Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 12 luglio 2005, n. 141
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma
il 5 febbraio 2001.
 
Art. 2.
1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto all'articolo 18 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2971):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), Ministro (ad interim) degli affari esteri
(Berlusconi) l'8 luglio 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 17 ottobre 2002 con
pareri delle commissioni I, II, V, VI.
Esaminato dalla III commissione il 26 novembre 2002, 11
e 19 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato
l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2091):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni,
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 1° aprile 2003,
1° marzo 2005 e 9 marzo 2005.
Relazione scritta presentata il 19 aprile 2005 (atto n.
2091-A relatore sen. Morselli).
Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 2005.
 
ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
I1 Governo della Repubblica italiana e l'Istituto italo-latino americano
considerato che la Convenzione internazionale conclusa a Roma il 1° giugno 1966 per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (qui di seguito denominato "Convenzione"), stabilisce all'articolo 10, c. 1, che esso abbia sede in Roma;
considerato che il Governo italiano ha messo a disposizione dell'Istituto i locali indipensabili al suo funzionamento come stabilito all'art. 10,2 c. 3 della Convenzione;
considerato che, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, e' opportuno siano riconosciuti all'Istituto, ai Delegati dei Paesi membri ed ai suoi funzionari i privilegi e le immunita' ad essi necessari;
convengono quanto segue:
Articolo 1
Nel presente Accordo:
(a) l'espressione "Istituto" significa l'Istituto italo-latino americano;
(b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica italiana;
(c) l'espressione "Leggi della Repubblica italiana" comprende la legislazione vigente;
(d) l'espressione "Segretario Generale" significa il Segretario nominato dal Consiglio dei Delegati per curare e coordinare le attivita' dell'Istituto;
(e) l'espressione "Vice Segretario" identifica i 3 Vice Segretari di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione;
(f) l'espressione "funzionario" significa ogni membro del personale le cui mansioni sono direttamente collegate alle finalita' istituzionali dell'IILA, salvo che si tratti di personale assunto localmente e remunerato su base oraria o di esperti con un incarico ad hoc,
(g) l'espressione "Consiglio dei Delegati" comprende i rappresentanti degli Stati membri dell'Istituto;
(h) l'espressione "beni dell'Istituto" identifica i beni ivi compresi i fondi, le entrate e gli averi appartenenti all'Istituto per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
(i) l'espressione "archivi dell'Istituto" include tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati da computers, le fotografie, le pellicole e le registrazioni sonore di produzione dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento dei suoi fini istituzionali;
(j) l'espressione "Sede" identifica:
1) i locali occupati dall'Istituto come descritti nell'allegato al presente Accordo;
2) qualsiasi edificio sul territorio della Repubblica italiana destinato a sede dell'Istituto che appartenga all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a disposizione;
3) qualsiasi edificio o parte di esso posto temporaneamente a disposizione dell'Istituto dal Governo o da altra persona fisica o giuridica usato per riunioni convocate dall'Istituto o per le sue attivita' istituzionali.
Articolo 2
1) La sede dell'Istituto e' inviolabile.
2) Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana, puo' entrare nella sede dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale dell'Istituto, il consenso del Segretario Generale si considera presunto.
3) Il Segretario Generale impedira' che l'Istituto divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggir; ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.
Articolo 3
L'Istituto ha personalita' giuridica, in
particolare esso ha capacita' di: 1) stipulare contratti; 2) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; 3) stare in giudizio.
Articolo 4
I beni di proprieta' dell'Istituto ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi atto coattivo di natura civile o amministrativa, a meno che l'Istituto abbia espressamente rinunciato all'esenzione.
Articolo 5
1) L'Istituto ed i suoi beni, fondi ed averi destinati all'esercizio delle sue attivita' istituzionali sono esenti da imposte e tasse erariali.
2) Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto sara' esentato dal tributo per acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o prestazioni di servizi per un valore superiore al limite fissato dalle competenti autorita' italiane per le organizzazioni internazionali in Italia.
3) L'Istituto sara' esentato dai diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per le sue attivita' istituzionali. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore al limite fissato dalle autorita' italiane.
Sono ammessi all'importazione temporanea, previa prestazione di garanzie per i diritti doganali gravanti, effettuate con l'atto formale d'impegno del Segretario Generale dell'Istituto, le registrazioni radiofoniche e televisive ed i films, destinati agli usi ufficiali nell'ambito interno dell'Istituto stesso, nonche' le opere d'arte e quadri destinati a formare oggetto di mostre organizzate dall'Istituto nell'ambito della propria sede.
4) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione relativamente ad un adeguato numero, concordato con il Governo, di autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per detti veicoli l'Istituto beneficera' di un contingente di carburanti e lubrificanti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.
5) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno relativamente a imposte e tasse applicabili sui corrispettivi richiesti a fronte di servizi specifici.
Articolo 6
L'Istituto e' esonerato dall'obbligo di denunzia della valuta estera che riceve a titolo di liberalita' per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo degli Stati membri.
Articolo 7
1) Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Istituto o a qualsiasi funzionario e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'Istituto, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma, non subiranno limitazioni di alcun genere ne' censura o interferenza. Tale protezione si applica in particolare a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disk, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.
2) L'Istituto godra' per le sue comunicazioni ufficiali di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altra organizzazione internazionale.
Articolo 8
1) Il Segretario Generale dell'Istituto gode, nel territorio della Repubblica italiana, della immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' non si
estende all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia.
2) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano e che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunita' prevista al numero 1), delle seguenti immunita' e privilegi:
a) immunita' all'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
b) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
c) inviolabilita' dei documenti personali ed ufficiali in suo possesso;
d) esenzione per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;
e) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
3) Il Segretario- Generale dell'Istituto, che sia cittadino italiano o. risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunita' prevista al numero 1), delle seguenti immunita' e privilegi:
a) immunita' dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
b) immunita'. dal l'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
c) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso;
d) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esterni in missione in Italia limitatamente, pero', alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordati ai membri delle missioni diplomatiche.
4) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 9
1) I funzionari dell'Istituto, che non abbiano la cittadinanza italiana e che non risiedano permanentemente in Italia, godono, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, della immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
2) I funzionari dell'Istituto godono dei seguenti privilegi:
a) immunita' dall'ispezione e dal sequestro
dei bagagli ufficiali, fatto salvo il' controllo per motivi di sicurezza;
b) esenzione da ogni forma di imposizione diretta sui salari, emolumenti, indennita' e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso nonche' sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
c) esenzione per se stessi, per i propri coniugi e i familiari a carico dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri;
d) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili ed immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori della Repubblica italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento' della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta italiana nonche' un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio italiano tramite organi autorizzati;
e) diritto di importare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni o restrizioni sull'importazione, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, incluso un autoveicolo, come pure esportare tali mobili, effetti personali e un autoveicolo al momento della loro partenza definitiva dall'Italia. L'importazione in franchigia dei suddetti beni personali puo' essere effettuata in una o piu' spedizioni purche' la franchigia sia richiesta entro un anno dalla data in cui il funzionario interessato ha assunto servizio presso l'Istituto;
f) diritto di acquistare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale un autoveicolo nuovo. Questo diritto potra' essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potra' essere venduto entro 36 mesi dalla data di 'acquisto dello stesso in Italia;
g) diritto ad un contingente di carburante e lubrificante in quantita' ed ai prezzi in uso per i membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
3) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
4) L'esenzione di cui alla lettera b) non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.
Articolo 10
1) Le immunita' ed i privilegi di cui agli articoli 8 e 9 sono concessi nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio del personale. L'Istituto si impegna a rinunciare a dette immunita' e privilegi nei casi in cui le immunita' ed i privilegi impediscano che si proceda da parte del Governo italiano a fini di giustizia e sicurezza e possano essere rimossi senza arreca -e pregiudizio agli interessi dell'Istituto.
2) L'Istituto dovra' costantemente collaborare con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni previsti nel presente Accordo.
3) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni di questo Stato.
4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile, informare il Segretario Generale prima dell'adozione di dette misure.
Articolo 11
1) I rappresentanti straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei Delegati che non siano cittadini italiani o che non siano residenti permanenti in Italia godranno delle imm unita' e privilegi accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.
2) Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto che compiono missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto ed i funzionari di altre organizzazioni internazionali o non governative in visita presso la sede dell'Istituto per motivi ufficiali godranno nell'esercizio delle loro funzioni e per la durata della loro missione in Italia delle immunita' e privilegi necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.
3) I rappresentanti o membri del Consialio aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto delle immunita' e dei privilegi in materia di immunita' giurisdizionale e di in;iiolabilita' per' gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 12
1) Il Governo rilascera' ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano dei privilegi, immunita' e facilitazioni una carta d'identita' speciale che attesti la qualifica del titolare.
2) Ogni anno l'Istituto comunichera' al Governo la lista dei suoi funzionari ed eventuali variazioni.
Articolo 13
Le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato nelle quali l'Istituto sia parte e le controversie nelle quali sara' implicato un funzionario od un esperto saranno sottoposte al Tribunale Amministrativo come definito all'art. 69 del Regolamento interno dell'Istituto.
Articolo 14
Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per agevolare l'entrata, la permanenza e l'uscita dalla Repubblica italiana alle persone che debbano visitare l'Istituto per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'.
Quanto disposto nel comma precedente non esime dall'obbligo di esibire, se richiesti, ie prove atte ad accertare che agli interessati corrispondano i diritti ivi concessi; cosi' come non esime dalla legittima applicazione delle norme di quarantena e di sanita' in generale e delle disposizioni previste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.
Articolo 15
Responsabilita' e assicurazione
1) La Repubblica italiana non dovr<~ far fronte ad alcuna responsabilita' per azioni od omissioni dell'IILA o di suoi funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni.
2) L'IILA dovra' stipulare un contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilita' per danni derivanti dall'utilizzazione della Sede e subiti da persone giuridiche o fisiche che non siano nella condizione di funzionari dell'IILA. Ogni azione concernente la responsabilita' dell'IILA per tali danni potra' essere indirizzata direttamente contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, cosi' come sara' previsto dallo stesso contratto d'assicurazione.
3) I veicoli dell'IILA dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilita' civile verso terzi.
Articolo 16
Risoluzione delle Controversie
Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione di questa Accordo, che non si risolva direttamente per trattativa-fra le parti o per altra via, puo', su richiesta di ciascuna delle parti interessate, essere sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. Sia il Segretario Generale dell'IILA che il Governo dovranno, ciascuno, designare un arbitro e i due arbitri cosi' designati ne eleggeranno un terzo che assumera' la funzione di presidente del tribunale. Nel caso che l'una o l'altra parte non abbiano designato un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta. di arbitrato, ciascuna delle parti puo' richiedere la nomina di un arbitro al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La stessa procedura si applichera' nel caso che il terzo arbitro non sia scelto entro trenta giorni dalla designazione o dall'incarico del secondo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' il quorum e le decisioni saranno prese in conformita' con il voto della maggioranza. La procedura arbitrale sara' definita dal tribunale, le cui decisioni, incluse tutte le regole relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e alla ripartizione delle spese dell'arbitrato fra le parti, saranno vincolanti per tutte le parti contendenti. il compenso degli arbitri sara' determinato sulla base di quello dei giudici ad hoc della Corte Internazioale di Giustizia secondo l'articolo 32(4) del suo Statuto.
Articolo 17
Accordi supplementari
Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che appariranno necessari e opportuni.
Art. 18
Entrata in vigore
Ciascuna delle due parti notifichera' all'altra l'espletamento delle formalita' previste dalla propria legislazione interna o dal proprio Statuto.
Il presente Accordo entrera'. in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda notifica e rimarra' in vigore per tutto il tempo in cui la sede dell'Istituto rimarra' sul territorio italiano.
FATTO a Roma il 12 ottobre 1999 quattro originali (in lingua italiana, spagnola, francese e portoghese), tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Istituto Per il Governo italiano Italo-Latino Americano

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(firme illegibili)

----> Vedere immagini da pag. 19 a pag. 25 <----
 
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