrisposto un compenso mensile pari al 30% lordo del trattamento economico in godimento e, qualora non dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalita' richiesta e della specificita' dell'incarico conferito.
6. In favore del personale di cui al comma 3 e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera dirigenziale, fermo il trattamento retributivo in godimento e' corrisposta un'indennita' pari al 30% della retribuzione di posizione.
7. Il soggetto attuatore puo' avvalersi, altresi', di personale avente specifiche professionalita', appartenente a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attivita' di carattere straordinario, nel limite massimo di tre unita'. In favore di tale personale viene corrisposta un'indennita' nella misura pari a 70 ore di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.
8. Al soggetto attuatore e' corrisposta, con provvedimento del Commissario delegato - presidente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Commissario delegato in data 28 giugno 2005, un'indennita' di carica, in aggiunta al trattamento economico in godimento, parametrata sul trattamento economico in godimento ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione del presidente della regione Lazio.
9. Agli oneri relativi ai commi 1, 5, 6, 7 e 8 si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 4 dell'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3441.
 
Art. 3.
1. Le risorse di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3441 del 10 giugno 2005 sono trasferite su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, per gli interventi di emergenza in ordine all'inquinamento del territorio del bacino del fiume Sacco, intestata al soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.
Roma, 14 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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