Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 4 luglio 2005
Individuazione, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, delle localizzazioni dei telefoni pubblici a pagamento, nelle quali possono essere applicati gli obblighi di fornitura del servizio universale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», nel seguito chiamato «Codice»;
Visto l'art. 56, comma 2, del codice che prevede che il Ministero delle comunicazioni, nel seguito chiamato «Ministero», previa consultazione dei soggetti interessati, individui le localizzazioni nelle quali sia presente ampia disponibilita' di servizi telefonici pubblici a pagamento, per cui non possono essere prescritti gli obblighi del servizio universale di cui all'art. 53 del codice, fatti salvi i diritti di accesso per i disabili, ai sensi dell'art. 57 del codice;
Vista la delibera n. 290/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni recante «Determinazione di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Tenuto conto del grande sviluppo del servizio radiomobile che ha portato ad una diminuzione del traffico telefonico effettuato tramite la telefonia pubblica a pagamento;
Tenuto conto della diffusione delle carte a codice prepagate offerte da operatori diversi dal fornitore del servizio universale e rivolte principalmente a clienti interessati al traffico etnico internazionale;
Tenuto conto dell'elevata concentrazione di servizi analoghi a quello dei telefoni pubblici a pagamento, comunemente chiamati «phone centers» posti in zone a maggiore densita' etnica;
Considerato che alcune nuove realta' territoriali presentano una ampia possibilita' di scelta di operatori, servizi e condizioni economiche dimostrate da una drastica contrazione del traffico effettuato dai telefoni pubblici a pagamento soggetti agli obblighi di servizio universale, particolarmente in alcune aree localizzate tra quelle ad alta frequentazione di persone, come nel caso delle stazioni ferroviarie e delle loro aree circostanti;
Rilevata l'esistenza di una effettiva concorrenza nel traffico originato dai telefoni pubblici a pagamento nelle predette aree ad alta frequentazione per le quali possono non essere piu' applicabili gli obblighi di fornitura del servizio universale;
Visti gli atti della pubblica consultazione, effettuata ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del codice, sono individuate negli allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento, le localizzazioni dei telefoni pubblici a pagamento per le quali, vista l'ampia disponibilita' in termini di operatori e servizi analoghi possono essere non applicati gli obblighi di fornitura del servizio universale.
2. Rimangono in vigore le misure speciali atte a garantire la disponibilita' di apparecchiature telefoniche pubbliche a pagamento accessibili agli utenti finali disabili, ai sensi dell'art. 57 del codice.
 
Art. 2.
1. Il Ministero, verificato il permanere o meno delle condizioni di cui all'art. 1, puo' provvedere all'aggiornamento delle localizzazioni individuate negli allegati.
Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2005
Il Ministro: Landolfi
 
Allegato
STAZIONI FERROVIARIE
Bari centrale, Bologna centrale, Firenze «Santa Maria Novella», Genova «Brignole», Genova «Porta Principe», Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma «Termini», Torino «Porta Nuova», Venezia «Mestre», Venezia «S. Lucia», Verona «Porta Nuova».

----> Vedere allegato da pag. 45 a pag. 57 <----
 
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