Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 giugno 2005
Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio. (Deliberazione n. 119/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 giugno 2005,
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
la direttiva 2004/67/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2005, (di seguito: decreto ministeriale 23 marzo 2005);
la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004 e riportata in allegato allo stesso decreto;
il comunicato del Ministero delle attivita' produttive 31 ottobre 2001, relativo alla «Conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione» ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito delibera n. 147/00);
la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00 (di seguito: delibera n. 150/00);
la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
la delibera dell'Autorita' 14 agosto 2002, n. 137/02 (di seguito: delibera n. 137/02);
la delibera dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: delibera n. 22/04);
la delibera dell'Autorita' 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito delibera n. 90/04);
la delibera dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito delibera n. 250/04);
la delibera dell'Autorita' 7 marzo 2005, n. 37/05 (di seguito: delibera n. 37/05);
il documento per la consultazione 14 marzo 2002, recante criteri e priorita' per la predisposizione dei codici di stoccaggio e definizione delle condizioni di accesso e degli obblighi dei soggetti che svolgono tale attivita' (di seguito: documento per la consultazione 14 marzo 2002);
la comunicazione dell'Autorita' 28 marzo 2003, recante chiarimenti sulle modalita' di conferimento delle capacita' di stoccaggio del gas naturale per l'anno 2003-2004;
Considerato che:
l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopra citato;
l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che il soggetto titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas;
l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede in capo alle imprese di stoccaggio l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne fanno richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita' e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive; e che tali criteri sono stati definiti con il decreto ministeriale 9 maggio 2001;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo n. 164/2000, il servizio di stoccaggio minerario e' il servizio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 164/2000 il servizio di stoccaggio strategico e' il servizio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvviggionamenti o di crisi del sistema del gas; e che il combinato disposto dell'art. 3, comma 2, lettera d), e dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/2000 pone detto servizio a carico dei soggetti che importano gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 164/2000, il servizio di stoccaggio di modulazione e' il servizio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; e che detto servizio, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, e' posto a carico degli esercenti l'attivita' di vendita;
il combinato disposto dall'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000 impone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli esercenti l'attivita' di vendita forniscano il servizio di modulazione ai clienti finali con consumi annui eguali o inferiori a 200.000 Smc; e che, a decorrere dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale siano determinati dall'Autorita', con propria delibera, per ciascun comune in funzione dei valori climatici;
l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale debbano disporre di capacita' di stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste; e che nel caso essi utilizzino ulteriori capacita' di stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare un corrispettivo, determinato dall'Autorita', ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi;
l'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita', con propria delibera, fissi i criteri e le priorita' di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, e gli obblighi dei soggetti che svolgono l'attivita' di stoccaggio;
ai sensi dello stesso art. 12, comma 7, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera ivi richiamata, le imprese di stoccaggio adottano il proprio codice, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri; e che trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di stoccaggio si intende conforme;
con deliberazione n. 26/02, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio di gas naturale, in particolare agli articoli 10 e 11, l'Autorita' ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, disposizioni urgenti e transitorie in materia di conferimento delle capacita' e di corrispettivi per il bilanciamento del sistema; e che dette disposizioni cessano di avere efficacia con l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000;
l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 147/00 ed in particolare le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 marzo 2002, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati ai sensi delle citate disposizioni transitorie della deliberazione n. 26/02, hanno evidenziato come:
a) il perdurare di una struttura concentrata dell'offerta di servizi di stoccaggio non consenta di sfruttare i benefici derivanti da eventuali dinamiche concorrenziali tra singoli campi di stoccaggio, giustificando pertanto l'opportunita' di mantenere condizioni di accesso riferite al complesso delle capacita' di cui ciascuna impresa dispone; tale opportunita', pur non comportando alcuna preclusione, qualora le condizioni di mercato lo rendano opportuno, verso eventuali future gestioni separate dei campi di stoccaggio, e' altresi' avvalorata da considerazioni relative alla maggiore semplicita' amministrativa di applicazione sia delle tariffe che delle regole di accesso;
b) la definizione dei servizi di stoccaggio debba essere sufficientemente flessibile da permetterne il continuo adeguamento allo sviluppo delle esigenze del mercato;
c) l'offerta di servizi diversi dallo stoccaggio strategico, minerario e di modulazione possa favorire l'introduzione, anche nel nostro Paese, di strumenti di flessibilita' gia' diffusi nei principali mercati liberalizzati, a beneficio della liquidita' del sistema e delle esigenze specifiche di ottimizzazione del portafoglio di flessibilita' di ciascun utente;
d) la definizione delle condizioni economiche di tali servizi puo' essere lasciata all'impresa di stoccaggio, qualora si tratti di servizi in concorrenza con altri servizi di flessibilita' potenziali sostituti e disponibili nel sistema, mentre, qualora tale condizione non sia verificata, e' necessaria l'approvazione di tali condizioni economiche da parte dell'Autorita', al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995;
i conferimenti svoltisi nei precedenti anni termici hanno indicato una carenza dell'offerta di capacita' di stoccaggio per servizi di modulazione rispetto alla domanda, mentre e' emerso che le caratteristiche tecniche degli impianti consentono alle imprese di offrire, oltre ai servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, e senza pregiudicare l'accesso e l'erogazione dei medesimi, ulteriori servizi;
nei precedenti anni termici sono stati applicati criteri per il conferimento della capacita' di stoccaggio basati su parametri medi di fabbisogno di modulazione per il soddisfacimento degli obblighi di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000 e cio' ha consentito un accesso ordinato a tali capacita' e ha contribuito allo sviluppo di scambi e cessioni di capacita' di stoccaggio nel mercato secondario;
la delibera n. 37/05 ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di determinazione degli obblighi di modulazione, di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000; in esito a tale procedimento sara' possibile disporre di dati e informazioni necessari per una piu' precisa determinazione delle capacita' di stoccaggio necessarie all'utente per il rispetto degli obblighi sopra citati;
la legge n. 239/2004 ha previsto che i soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo o in loro potenziamenti possono richiedere un esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, accordata caso per caso per un periodo di almeno vent'anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacita'; e che la medesima legge ha previsto che la residua quota delle capacita' dei nuovi stoccaggi in sotterraneo siano allocate secondo procedure definite dall'Autorita' in base a criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attivita' produttive; e che pertanto, una volta definite tali modalita' di allocazione e a fronte della disponibilita' di nuova capacita' in grado di superare l'attuale situazione di eccesso di domanda per i servizi di modulazione, potranno determinarsi condizioni per la definizione di conferimenti di capacita' di stoccaggio anche di durata temporale superiore all'anno e dunque per una revisione e/o integrazione delle disposizioni del presente provvedimento;
i corrispettivi di bilanciamento sono dimensionati sulla base dei valori tariffari stabiliti, fino al 31 marzo 2006, dalla deliberazione n. 26/02;
a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale dell'anno termico 2004-2005 si sono verificati problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale che hanno reso necessaria l'adozione di procedure di emergenza da parte del Ministero;
con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04 in materia di mercato regolamentato delle capacita' e del gas l'Autorita' ha previsto un percorso di interventi tra i quali, in prospettiva, la riforma dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero del bilanciamento;
Ritenuto opportuno:
prevedere i necessari obblighi informativi ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, e a tutela dell'utente;
prevedere, per l'impresa di stoccaggio, la possibilita' di offrire servizi diversi da quelli di stoccaggio minerario strategico e di modulazione, da definire nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorita':
a) nell'ambito della predisposizione del codice di stoccaggio attraverso una procedura aperta alla partecipazione degli utenti, assicurando non discriminazione e trasparenza;
b) senza pregiudizio per l'accesso e per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000;
in aggiunta ai servizi definiti ai sensi del precedente alinea e nel rispetto dei medesimi criteri, prevedere l'ulteriore facolta', per impresa e utenti, di negoziare servizi con condizioni tecnico-economiche diverse da quelle definite nel codice;
prevedere che, nel caso di servizi che non trovino sostituti con altri servizi di flessibilita' in un mercato sufficientemente concorrenziale, l'impresa di stoccaggio presenti per tali servizi anche una proposta all'Autorita' contenente le relative condizioni economiche, ai fini della sua approvazione;
prevedere l'offerta di servizi di tipo interrompibile al fine di ottimizzare l'efficienza del sistema;
prevedere per il servizio di stoccaggio di modulazione, conferimenti di capacita' di durata non superiore all'anno, tenuto conto che tale servizio e' destinato al soddisfacimento del fabbisogno di modulazione dei clienti finali, e che pertanto la domanda di ciascun utente e' variabile anno per anno in funzione del proprio portafoglio di clienti e della disponibilita' di altri strumenti di flessibilita'; in analogia a quanto adottato per il servizio di modulazione, nonche' in considerazione della situazione di eccesso di domanda per tale servizio, e fino al perdurare della suddetta situazione, prevedere conferimenti annuali anche per gli altri tipi di servizi;
prevedere, nel caso di domanda in eccesso rispetto all'offerta di capacita' di stoccaggio, e dopo aver soddisfatto le richieste per il servizio di stoccaggio strategico e per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, la tutela dei soggetti che richiedono un servizio di stoccaggio minerario e dei soggetti sui quali e' posto l'obbligo di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, riconoscendo ad essi priorita' nel diritto di allocazione della capacita', nei limiti dei quantitativi riconosciuti ai sensi del medesimo decreto legislativo;
determinare con separato provvedimento, adottato in esito alla delibera n. 37/05 e dunque sulla base dei fabbisogni per ciascun comune in funzione dei valori climatici, la richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacita' dei soggetti a cui competono gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000; mantenendo, fino all'adozione del detto provvedimento, gli attuali criteri per il conferimento della capacita' di stoccaggio di modulazione basati su parametri medi di fabbisogno di modulazione;
fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente alinea, definire, per i casi in cui le richieste di conferimento da parte degli utenti risultino superiori alle capacita' disponibili, la ripartizione pro quota di tali capacita' secondo un determinato ordine di priorita';
prevedere, al fine di favorire la concorrenza sul mercato finale, la possibilita' di subentro nel caso di nuovo fornitore determinando i relativi quantitativi sulla base delle quantita' conferite;
consentire, al fine di incentivare una maggiore liquidita' del mercato e l'ottimizzazione del sistema, la cessione e lo scambio di capacita' e del gas immesso in stoccaggio sulla base di procedure definite dall'Autorita';
prevedere che gli utenti possano scambiare e cedere gas anche per la compensazione dei propri sbilanci nel sistema, tenuto conto della prospettiva di graduale passaggio al mercato del bilanciamento di cui alla delibera n. 22/04 e delle attuali regole di bilanciamento, al fine di fornire un incentivo all'aumento della liquidita' oggi esistente, condizione necessaria per l'avvio di tale mercato;
definire corrispettivi di bilanciamento volti ad assicurare la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi in caso di utilizzo di capacita' superiore a quanto impegnato, e prevederne l'applicazione fin dal prossimo periodo di erogazione, in considerazione dei problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale registrati lo scorso inverno e descritti in precedenza, prevedendo altresi' l'aggiornamento di tali corrispettivi in concomitanza con il nuovo periodo di regolazione tariffaria dello stoccaggio;
tenuto conto degli esiti delle modalita' di partecipazione degli utenti adottate per la predisposizione e aggiornamento del codice di trasporto e di distribuzione, nonche' delle disposizioni assunte per l'aggiornamento del codice di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, di cui all'art. 63, commi 3 e 4, della delibera n. 250/04, definire modalita' di predisposizione e aggiornamento del codice di stoccaggio che prevedano procedure aperte alla partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000;
stabilire che, nei rapporti contrattuali in essere e definiti ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 26/02, le condizioni convenute tra le parti restino in vigore purche' compatibili con quanto stabilito nel presente provvedimento;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 e le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02), integrate ovvero modificate dalle seguenti:
a) capacita' di stoccaggio e' la capacita' di spazio e/o di punta giornaliera;
b) capacita' conferita e' la capacita' di stoccaggio della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
c) capacita' di stoccaggio interrompibile e' la capacita' di stoccaggio soggetta ad interrompibilita', con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio;
d) erogazione e' l'operazione di prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;
e) iniezione e' l'operazione di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio.
 
Art. 2.
Oggetto ed ambito di applicazione
2.1. Il presente provvedimento definisce condizioni atte a garantire a tutti gli utenti degli impianti di stoccaggio, la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' dei servizi di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio.
 
Art. 3.
Piani di esercizio, di manutenzione e di potenziamento
3.1. L'impresa di stoccaggio pubblica, nel proprio sito internet, entro il 1° febbraio di ogni anno, la seguente documentazione:
a) i piani di esercizio e di manutenzione per il successivo anno termico individuanti il livello di affidabilita' della continuita' del servizio sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per disponibilita' delle infrastrutture di stoccaggio di gas.
I piani di esercizio e di manutenzione indicano anche le capacita' indisponibili all'attivita' di stoccaggio, escluse mediante autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
b) l'elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni programmati o autorizzati dal Ministero delle attivita' produttive.
 
Art. 4.
Movimentazione del gas
4.1. L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet, su base settimanale per la settimana precedente, i dati giornalieri relativi al gas complessivamente movimentato in iniezione ed erogazione dagli impianti di stoccaggio dei quali e' titolare.
4.2. L'impresa di stoccaggio tiene un registro del gas movimentato giornalmente in iniezione e in erogazione per ciascun utente e rende disponibile, su richiesta del medesimo utente ed entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei dati relativi alla posizione del medesimo utente, i dati di iniezione, di giacenza e di erogazione che lo riguardano.
 
Art. 5.
Capacita' di stoccaggio
5.1. L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet:
a) le capacita' di stoccaggio, per ciascuno dei servizi offerti, entro il 1° febbraio di ogni anno, con indicazione, nel caso di servizi di cui all'art. 8, comma 6, delle relative condizioni commerciali;
b) le ulteriori capacita' disponibili per ciascuno dei servizi offerti, entro il termine di 15 giorni dal conferimento annuale e dai successivi conferimenti;
c) le variazioni delle capacita' di stoccaggio derivanti da interventi sugli impianti di stoccaggio per manutenzione, potenziamenti e nuove realizzazioni.
 
Art. 6.
Descrizione degli impianti di stoccaggio
6.1. L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorita', entro il 1° febbraio di ogni anno, la descrizione di ciascun impianto di stoccaggio, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, nonche' delle singole prestazioni.
 
Art. 7.
Dati, informazioni e documenti da trasmettere all'Autorita'
7.1. L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorita', entro il 1° aprile di ogni anno:
a) rapporti che, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, descrivano la ripartizione di compiti e responsabilita' tra l'impresa di stoccaggio e le imprese di trasporto in merito alla movimentazione del gas da o verso gli impianti di stoccaggio, anche in relazione alla gestione del bilanciamento commerciale dell'utente del servizio di trasporto che abbia esaurito la sua disponibilita' di gas in stoccaggio;
b) rapporti contenenti l'indicazione delle prestazioni di ciascun impianto di stoccaggio sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per disponibilita' delle infrastrutture di stoccaggio, nonche' le prestazioni relative all'utilizzo del complesso degli impianti di stoccaggio di cui l'impresa e' titolare.
7.2. L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorita' su supporto informatico, entro il 1° aprile di ogni anno, il piano dei conferimenti di capacita' di stoccaggio per il successivo anno termico dello stoccaggio, con indicazione dei soggetti ai quali sono state conferite tali capacita'.
7.3. L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorita' su supporto informatico, entro i 2 mesi successivi al termine di ogni mese, i dati giornalieri riguardanti le capacita' conferite e utilizzate da ciascun utente, le cessioni e gli scambi di gas e di capacita' di stoccaggio tra utenti, i nuovi conferimenti.
7.4. L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorita' su supporto informatico, entro 3 mesi dalla fine del precedente anno termico dello stoccaggio, con riferimento sia a ciascun impianto di stoccaggio che al complesso degli impianti di stoccaggio di cui e' titolare:
a) i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti le quantita' di gas movimentate;
b) i valori massimi giornalieri registrati in immissione ed erogazione da ciascun impianto di stoccaggio, nonche' i valori massimi in immissione e in erogazione per il complesso degli impianti di stoccaggio, con indicazione della data in cui tali valori sono stati registrati;
c) la prestazione effettuata nel corso del precedente anno termico dello stoccaggio e quella massima effettivamente disponibile;
d) il valore massimo di working gas registrato nel precedente anno termico dello stoccaggio.
7.5. L'impresa di stoccaggio verifica su base giornaliera eventuali scostamenti tra il programma di cui all'art. 8, comma 5, e il gas movimentato di cui all'articolo 4, nell'aggregato e nel dettaglio dei singoli utenti, e ne da' comunicazione all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive, nei casi e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' con successivo provvedimento.
 
Art. 8.
Disposizioni generali sui servizi di stoccaggio
8.1. L'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire, alle condizioni determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000, ove il sistema di cui esse dispongono abbia capacita' disponibile e i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti servizi:
a) i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, e specificatamente:
il servizio di stoccaggio di modulazione;
il servizio di stoccaggio minerario;
il servizio di stoccaggio strategico;
b) il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema.
8.2. Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio:
mette a disposizione, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre e nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, la relativa capacita' di iniezione e di erogazione di gas in stoccaggio, sulla base del programma di cui al comma 8.5 e in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
definisce, entro il 1° febbraio di ogni anno, per il successivo anno termico dello stoccaggio, i parametri che identificano il servizio minimo garantito in termini di capacita' di iniezione e di erogazione.
8.3. Ai fini dell'offerta del servizio di stoccaggio minerario, l'impresa di stoccaggio mette a disposizione le relative capacita' determinate dal Ministero delle attivita' produttive ai sensi delle norme vigenti.
8.4. Ai fini dell'offerta del servizio di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio:
a) mette a disposizione le relative capacita' determinate dal Ministero delle attivita' produttive ai sensi delle norme vigenti;
b) mette a disposizione le quantita' di gas di proprieta' della stessa impresa, presenti nel giacimento, risultanti dal bilancio di chiusura dell'anno 2001. Per le eventuali quantita' addizionali ai fini del raggiungimento dei valori fissati dal Ministero delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000:
il prezzo del gas e' proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato tramite asta;
l'utente ha facolta' di richiedere anche la sola capacita' di stoccaggio e di disporre di gas di proprieta'.
8.5. L'impresa di stoccaggio definisce nel codice di stoccaggio un programma per le fasi di iniezione e di erogazione del servizio di modulazione e minerario relative agli impianti di stoccaggio dei quali e' titolare, dando indicazione dei criteri di ottimizzazione e dei margini di flessibilita' consentiti all'utente. In particolare, il programma di cui al presente comma stabilisce che:
a) in considerazione della particolare variabilita' climatica riscontrabile nei mesi di aprile ed ottobre, l'impresa di stoccaggio consente, durante la fase di iniezione, l'erogazione in un prefissato periodo del mese di aprile e del mese di ottobre;
b) la quantita' di gas erogata dall'utente non puo' essere superiore alle quantita' immesse dall'utente in fase di iniezione o di cui comunque questi detiene la titolarita' in stoccaggio;
c) la punta giornaliera conferita agli utenti del servizio di modulazione e' ridotta, per ciascun utente, in funzione dello svaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente.
8.6. L'impresa di stoccaggio che intenda offrire anche servizi diversi da quelli definiti al comma 8.1 definisce per ciascuno di questi servizi condizioni sia di natura tecnica che economica che ne regolano le modalita' di svolgimento e verifica che tali condizioni:
a) non contrastino con l'esigenza di garantire la liberta' di accesso a parita' di condizioni e la trasparenza del servizio;
b) non costituiscano una limitazione all'accesso, ne' un impedimento per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico;
c) non pregiudichino l'ottimizzazione delle capacita' di stoccaggio gestite dall'impresa di stoccaggio;
d) consentano una corretta applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento di cui all'art. 15;
e) consentano una efficace confronto concorrenziale con altri servizi disponibili sul mercato, potenziali sostituti.
8.7. L'esito della verifica di cui al comma 8.6 e' comunicato all'Autorita', nell'ambito della trasmissione della proposta di codice di stoccaggio e, successivamente, delle proposte per il suo aggiornamento ai sensi dell'art. 19.
8.8. In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, per i quali non risulti verificato il presupposto di cui al comma 8.6, lettera e), e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 della deliberazione n. 26/02, l'impresa di stoccaggio presenta all'Autorita' una proposta recante le condizioni economiche del servizio, ai fini della loro approvazione. Le condizioni economiche si intendono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.
8.9. L'impresa di stoccaggio definisce, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 8.6, 8.7 e 8.8., le condizioni per il servizio di stoccaggio in controflusso, distinguendo tra controflusso fisico e virtuale.
8.10. L'impresa di stoccaggio e l'utente negoziano eventuali condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle definite ai sensi del comma 8.6 e del comma 8.7, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 8.6 e ne trasmettono copia all'Autorita'.
 
Art. 9.
Richiesta di accesso ai servizi di stoccaggio
e priorita' di conferimento della capacita' di stoccaggio
9.1. L'impresa di stoccaggio conferisce per periodi non superiori all'anno termico dello stoccaggio ed entro il 1° marzo antecedente l'inizio di ciascun anno, la capacita' di stoccaggio per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 8.
9.2. L'impresa di stoccaggio, dopo aver soddisfatto le richieste per il servizio di stoccaggio strategico e per il bilanciamento operativo del sistema, conferisce la capacita' di spazio e di punta giornaliera, secondo il seguente ordine di priorita':
a) titolari di concessioni di coltivazione che richiedono un servizio di stoccaggio minerario;
b) soggetti ai quali compete, direttamente o indirettamente, il servizio di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, limitatamente a quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati secondo le modalita' previste al comma 9.3;
c) soggetti di cui alla precedente lettera b), limitatamente ad ulteriori quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, determinati secondo le modalita' di cui al comma 9.3;
d) soggetti che richiedono l'accesso per servizi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.
9.3. La determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacita' di cui al comma 9.2, lettere b) e c), tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, e' definita con successivo provvedimento della Autorita', in esito al procedimento avviato con delibera dell'Autorita' 7 marzo 2005, n. 37/05.
9.4. Per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006, sono fatti salvi i conferimenti effettuati dall'impresa di stoccaggio per il medesimo anno.
9.5. Nel caso in cui le richieste di gas in stoccaggio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, siano superiori alle quantita' di gas di proprieta' dell'impresa di stoccaggio di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), la medesima impresa di stoccaggio ripartisce le quantita' detenute in proporzione alle richieste.
9.6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9.3, nel caso in cui le richieste di conferimento per le categorie di cui alle lettere b), c), del comma 9.2, siano superiori alle disponibilita', l'impresa di stoccaggio, nel rispetto delle priorita' e dei limiti di cui al comma 9.2, e sulla base della medesima metodologia adottata ai fini dei conferimenti per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006, ripartisce tali capacita' in proporzione alle richieste.
9.7. Le imprese di stoccaggio comunicano tra loro al fine di verificare che gli utenti abbiano fatto valere una sola volta, per il conferimento, i diritti e le priorita' riconosciuti ai sensi del comma 9.2.
9.8. Gli utenti comunicano all'Autorita' e al Ministero delle attivita' produttive, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacita':
a) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio strategico;
b) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario;
c) le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio di cui al comma 9.2, lettere b) e c).
9.9. L'impresa di stoccaggio provvede, nel corso dell'anno termico dello stoccaggio, a nuovi conferimenti di capacita' qualora vi sia capacita' disponibile. Le modalita' applicative di tale accesso sono specificate nel codice di stoccaggio ai sensi del presente provvedimento.
 
Art. 10.
Conferimento di capacita' di stoccaggio interrompibile
10.1. L'impresa di stoccaggio stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio, le modalita' di conferimento della capacita' di stoccaggio interrompibile assicurando non discriminazione e trasparenza.
10.2. Nel caso in cui le richieste per servizi di tipo interrompibile siano superiori alle capacita' disponibili, l'impresa di stoccaggio ripartisce tali capacita' in proporzione alle richieste.
 
Art. 11.
Nuovi conferimenti per sostituzione
nella fornitura a clienti finali
11.1. L'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, in precedenza servito da un altro utente, ha titolo ad ottenere il conferimento della capacita' di stoccaggio di modulazione, in termini di spazio e di punta, secondo le modalita' stabilite nel codice di rete. A tal fine l'utente trasmette all'impresa di stoccaggio la relativa richiesta di capacita', finalizzata al rispetto degli obblighi di cui al medesimo art. 18, commi 2 e 3.
11.2. Le modalita' di determinazione dei nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali sono definite dall'Autorita' con successivo provvedimento, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 9, comma 3, del presente provvedimento.
11.3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 11.2, l'impresa di stoccaggio conferisce, all'utente che abbia presentato richiesta ai sensi del comma 11.1 la relativa capacita', riducendo di un pari ammontare la capacita' conferita all'utente che in precedenza serviva il medesimo cliente finale.
 
Art. 12.
Cessione e scambio di capacita' e di gas
12.1. La cessione e lo scambio di capacita' conferita agli utenti nonche' la cessione e lo scambio del gas immesso in stoccaggio sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorita'.
12.2. Sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 12.1, gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro le capacita' di stoccaggio ad essi conferite, nonche' cedere o scambiare le quantita' di gas immesso in stoccaggio di cui detiene la titolarita'.
12.3. Le condizioni economiche relative alla cessione e agli scambi, effettuati ai sensi del comma 12.2, sono comunicate dagli utenti mensilmente all'Autorita'.
12.4. L'impresa di stoccaggio assicura che gli oneri eventualmente imposti agli utenti per consentire gli scambi e le cessioni, a copertura dei costi addizionali efficientemente sostenuti, siano trasparenti non discriminatori e non costituiscano un impedimento all'esercizio della facolta' di cui al presente articolo.
 
Art. 13.
Garanzie
13.1. L'impresa di stoccaggio puo' richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento ai sensi degli articoli 9 e 10 e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza.
13.2. L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare adeguato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire una indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di stoccaggio.
13.3. L'impresa di stoccaggio ha facolta' di proporre all'Autorita', ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 13.1 e 13.2.
 
Art. 14.
Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione
14.1. L'utente titolare del conferimento, ovvero l'utente al quale detta titolarita' venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalita' stabilite nel codice di stoccaggio, le prenotazioni di capacita' per l'iniezione o l'erogazione che intende utilizzare, nel rispetto delle capacita' conferite. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalita' stabilite nel codice di stoccaggio, le prenotazioni giornaliere di capacita'.
14.2. Gli utenti possono operare giornalmente delle compravendite di gas in stoccaggio efficaci dal giorno precedente, secondo una procedura stabilita nel codice di stoccaggio.
L'impresa di stoccaggio si impegna ad iniettare ed erogare le capacita' prenotate dagli utenti di cui al comma 14.1, nel rispetto del criterio di cui all'art. 8, comma 5, del presente provvedimento; qualora l'utente riformuli la prenotazione, nel rispetto dei criteri sopra citati, l'impresa di stoccaggio modifica conseguentemente i propri impegni di immissione e di erogazione.
 
Art. 15.
Corrispettivi per il bilanciamento
e per la reintegrazione degli stoccaggi
15.1. Fino alla scadenza del primo periodo di regolazione tariffaria, i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi sono fissati secondo le disposizioni dei commi 15.2, 15.3 e 15.4. Per il secondo periodo di regolazione, i corrispettivi di bilanciamento sono aggiornati con provvedimento dell'Autorita'.
15.2. L'impresa di stoccaggio immette in rete, per conto degli utenti, la stessa quantita' di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri relativi alle quantita' di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o di erogazione, posti a carico degli utenti secondo le percentuali pubblicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, della deliberazione n. 26/02. L'impresa di stoccaggio comunica agli utenti le quantita' effettivamente immesse e prelevate.
15.3. Nel caso l'utente eroghi con una capacita' di punta giornaliera superiore a quella in precedenza conferitagli, questi puo' acquistare la capacita' necessaria mediante le cessioni di capacita' di cui all'art. 12 entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura. Qualora l'utente non ponga in essere la sopraccitata azione, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacita' di punta giornaliera effettivamente utilizzata nel mese e la capacita' di punta giornaliera disponibile ai sensi del programma di cui all'art. 8, comma 5, per il medesimo mese:
a) per erogazioni avvenute fino al giorno in cui il gas in stoccaggio e' pari ad almeno l'80% dello spazio conferito per il servizio di modulazione nel medesimo anno termico dello stoccaggio:
un corrispettivo pari a 1,3 volte il corrispettivo unitario fp di cui all'art. 6, comma 2, della deliberazione n. 26/02 (di seguito: corrispettivo unitario fp), qualora la capacita' di punta giornaliera sia usata in eccesso per non piu' di due giorni nel mese;
un corrispettivo pari a 1,7 volte il corrispettivo unitario fp in tutti gli altri casi;
b) per erogazioni avvenute a partire dal giorno in cui il gas in stoccaggio e' inferiore all'80% dello spazio conferito per il servizio di modulazione nel medesimo anno termico dello stoccaggio:
un corrispettivo pari a 1,5 volte il corrispettivo unitario fp, qualora la capacita' di punta giornaliera sia usata in eccesso per non piu' di due giorni nel mese;
un corrispettivo pari a 1,9 volte il corrispettivo unitario fp, in tutti gli altri casi.
15.4. Nel caso le quantita' iniettate in stoccaggio risultino superiori rispetto alla capacita' di spazio in precedenza conferitagli, l'utente puo' ricorrere alle cessioni di capacita' e gas di cui all'art. 12, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura. Qualora l'utente non ponga in essere la sopraccitata azione, l'impresa di stoccaggio applica alla massima quantita' immessa in eccesso per ciascun mese:
a) nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio fs di cui all'art. 6, comma 2 della deliberazione n. 26/02 (di seguito: corrispettivo unitario di spazio fs);
b) nel mese di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio fs;
c) nei mesi di agosto e settembre 1,6 volte il corrispettivo unitario di spazio fs;
d) nel mese di ottobre 1,8 volte il corrispettivo unitario di spazio fs.
15.5. L'utente che, nel giorno o nei giorni in cui nell'anno termico di stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti aver iniettato una quantita' di gas superiore alla capacita' di spazio in precedenza conferitagli, ha l'obbligo di cedere il gas iniettato in eccesso, qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto contestualmente le quantita' programmate dagli utenti del trasporto presso uno o piu' punti di entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del trasporto detengano anche capacita' di stoccaggio. Ove entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati, corretti da eventuali errori di misura, l'utente non proceda alla suddetta cessione, l'impresa di stoccaggio cede il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
15.6. Nel caso le quantita' di gas erogate da un utente risultino superiori rispetto a quelle detenute in stoccaggio, l'utente puo' acquistare quantita' di gas mediante le cessioni di gas di cui all'art. 12, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura. Qualora l'utente non ponga in essere la sopraccitata azione si applicano le disposizioni relative allo stoccaggio strategico, di cui al comma 15.7.
15.7. L'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra la quantita' prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e
a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all'art. 6 della deliberazione n. 26/02;
b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ.
15.8. I corrispettivi di cui al comma 15.7 sono fissati annualmente dall'Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
15.9. I proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva strategica sono ripartiti pro quota agli utenti a carico dei quali e' posto il servizio di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/2000, ad eccezione dei proventi derivanti dalla reintegrazione del gas nei casi di erogazione non autorizzata, che sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.
15.10. I proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento sono ridistribuiti pro quota agli utenti.
15.11. Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua proprieta' immesso in stoccaggio, alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione questi corrispondera' all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantita'. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno e con un preavviso di almeno quarantotto ore all'utente, ha la facolta' di cedere il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
15.12. In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, non sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al corri-spettivo fp. Qualora, nei casi identificati dal presente comma, siano rese disponibili da parte dell'impresa di stoccaggio capacita' di punta giornaliera addizionali, oltre le quantita' complessivamente conferite, i corrispettivi relativi a tali quantita' addizionali sono riconosciuti all'impresa di stoccaggio e non partecipano ai proventi di cui al comma 15.10.
 
Art. 16.
Coordinamento fra imprese
16.1. L'impresa di stoccaggio sottoscrive, entro tre mesi dall'inizio di ogni anno termico dello stoccaggio, accordi con le altre imprese di stoccaggio, al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'offerta dei servizi di stoccaggio, ivi incluse le procedure di conferimento per quanto attiene allo stoccaggio strategico, di modulazione stagionale e minerario, di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000.
16.2. L'impresa di stoccaggio sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attivita' di stoccaggio e di trasporto, ivi incluse:
a) la programmazione delle campagne di iniezione ed erogazione;
b) la verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale;
c) la procedura di emergenza.
 
Art. 17.
Risoluzione delle controversie
17.1. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di stoccaggio, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti possono ricorrere all'Autorita' per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento.
 
Art. 18.
Riservatezza
18.1. L'impresa di stoccaggio e l'utente del servizio non divulgano, anche a mezzo di dipendenti e/o agenti, tali informazioni se non in funzione dell'esecuzione del codice di stoccaggio.
18.2. Le informazioni di cui al comma precedente sono divulgate a terzi previa autorizzazione scritta della parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.
 
Art. 19.
Adozione ed aggiornamento del codice di stoccaggio
19.1. L'impresa di stoccaggio redige il codice di stoccaggio sulla base dello schema di codice di stoccaggio allegato al presente provvedimento (allegato A).
19.2. L'impresa di stoccaggio procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di stoccaggio sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede l'istituzione di un organo tecnico di consultazione in rappresentanza degli utenti del sistema, tra i quali: utenti del servizio di stoccaggio, imprese di trasporto, imprese di distribuzione e consumatori finali (di seguito. Comitato di consultazione). La composizione del Comitato di consultazione e' definita dall'impresa di stoccaggio, nel rispetto del principio di non discriminazione degli interessi coinvolti e della neutralita' del servizio.
19.3. La proposta di composizione e' trasmessa all'Autorita' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. L'Autorita', entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta, verifica il rispetto dei criteri di cui al comma 19.2. Qualora l'Autorita' non si pronunci entro tale termine, la composizione del Comitato di consultazione si intende verificata.
19.4. Il Comitato di consultazione:
esprime pareri non vincolanti sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
propone all'impresa di stoccaggio gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonche' a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.
19.5. L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorita' il parere o le proposte di aggiornamento ricevute da parte del Comitato di consultazione, contestualmente all'invio della proposta di codice di stoccaggio e delle successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000.
19.6. Il codice di stoccaggio approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorita' nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
 
Art. 20.
Disposizioni transitorie relative ai contratti esistenti
20.1. Nei rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra l'impresa di stoccaggio e l'utente restano in vigore sino all'approvazione del codice di stoccaggio ai sensi dell'art. 19, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.
 
Art. 21.
Pubblicazione ed entrata in vigore
21.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorita'.
Milano, 21 giugno 2005
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
SCHEMA DI CODICE DI STOCCAGGIO
L'impresa di stoccaggio redige il codice di stoccaggio, ai sensi dell'art. 19 della presente deliberazione dell'Autorita', sulla base del seguente schema di codice di stoccaggio. 1. Sezione Informazione, articolata in quattro capitoli:
Contesto normativo.
Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge, dei provvedimenti dell'Autorita' e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di stoccaggio.
Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione.
Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, gli impianti di stoccaggio dell'impresa di stoccaggio. Fornisce in particolare:
a) la rappresentazione geografica degli impianti di stoccaggio con la relativa ubicazione;
b) la rappresentazione schematica degli impianti di stoccaggio, con l'indicazione dei collegamenti con la rete nazionale di gasdotti;
c) l'indicazione delle prestazioni del complesso degli impianti di stoccaggio nelle principali situazioni di esercizio;
d) l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalita' di determinazione.
Descrizione dei servizi.
Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di stoccaggio offre con le proprie attivita' di stoccaggio, con specificazione, nel caso dei servizi diversi dai servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, delle relative condizioni tecnico-economiche.
Procedure di coordinamento informativo.
Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di stoccaggio e gli utenti e le modalita' che ne assicurano la riservatezza. Sono altresi' descritte le modalita' di formazione del personale degli utenti per l'impiego dei suddetti sistemi. 2. Sezione Accesso al servizio di stoccaggio, articolata in due capitoli:
Conferimento di capacita' di stoccaggio.
Il capitolo descrive, per i servizi di cui al punto 1, le modalita' per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacita', con l'indicazione delle durate dei periodi di conferimento e delle modalita' di determinazione delle capacita' conferibili. 3. Sezione Effettuazione del servizio di stoccaggio, articolata in cinque capitoli:
Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione.
Il capitolo descrive le modalita' con le quali gli utenti eseguono la prenotazione di capacita' e le modalita' di espletamento degli impegni di iniezione ed erogazione di tali capacita' da parte dell'impresa di stoccaggio, anche nel caso di vincoli di capacita' e per esigenze di manutenzione. L'impresa di stoccaggio specifica i criteri impiegati per la determinazione di capacita', le modalita' con le quali avviene lo scambio o la cessione delle capacita' assegnate.
Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi.
Il capitolo descrive gli adempimenti dell'impresa di stoccaggio e degli utenti in merito al bilanciamento delle posizioni in stoccaggio degli utenti (anche relativamente al bilanciamento di questi ultimi sulla rete), specificando, in particolare i corrispettivi applicati per il bilanciamento.
Misura del gas.
Il capitolo descrive le modalita' per la misura della quantita' di gas immesso ed erogato, nonche' del gas in stoccaggio, con indicazione del potere calorifico superiore e dei criteri per la validazione delle misurazioni.
Qualita' del gas.
Il capitolo descrive i requisiti di qualita' del gas in iniezione ed erogazione da stoccaggio, al fine di consentire l'interoperabilita' degli impianti di stoccaggio con il sistema di trasporto connesso.
Il capitolo descrive inoltre le modalita' per la misura della qualita' del gas immesso in stoccaggio (ed erogato) e per la validazione delle misurazioni.
Il capitolo specifica le modalita' per la determinazione del potere calorifico superiore nei punti di immissione (e di erogazione).
Pressioni di immissione e di erogazione.
Il capitolo specifica gli intervalli di pressione ammessi nei punti di immissione e di erogazione, al fine di consentire 1'interoperabilita' degli impianti di stoccaggio con il sistema di trasporto connesso. 4. Sezione Qualita' del servizio.
Qualita' del servizio.
La sezione descrive gli standard di qualita' commerciale e di qualita' tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia. 5. Sezione Programmazione, articolata in due capitoli:
Programmazione e gestione delle manutenzioni.
Il capitolo descrive le modalita' con le quali l'impresa di stoccaggio programma e comunica gli interventi di manutenzione sugli impianti di stoccaggio.
Coordinamento operativo.
Il capitolo descrive le procedure adottate dall'impresa di stoccaggio in merito al coordinamento operativo con le altre imprese di stoccaggio e con le imprese di trasporto. 6. Sezione Amministrazione, articolata in tre capitoli:
Normativa fiscale e doganale.
Il capitolo richiama le responsabilita' e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'impresa di stoccaggio e gli utenti assumono in qualita' di depositari fiscali e doganali.
Fatturazione e pagamento.
Il capitolo descrive le modalita' di fatturazione, le modalita' e le scadenze dei pagamenti.
Risoluzione delle controversie.
Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di stoccaggio, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorita' per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalita' dalla stessa definite con proprio regolamento. 7. Sezione Emergenza, articolata in due capitoli:
Gestione delle emergenze di servizio.
Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di stoccaggio attiva nel caso dell'insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.
Modalita' di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale.
Il capitolo descrive le modalita' per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00. Nel capitolo sono descritti inoltre gli adempimenti dell'impresa di stoccaggio, degli utenti e dei loro clienti. 8. Sezione Aggiornamento del codice di stoccaggio.
Nella sezione l'impresa di stoccaggio descrive la procedura di aggiornamento del codice di stoccaggio adottata ai sensi dell'art. 19 del presente provvedimento.
 
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