Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 giugno 2005
Monitoraggio del «patto di stabilita' interno», per l'anno 2005, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL
MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno per l'anno 2005, anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, prevede per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa;
Visto l'art. 1, comma 30, della citata legge n. 311 del 2004 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalita' per la trasmissione devono essere definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2005 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dall'art. 1, comma 38, della suddetta legge n. 311 del 2004, per le regioni a statuto ordinario dallo stesso art. 1, comma 23, e, per le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, dal medesimo art. 1, comma 22;
Vista la legge 31 maggio 2005, n. 88 di conversione del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, con la quale sono state modificate alcune regole relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2005;
Ravvisata la necessita' di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le regioni a statuto ordinario e per le Province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Istituto nazionale di statistica.

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni di cui all'art. 1, commi da 21 a 40, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2005

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio

Il capo Diparimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell'interno
Malinconico
 
Allegato A

A. MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente allegato al decreto si sofferma sulle modalita' e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilita' interno e sulle sue regole per il 2005.

A.1. ISTRUZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ENTI SOGGETTI AL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e Comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti).

A.1.1. Prospetti da compilare.
I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente i seguenti:
per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano i modelli n. 1/05/CS e 1/05/CP;
per le Regioni a Statuto ordinario i modelli n. 2/05/CS e 2/05/CP;
per le Province, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le Comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti il modello n. 3/05/CS e 3/05/CP.
La dicitura «05» indicata in tutti i modelli consente di distinguere i modelli per il monitoraggio del patto dell'anno 2005 (appunto «05») da quelli relativi agli anni precedenti.
Ciascuno dei modelli n. 1/05, n. 2/05 e n. 3/05 e' strutturato in due parti:
a) per la gestione di cassa (indicata dalla sigla CS);
b) per la gestione di competenza (indicata dalla sigla CP).
A.1.2. Regole per la trasmissione.
Le risultanze del patto di stabilita' interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno dell'anno 2004.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:
http://www.tesoro.it/Documentazione/AreeDoc/Area Normativa/24 0 6 2003/Regole per il sito.pdf
A.1.3. Controllo di cumulabilita' - Variazioni - Dati provvisori.
I modelli devono essere compilati dagli enti con cadenza trimestrale mettendo a confronto, per gli esercizi evidenziati, i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal l° gennaio al 30 settembre, e cosi' via).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' (i dati del periodo di riferimento devono essere superiori o al massimo uguali a quelli del periodo precedente) solo per la gestione di cassa, in quanto, come per il 2004, non e' attivo quello sulla gestione di competenza, nella considerazione che gli accertamenti o gli impegni potrebbero essere provvisori specialmente con riferimento alle scadenze infrannuali.
Non si e' ritenuto, invece, necessario eliminare il controllo di cumulabilita' sulla gestione di cassa in quanto le riscossioni e i pagamenti sono certi e durante la gestione possono avere soltanto andamenti cumulati.
Se si verificano errori materiali di inserimento o addirittura di imputazione, e' opportuno rettificare il modello relativo al periodo precedente, che ormai ha formato oggetto di rilevazione, piuttosto che eliminare una procedura di controllo che consente sia all'ente che alla procedura di gestione di controllare eventuali situazioni, non corrette.
Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena disponibili i dati definitivi. A tale riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili fino alla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2005.
A.1.4. Creazione di nuove utenze.
Per la creazione di nuove utenze (User ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, e' necessario che ciascun Ente comunichi, esclusivamente via e-mail, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@tesoro.it pattostab@tesoro.it
inviando le seguenti informazioni:
a) nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazioni dei dati;
b) codice fiscale;
c) ente di appartenenza;
d) l'indicazione se tali persone risultano gia' essere utenti di sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze (in caso affermativo specificare);
e) recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni Ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.2. REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

A.2.1. Riferimenti generali.
In linea generale si precisa che, per la compilazione dei modelli da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si posson6 utilizzare, per quanto applicabili, i criteri esposti nella circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005 e visionabile sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2005/Circolare n.-4.doc asc1.pdf - predisposta per gli enti locali.
A.2.2. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 38 della legge finanziaria per il 2005 prevede che tali Enti concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonche' il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005/2007. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.
Per compilare i modelli 1° maggio CS e 1° maggio CP si deve far riferimento ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2003, 2004 e 2005, a seconda degli accordi stipulati con il Ministero dell'economia e delle finanze.
A.2.3. Regioni a statuto ordinario.
La normativa vigente prevede che i pagamenti e gli impegni correnti e in conto capitale dell'anno 2005 (al netto delle spese di personale, della spesa sanitaria, delle spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita', dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti, delle spese per trasferimenti destinali alle pubbliche amministrazioni, delle spese connesse agli interventi a favore di minori, delle spese per calamita' naturali - come definite dalla lettera f del comma 24 della legge finanziaria 2005 - e, limitatamente all'anno 2005, delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea) non devono superare i corrispondenti pagamenti e impegni del 2003 incrementati del 4,8% per l'anno 2005.
L'art. 1-quater della legge n. 88 del 31 maggio 2005 - integrando il comma 24 della legge finanziaria 2005 - ha aggiunto nuove esclusioni di spese rispetto al complesso delle spese soggette al patto tra cui, in particolare, le spese evidenziate dalla lettera f-bis relative alle spese sostenute dagli enti locali derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.
Tale modifica comporta per le Regioni a statuto ordinario che il loro obiettivo programmatico 2005 (sia in termini di pagamenti totali che di impegni) sia determinato sulla base delle risultanze 2003 - al netto dei trasferimenti previsti dalla citata lettera f-bis - incrementate del 4,8%.
La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2005 per le Regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per lo stesso anno per gli enti locali (con esclusione della spesa per la sanita), differenziandosi tuttavia dal precedente modello di rilevazione, riferito al monitoraggio del patto di stabilita' interno dell'anno 2004, per la tipologia delle voci di spesa in questione. Cio' a causa delle importanti e rilevanti novita' introdotte nella definizione degli obiettivi progranimatici (sia per la gestione di competenza che per quella di cassa) espressi in termini di spese e non piu' di saldo finanziario per tutti i soggetti coinvolti nel patto di stabilita' interno 2005.
Per compilare i modelli n. 2/05/CS e n. 2/05/CP, si deve far riferimento, come sempre, rispettivamente ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2003 e 2005 . Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2005, sempre riportate in forma cumulata in corrispondenza del codice CSN («Complesso delle Spese Nette Soggette al Patto»), va confrontato - ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2005 - con il totale delle corrispondenti spese cumulate sostenute nel 2003 aumentate del 4.8%.

A.3. PROVINCE, COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI E COMUNITA' MONTANE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI - (ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI n. 3/05/CS E n. 3 05/CP)

A.3.1. Esclusioni previste dalla legge finanziaria.
Il modello n. 3/05, si differenzia dai modelli precedentemente utilizzati per il monitoraggio del patto di stabilita' interno per l'anno 2004 non solo per le novita' sopra evidenziate, ma anche per l'ampliamento dei soggetti coinvolti nel patto di stabilita' interno (da quest'anno vengono monitorati attraverso il web anche i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti).
Inoltre, per effetto dell'art. 1, comma 24, della legge n. 311 del 2004, la definizione degli obiettivi programmatici (sia per la gestione di cassa che per quella di competenza), e' espressa in termini di spesa complessiva, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale (commi 22 e 23 della citata legge) - al netto delle spese di personale, delle spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita', dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti, delle spese per trasferimenti destinati alle pubbliche amministrazioni, delle spese connesse agli interventi a favore di minori, delle spese per calamita' naturali (come definite dalla lettera f) del comma 24 della legge finanziaria 2005 - e, limitatamente all'anno 2005, delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea - come riportato nel modello 3/05. Per una descrizione di dettaglio delle voci di spesa da portare in detrazione, si veda il punto B.3. della circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, precedentemente citata. A.3.2. Esclusioni previste dalla legge n. 88 del 2005.
Anche nel caso degli enti locali, si deve tener conto delle esclusioni delle seguenti spese dal patto di stabilita' interno:
a) le spese relative a funzioni delegate o trasferite dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lettera f-bis); In questo caso, gli enti locali devono detrarre le spese sostenute nel 2005 inserendole ai codici S5 e S15 nei limiti dei trasferimenti regionali;
b) le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio (art. 1-quater, lettera f-ter). Tali spese devono essere portate in detrazione inserendole ai codici S6 e S16 dei modelli 3/05/CS e 3/05/CP;
c) le spese sostenute dai soli comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili (art. 1-quater, lettera f-quater). Per la determinazione di tali spese la normativa - introdotta dagli articoli 1-quater (lettera f-quater) e 3-quinquies - prevede un iter alquanto complesso, in quanto si rende preliminarmente necessario acquisire dai comuni il dato relativo a tali spese e quindi, in funzione della dimensione complessiva delle spese in questione, individuare i criteri di determinazione delle spese ammissibili che - come previsto dal richiamato art. 3-quinquies - non potranno superare per il 2005 l'importo massimo di 250 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2006 e 2007 l'importo di 5 milioni di euro.
A.3.3. Altre indicazioni.
Per compilare il modello n. 3/05 CS e CP, si deve far riferimento, come sempre, rispettivamente ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2005. I consuntivi trimestrali in termini di cassa, sempre riportati in forma cumulata in corrispondenza del codice CS 05 («Risultato trimestrale 2005»), verranno confrontati con le corrispondenti previsioni di cassa cumulate, riportate nell'allegato E/05 alla circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005, per verificare il rispetto degli obiettivi infrannuali ed annuale.
Si fa presente che, qualora l'obiettivo programmatico per il 2005 sia stato calcolato tenendo conto, per il triennio 2001-2003, di eventuali accordi tra enti «capofila» nella gestione di specifici servizi ed enti beneficiari degli stessi servizi (fattispecie descritta al punto G.3 della circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005), e' necessario compilare l'apposito schema, posto in basso nel modello 3/05.
In tale schema devono essere evidenziate eventuali spese da sottrarre (per gli enti capofila) o da aggiungere (per gli enti beneficiari) ai risultati trimestrali 2005, sia in termini di cassa che in termini di competenza. Nel caso in cui lo schema di cui sopra venisse compilato, i risultati trimestrali CS 05 verranno corretti per gli importi evidenziati ai righi S19 ed S20, prima di essere confrontati con l'obiettivo programmatico inserito nell'allegato E/05.

B. INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE

Oltre alla rilevazione finalizzata al monitoraggio del patto di stabilita' interno 2005, gli enti soggetti al patto sono tenuti a fornire informazioni trimestrali anche in termini di contabilita' nazionale.
Cio' e' finalizzato a far acquisire all'Istat la conoscenza di particolari aspetti delle movimentazioni finanziarie registrate dagli enti anche in termini di competenza economica e a consentire all'Istituto di effettuare le valutazioni necessarie alla costruzione dei conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche.
Pertanto, e' stato predisposto dall'Istat il prospetto 4/CN/05 (contabilita' nazionale), suddiviso in due parti, uno relativo alle informazioni concernenti la gestione di cassa (modello n. 4 /05/CN/a) e l'altro concernente la gestione di competenza (4/05/CN/b).
Per l'invio dei predetti prospetti possono essere utilizzate le medesime procedure e modalita' dei modelli (modelli 1, 2, e 3 ) relativi al monitoraggio del patto di stabilita' interno.
Per le indicazioni relative alle modalita' di compilazione dei suddetti prospetti si puo' far riferimento alle disposizioni impartite al punto B.2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2003, pubblicato neulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003.

Modello 1/05/CS Modello 1/05/CP Modello 2/05/CS Modello 2/05/CP Modello 3/05/CS Modello 3/05/CP Modello 4/05/CN/CS Modello 4/05/CN/CP
----> Vedere immagini da pag. 63 a pag. 70 <----
 
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