Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 giugno 2005
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 128/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 giugno 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 122/05 (di seguito: deliberazione n. 122/05);
il documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 5 maggio 2005);
Considerato che:
con la deliberazione n. 62/05 l'Autorita' ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che modifichi l'art. 7, commi 7.1 e 7.2 e l'art. 8 della deliberazione n. 170/04 in ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05, definendo modalita' di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, e che modifichi l'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione n. 173/04 in quanto la disciplina di determinazione e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas diversi dal gas naturale di cui ai citati commi e' stata definita in analogia a quella per l'attivita' di distribuzione di gas naturale di cui ai sopra richiamati commi della deliberazione n. 170/04;
nel documento di consultazione 5 maggio 2005 l'Autorita' ha prospettato i contenuti delle integrazioni e modifiche alla disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:
(i) definizione di una disciplina di calcolo e aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, e che si basi su dati verificabili e idonei a definire in modo certo la formazione del capitale investito;
(ii) determinazione di una metodologia di calcolo dell'opzione tariffaria che riconosca all'impresa di distribuzione, per qualsiasi struttura tariffaria, i benefici connessi alla variazione delle variabili di scala, per la quota parte del vincolo sui ricavi relativa ai costi operativi, a copertura forfettaria dell'incremento dei costi operativi connessi ai nuovi investimenti;
(iii) modifica della tempistica di presentazione delle proposte tariffarie prevista dalla deliberazione n. 173/04;
nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti esigenze:
(i) ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione, prevedere che:
le dismissioni siano valutate, ove disponibile la stratificazione temporale dei relativi cespiti, secondo la metodologia del costo storico rivalutato prevista dal regime individuale, senza tener conto di eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente;
per l'anno termico 2004-2005, gli investimenti riconosciuti siano quelli effettuati nell'esercizio 2003 e quelli entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano gia' stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
qualora i sistemi contabili utilizzati dalle imprese non consentano di operare diversamente, i nuovi investimenti realizzati siano riconosciuti con riferimento all'attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas naturale svolta dall'impresa nel suo complesso, e quindi opportunamente attribuiti alle singole localita' con metodi semplificati;
(ii) prevedere che la metodologia che riconosca all'impresa di distribuzione, i benefici connessi alla variazione delle variabili di scala sia determinata a partire da valori riferiti all'anno termico 2001-2002, originanti il valore della quota dei costi operativi ultima approvata;
Ritenuto che sia necessario:
apportare al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 173/04 modifiche analoghe a quelle introdotte con la deliberazione n. 122/05 al sistema tariffario previsto dalla deliberazione n. 170/04, adottando una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tenga conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004, riconoscendo anche gli eventuali investimenti entrati in esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio e non siano gia' stati considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
al fine del riconoscimento dei nuovi investimenti di cui al precedente alinea, prevedere metodi semplificati di attribuzione alle localita' degli investimenti realizzati dalle imprese di distribuzione, che le dismissioni possano essere valutate coerentemente con la metodologia prevista dal regime individuale, nonche' la quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti sia riconosciuta a fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente;
alla luce delle modifiche introdotte a seguito del riconoscimento degli investimenti di cui al precedente alinea, modificare la metodologia di calcolo dell'opzione tariffaria e il termine di presentazione delle proposte tariffarie di distribuzione, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori;
Delibera:
1. Di modificare e integrare la deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, nei termini di seguito indicati:
a) all'art. 7, comma 7.1, le parole: «per l'anno termico 2004-2005», sono sostituite dalle parole: «per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006»;
b) all'art. 7, comma 7.4, la parola «VRDA», e' sostituita dalla parola «VRDA «t,i»», e le lettere a) e b) sono cosi' sostituite:
a) i clienti attivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 46 <----

dove:
- NUA «t-2,i» e' la somma dei clienti attivi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico t - 2, quando i rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t - 2, quando t rappresenta gli anni termici successivi;
- NUA «2001t,i» e' la somma dei clienti attivi delle localita' a regime costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno 2002, incrementata del numero dei clienti attivi delle localita' che terminano il periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 8, comma 8.3;
b) i consumi complessivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 47 <----

dove:
- EA «t-2,i» sono i consumi complessivi delle localita' costituenti l'i-esimo ambito dell'anno termico t - 2;
- EA «2001,i» sono i consumi complessivi delle localita' a regime costituenti l'i-esimo ambito dell'anno termico 2001-2002, incrementata dei consumi delle localita' che terminano il periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 8, comma 8.3.»;
c) all'art. 8, comma 8.1, la formula di calcolo del VRD «2004» e' sostituita dalla seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 47 <----

e dopo la definizione di «rD «2003»», sono inserite le seguenti definizioni:
-«NI «2003» e' il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas naturale nella localita', come definito al comma 8.1.1, realizzati entro il termine dell'esercizio 2003, e non riconosciuti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione relative all'anno termico 2003-2004; gli investimenti eventualmente entrati in esercizio nel secondo semestre dell'esercizio 2002 saranno riconosciuti ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio;
- pesoD «ges» e' la quota parte del VRD «2003» della singola localita', espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione;
- AMM «NI2003» e' il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti NI «2003», calcolato come definito al comma 8.1.1;
- Y e' il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- Q e' il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
- W e' il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.»;
d) all'art. 8, dopo il comma 8.1, sono inseriti i seguenti commi:
«8.1.1 Ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per gli anni termici successivi al primo, VRD «t», l'esercente applica la formula di cui al comma 8.1, utilizzando il valore di CI t, CO t, AMM t, calcolati con le seguenti formule:

----> Vedere formula di pag. 47 <----

dove:
- CI «t-1» e' il valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;
- NI «t-1» e' il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas naturale nella localita', realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD; il valore dei nuovi investimenti e' dato dalla seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 47 <----

dove:
- NI «bil» e' il valore degli investimenti realizzati, riportati sui bilanci, ovvero sui preconsuntivi;
- CONTRcap e' il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e da privati per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, riferibili agli investimenti considerati, capitalizzati e riportati sui bilanci, ovvero sui preconsuntivi;
- DIS n e' il valore delle svalutazioni relative ai cespiti dismessi, calcolato come valore netto di libro riportato sui bilanci o sui preconsuntivi, ovvero, qualora sia disponibile la stratificazione temporale dei relativi incrementi patrimoniali, il costo storico rivalutato netto calcolato ai sensi dell'art. 9;
- AMM «t-1» e' il valore degli ammortamenti riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;
- AMM «NI,t-1» e' il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 48 <----

dove:
- NI^«amm» «bil,c» e' il valore di NI «bil», al netto degli investimenti relativi a immobilizzazioni in corso, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 2;
- DIS «l,c» e' il valore lordo dei cespiti dismessi contabilmente in quell'anno, distinto per le categorie riportate nella tabella 2; qualora sia disponibile la stratificazione temporale degli incrementi patrimoniali, il valore di DIS «l,c» e' pari al costo storico rivalutato lordo calcolato ai sensi dell'art. 9, dei cespiti che in quell'anno hanno esaurito la durata convenzionale di cui alla tabella 2 e dei cespiti alienati prima del termine della durata convenzionale di cui alla medesima tabella 2;
- DC c e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 2; tali durate sono da utilizzare ai soli fini tariffari;
- I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- CO «t-1» e' il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente a quello cui e' riferita la proposta tariffaria.
8.1.2 Ai fini del calcolo dei nuovi investimenti di cui al comma 8.1 e 8.1.1, l'esercente considera gli investimenti necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas naturale presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.
8.1.3 Ai fini dell'individuazione dei nuovi investimenti di cui al comma 8.1 e 8.1.1, sono da escludere gli oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni e oneri di avviamento.
8.1.4 Ai fini della determinazione del valore dei nuovi investimenti di cui al comma 8.1 e 8.1.1, nel caso di investimenti e contributi comuni a piu' localita', questi devono essere ripartiti tra le diverse localita' in proporzione ai rispettivi capitali investiti, CI «t-1», e nel caso delle altre immobilizzazioni in proporzione al numero dei clienti attivi delle localita'.
8.1.5 Qualora i sistemi contabili dell'esercente non consentano di determinare i valori di NI e di AMM «ni» di cui ai commi 8.1 e 8.1.1 riferiti alle singole localita', ma rendano disponibili e determinabili tali valori riferiti all'impresa nel suo complesso, l'esercente determina i valori di NI e di AMM «NI» di cui ai commi 8.1 e 8.1.1 a livello di impresa e li attribuisce alle singole localita' di cui e' titolare in proporzione al valore dei rispettivi capitali investiti, CIt-1 ovvero in proporzione al numero dei clienti attivi, NUA «t-2», nel caso delle altre immobilizzazioni.»;
e) all'art. 8, comma 8.2, le parole: «quale pesoD «amm+ges» un valore pari a 45,86%», sono sostituite con le parole: «quale AMM «2003» un valore pari al 6,86% e quale CO «2003» un valore pari al 39% del VRD «2003»», e dopo le parole «pari a euro 155,65.» sono inserite le parole: «Il valore di CI «2003» e' calcolato per differenza, tenuto conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il precedente periodo di regolazione, pari all'8,8%.»;
f) all'art. 8, dopo il comma 8.3, sono inseriti i seguenti commi:
«8.3.1 Le localita' di cui al comma 8.3 individuano il valore di AMM t, CO t e CI t con i criteri previsti all'art. 8.2, incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti NI «t-1», calcolato ai sensi del comma 8.1 e 8.1.1, tenuto conto dell'inflazione, e incrementando la quota ammortamento del valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti AMM «NI, calcolato ai sensi del comma 8.1 e 8.1.1.»;
g) all'art. 8, comma 8.4, le parole: «VRDA i sommando i valori di VRD», sono sostituite dalle seguenti parole: «VRDA «t,i», sommando i valori di VRD t»;
h) all'art. 8, il comma 8.5, e' abrogato;
i) all'art. 9, il comma 9.2 e' abrogato;
j) all'art. 9, il comma 9.3 e' rinumerato nel comma 9.2;
k) all'art. 12, comma 12.1, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni anno», sono sostituite dalle parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno»;
l) all'art. 12, comma 12.2, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni anno», sono sostituite dalle parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno»;
m) all'art. 12, comma 12.3, le parole: «a partire dal secondo anno termico», sono sostituite dalle parole: «a partire dal terzo anno termico»;
n) all'art. 12, comma 12.4, le parole: «entro il 31 marzo di ogni anno», sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno di ogni anno»;
o) all'art. 12, i commi successivi al primo comma 12.4, sono rinumerati progressivamente nei commi 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8.;
p) all'art. 12, dopo il comma 12.4, e' inserito il seguente comma:
«12.4.1. La proposta tariffaria che l'esercente trasmette all'Autorita' ai sensi del comma 12.1, 12.2 e 12.4, e' corredata da:
a) la modulistica predisposta dagli uffici, comprensiva di una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di cespiti, opportunamente compilata;
b) il prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per localita', con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente.»;
q) all'art. 12, dopo il comma 12.5, e' inserito il seguente comma:
«12.5.1 L'Autorita' si riserva di valutare, anche successivamente all'approvazione delle proposte tariffarie formulate ed anche effettuando ispezioni presso le imprese di distribuzione in collaborazione con la Guardia di Finanza, la correttezza delle proposte tariffarie formulate, anche valutando la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa.";
r) all'art. 12, dopo il comma 12.7, e' inserito il seguente comma:
«12.7.1 Nel caso di cui al comma 12.7, l'Autorita' definisce le tariffe sulla base di un vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia di cui all'art. 8, ponendo pari a zero il valore di NI «bil», adottando ove disponibile una struttura tariffaria analoga a quella adottata nell'anno precedente, e verificando il rispetto del vincolo confrontandolo con ricavi convenzionali determinati applicando ai valori dei clienti attivi e dei consumi complessivi comunicati nel precedente anno termico una variazione pari a quella media risultante dai valori comunicati a livello nazionale. I nuovi investimenti effettivamente realizzati verranno presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo.»;
s) all'art. 13, la rubrica: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005» e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006»;
t) all'art. 13, il comma 13.1, e' sostituito dal seguente comma:
«13.1 In deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e 12.4, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) e i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
u) all'art. 13, comma 13.2, le parole: «di cui all'art. 9, comma 3», sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 9, comma 2»;
v) all'art. 13, dopo il comma 13.2, e' inserito il seguente comma:
«13.3 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2005-2006, le imprese di distribuzione che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 2, applicano, con decorrenza dal 1° ottobre 2005, la tariffa risultante dal nuovo vincolo. Sino all'esito del procedimento di cui all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1.»;
2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 173/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.
Milano, 27 giugno 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato
Tabella 2 - Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture

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Categoria di cespiti |Vita utile tecnica (in anni) =====================================================================
Fabbricati.... | 40 ---------------------------------------------------------------------
Condotte stradali.... | 40 ---------------------------------------------------------------------
Impianti di derivazione | (allacciamenti).... | 40 ---------------------------------------------------------------------
Misuratori.... | 20 ---------------------------------------------------------------------
Impianti principali e secondari.... | 20 ---------------------------------------------------------------------
Altre immobilizzazioni.... | 10
 
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