Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 maggio 2005
Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (d'ora in avanti: «la legge»);
Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21;
Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003, che approva il programma di aiuti istituito dall'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166» (d'ora in avanti: «il regolamento») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005;
Visti in particolare gli articoli 2, 7, 8 e 13 del regolamento;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 32/2004/SDG del 20 dicembre 2004, che approva l'intesa programmatica stipulata il 2 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., e che autorizza l'impegno dei limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro annui e di 5.000.000 euro annui iscritti sul bilancio di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8179 - articoli 1 e 2 - U.P.B. 5.2.3.10;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente decreto individua la misura unitaria degli incentivi da attribuire ai sensi dell'art. 38 comma 5 della legge come disciplinati dall'art. 8 del regolamento, nonche', con riferimento alla contribuzione ai beni di investimento a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'art. 38 della legge, i beni di investimento contribuibili, la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per categoria di beni nonche' la durata del periodo di inalienabilita', ai sensi dell'art. 13 del regolamento. Il presente decreto individua altresi' la misura delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art. 38 comma 8 della legge.
2. La misura degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 e' riferita ai valori unitari degli ammontari che la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21, provvede ad erogare ai beneficiari nel triennio di attuazione degli interventi a valere sul fondo di cui all'art. 38 comma 6 della legge.
3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai beneficiari previo svincolo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle modalita' e delle procedure che sono definite negli atti d'obbligo e nelle convenzioni tra il predetto Ministero e i beneficiari, nonche' nella convenzione stipulata tra il Ministero stesso e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21.
 
Art. 2.

Misura degli incentivi di cui all'art. 38, comma 5 della legge
1° agosto 2002, n. 166

1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento, l'ammontare complessivo dell'incentivo spettante ad ogni impresa in attuazione dell'art. 38 comma 5 della legge e' costituito da un incentivo base e da un incentivo premiante.
2. L'incentivo base spettante all'impresa e' costituito dal prodotto della misura unitaria dell'incentivo base e del numero dei treni*km effettuati. La misura unitaria dell'incentivo base e' articolata secondo quanto riportato nell'allegato 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento ed e' articolata in funzione della tipologia di trasporto e del grado di bilanciamento del traffico, come definiti dall'art. 2 del regolamento nonche' della distanza tra origine e destinazione.
3. L'incentivo premiante di cui all'art. 8 del regolamento e' attribuito con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di validita' del sistema incentivante di cui all'art. 38 comma 5 della legge. L'assegnazione di una quota di risorse a titolo di incentivo premiante ha luogo, per ciascuna impresa, qualora la quantita' di treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia maggiore, rispetto alla quantita' consuntivata nell'anno 2004, delle percentuali di cui all'allegato 2, che riporta altresi' la misura unitaria dell'incentivo premiante. L'incentivo premiante e' calcolato sull'incremento di treni*km realizzati nel 2005 o nel 2006 rispetto al 2004, con le modalita' ed alle condizioni di cui all'allegato 2.
4. L'ammontare dell'incentivo premiante erogabile per ciascun anno alla singola impresa e' limitato al valore massimo del 10% del valore erogato per l'incentivo base all'impresa stessa per il medesimo anno.
 
Art. 3.

Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento; durata del periodo minimo di inalienabilita' e di utilizzo dei beni contribuiti ai fini dello sviluppo del trasporto di merci per
ferrovia.

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali e' possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti beni, nuovi di fabbrica e purche' ricadenti nelle condizioni previste dall'art. 16 comma 3 del regolamento:
a) locomotori per trazione o manovra;
b) carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;
c) carri cisterna per merci pericolose;
d) casse mobili conformi alle specifiche UIC/CEN;
e) tank container per merci pericolose ad uso trasporto ferroviario combinato;
f) gru semoventi per la movimentazione di UTI;
g) gru a portale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del regolamento, possono accedere ai contributi per l'acquisizione di locomotori per trazione o manovra, di carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato nonche' di carri cisterna per merci pericolose esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. La percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione, l'ammontare complessivo di risorse erogabili per ciascuna categoria di beni, il limite, per soggetto richiedente e per bene, del contributo alle spese sostenute nonche' la durata del periodo di inalienabilita', ai sensi dell'art. 13 del regolamento sono individuati nell'allegato 3, fermo restando il valore della percentuale degli impegni quindicennali riservata ai beni di investimento come previsto all'art. 7 comma 2 del regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del regolamento, i beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto e non possono essere alienati per un numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, pari a quanto stabilito nell'allegato 3. Qualora tali beni siano acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario, la durata del leasing si estende al periodo di non alienabilita' del bene. Se la durata del leasing e' inferiore al periodo di non alienabilita', deve sussistere l'impegno del beneficiario del contributo al rinnovo dell'operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene.
4. Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di accesso ai contributi di cui al presente articolo, l'impresa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un consuntivo contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei beni acquisiti, in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel piano pluriennale di attivita' di cui all'art. 13 del regolamento.
 
Art. 4.

Misura delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art. 38, comma 8, della legge ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento.

1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonche' all'assistenza tecnica previsti, dall'art. 38 comma 8 della legge a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal medesimo articolo, e' destinato - a valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un ammontare di euro 3.290.625,00, pari allo 0,9% delle risorse di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui limiti di impegno di euro 219.375,00.
Il presente decreto, vistato e registrato dall'Organo di controllo sulla legittimita' degli atti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2005
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005 Ufficio di controllo sugli atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 121
 
Allegato 1

Misura unitaria dell'incentivo base ai sensi dell'art. 2

=====================================================================
|Incentivo unitario (Euro per treno
Tipologia di trasporto | chilometro ===================================================================== Trasporto combinato come definito | all'art. 2 del regolamento | 2.00 --------------------------------------------------------------------- Trasporto di merci pericolose per | ferrovia come definito all'art. 2 | del regolamento | 2.00

I valori riportati nella tabella soprastante sono modificati come segue, in dipendenza delle distanze coperte dal trasporto nonche' del grado di bilanciamento dello stesso, come definito all'art. 2 del D.P.R.:
1. Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400 km:
Incentivo unitario modificato = 2.00* [1+ (400 - PF)/ 400] Euro
dove:
PF = percorrenza ferroviaria convenzionale in km riferita all'intero percorso del treno comprendente anche il percorso su rete estera. Per percorrenze comprese fra 50 e 100 km si considera, ai soli fini del calcolo dell'incentivo unitario modificato, PF = 100 km.
2. Qualora su una o piu' relazioni di traffico, individuate da stessa origine e destinazione, sia consuntivato a fine anno, nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra impresa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 9 del D.P.R., un bilanciamento delle unita' di carico intermodale o delle ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore dell'incentivo unitario spettante all'impresa che ha effettuato il trasporto e' incrementato, relativamente ai treni*km di tali relazioni, di 0.50 Euro.
 
Allegato 2

Valore unitario per treno-chilometro dell'incentivo premiante; determinazione delle soglie minime di incremento necessarie
all'attivazione dell'incentivo premiante ai sensi dell'art. 2.

===================================================================== Incremento percentuale|Incremento percentuale| delle quantita' di |delle quantita' di | treni chilometro |treni chilometro | effettuati |effettuati | dall'impresa nell'anno|dall'impresa nell'anno| 2005 rispetto all'anno|2006 rispetto all'anno| 2004, superato il |2004, superato il | quale si percepisce |quale si percepisce |Incentivo premiante l'incentivo premiante |l'incentivo premiante |(Euro per treno (1) |(2). |chilometro) =====================================================================
5% | 10.00% | 1,5

(1) L'incentivo premiante e' erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2005, eccedenti il valore relativo al 2004.
(2) L'incentivo premiante viene erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2006, eccedenti il valore relativo al 2004 incrementato del 5%.
 
Allegato 3

Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento e durata
del periodo di inalienabilita', ai sensi dell'art. 3

====================================================================
| | | |Durata
| | | |del
| | | |periodo
| | | |di ina-
| | | |lienabi-
| | | |lita'
| | | |e del
| | | |periodo
| | | |sottopo-
| | | |sto a
| | | |vincolo
| | | |di
| |Ammontare | |utilizzo
| |massimo |Limite del |ovvero
| |complessivo di|contributo per|leasing
| |fondi |categoria di |numero
|Percentuale di|erogabili per |bene e per |di anni
|contributo sul|categoria di |impresa |dalla Categoria di |prezzo di |bene (migliaia|(migliaia di |data di beni |acquisizione |di euro) |euro) |acquisto ==================================================================== Locomotori per| | | | trazione (1) | 7,5-15 | 10.250 | 5.125 | 10 -------------------------------------------------------------------- Locomotori per| | | | manovra (1) | 7,5-15 | 1.200 | 600 | 10 -------------------------------------------------------------------- Carri per | | | | trasporto | | | | combinato | | | | accompagnato e| | | | non | | | | accompagnato | | | | (1) | 7,5-15 | 10.500 | 5.250 | 7 -------------------------------------------------------------------- Carri cisterna| | | | per merci | | | | pericolose | 7,5-15 | 4.250 | 2.125 | 7 -------------------------------------------------------------------- Casse mobili | | | | UIC/CEN | 30 | 51.000 | 25.500 | 7 -------------------------------------------------------------------- Tank container| | | | per merci | | | | pericolose | 30 | 17.500 | 8.750 | 7 -------------------------------------------------------------------- Gru semoventi | | | | per la | | | | movimentazione| | | | di UTI | 30 | 6.500 | 3.250 | 5 -------------------------------------------------------------------- Gru a portale | 30 | 14.500 | 7.250 | 7


(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante «Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione» si riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
 
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