Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 luglio 2005
Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 132 del 9 giugno 2005 con il quale al sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2002 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2005 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone»;
Considerato che l'Alitalia, in qualita' di vettore vincitore della gara di appalto effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del regolamento 2408/92, in data 15 settembre 2004 ha inviato formale disdetta, della convenzione sottoscritta con ENAC, per l'effettuazione dei collegamenti onerati sull'aeroporto di Crotone, a far data dal 29 aprile 2005;
Considerata la necessita' di apportare delle modifiche al testo dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico previsti dal Decreto ministeriale del 29 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2005, n. 89;
Vista la nota n. 303 in data 24 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di modificare il contenuto dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone - Roma - Milano di cui alla nota n. 901302 del 7 aprile 05, precedentemente trasmessa alla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea;
Vista la nota informativa n. 902138 del 14 giugno 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato al vettore aereo che opera sulla rotta interessata che e' stata avviata la procedura per la modifica dei contenuti della imposizione degli oneri di servizio pubblico da e per l'aeroporto di Crotone, precedentemente disposta con il decreto ministeriale del 29 marzo 2005;
Vista la nota n. 902137 del 14 giugno 2005 con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da effettuarsi sulla rotta Crotone - Roma - Milano e viceversa;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.
Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Crotone - Roma - Milano viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 
Art. 2.
Con decorrenza 1° novembre 2005 sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
a) 19 novembre 2002 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone - Milano e viceversa e Crotone - Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
b) 29 marzo 2005 avente per oggetto «imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone».
 
Art. 3.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2005
Il vice Ministro: Tassone
 
Allegato

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 4, PAR. 1, LETTERA a) DEL REG. (CEE) N. 2408/92 DEL
CONSIGLIO.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia.
A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lett. a) del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotta interessata: Crotone - Roma - Milano e vv.;
1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento 793/94, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
1.2. l'ENAC verifichera' 1'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.
2. Articolazione degli oneri di servizio di servizio pubblico
2.1. In termini di numero di frequenze minime: la frequenza minima sulla rotta sopra individuata e' di due voli in andata e due voli in ritorno giornalieri per tutto l'anno.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento. Nell'aeroporto intermedio di Roma, sulla tratta Roma - Milano, nonche' nell'aeroporto di Milano, nella tratta Milano - Roma, i posti non prenotati per l'intero collegamento Crotone - Milano e Milano Crotone potranno essere venduti a tariffa di mercato. A tale fine dovranno essere accettate le prenotazioni a tariffa libera solo dieci ore prima della partenza dell'aeromobile dall'aeroporto di Crotone per la tratta Crotone - Roma - Milano e dall'aeroporto di Milano per la tratta Milano - Roma - Crotone.
2.2. In termini di orari:
sulla rotta Crotone - Roma - Milano:
un volo con partenza nella fascia 06,45 - 07,45;
un volo con partenza nella fascia 14,30 - 15,30.
La partenza per Milano deve avvenire entro sessanta minuti dall'arrivo a Roma, salvo casi di forza maggiore;
sulla rotta Milano - Roma - Crotone:
un volo con partenza nella fascia 10,30 - 11,30;
un volo con partenza nella fascia 18,30 - 19,30.
La partenza per Crotone deve avvenire entro sessanta minuti dall'arrivo a Roma, salvo casi di forza maggiore.
2.3. In termini di aeromobili utilizzabili: gli aeromobili impiegati dovranno fornire sulla rotta Crotone - Roma - Milano e v.v. una capacita' minima di 90 posti per tutto l'anno.
2.4. In termini di capacita' offerta: la capacita' minima giornaliera offerta per tutto l'anno deve essere di 180 posti sulla tratta Crotone - Roma - Milano e 180 posti sulla tratta Milano - Roma - Crotone;
2.5. In termini di tariffe:
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:
Crotone - Roma euro 66,00;
Crotone - Milano (via Roma) euro 94,00;
Milano - Crotone (via Roma) euro 94,00;
Roma - Crotone euro 66,00.
Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Crotone - Roma, Crotone - Milano, Milano - Crotone e Roma - Crotone hanno diritto alle tariffe sopra descritte. I soli passeggeri che utilizzano le tratte Roma - Milano e v.v. sono soggetti a pagare il biglietto a tariffa di mercato;
b) Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella G.U.U.E;
c) Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria effettuata dall'l'ENAC. L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella G.U.U.E.
2.6. In termini di continuita' dei servizi:
Al fine di garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:
fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare ad almeno 2 milioni di euro mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impieghera' per garantire la prosecuzione del regime onerato;
effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di euro 3.000 per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il fmanziamento della continuita' territoriale della citta' di Crotone. Tali penali si aggiungono alle compensazioni previste dalla attuale normativa in favore dei passeggeri DBC (Denied Boarding Compenation);
garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi.
 
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