Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 giugno 2005
Avvio di procedimenti per la formazione di provvedimenti di revisione delle direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in materia di condizioni contrattuali di fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico e di trasparenza dei documenti di fatturazione. (Deliberazione n. 117/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 giugno 2005,
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/1999);
la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/1999);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/1999 (di seguito: deliberazione n. 200/1999);
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 55/2000 (di seguito: deliberazione n. 55/2000);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/2004 (di seguito: deliberazione n. 05/2004);
Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995, assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
l'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' valuti istanze, reclami e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi, ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio;
l'art. 5, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 79/1999, comma aggiunto dall'art. 1, comma 30 della legge n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni cliente finale non domestico;
l'art. 5, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, comma aggiunto dall'art. 1, comma 30 della legge n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo ogni cliente finale;
lo status di cliente idoneo conferisce ai clienti finali il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni di fornitura, fatti salvi i profili regolati, e che al riconoscimento di tale diritto potestativo e' correlato il riconoscimento del diritto a mantenere la propria collocazione sul mercato vincolato;
l'Autorita' ha definito, con deliberazione n. 200/1999, condizioni contrattuali di fornitura dell'energia elettrica minime ed inderogabili a beneficio dei clienti del mercato vincolato, e che tali condizioni continuano a trovare applicazione ai clienti che non esercitino il diritto di recesso di cui alla deliberazione n. 158/99;
l'Autorita' ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, che si applicano ai clienti del mercato vincolato;
l'attuale stato di avanzamento del processo di liberalizzazione e le modifiche intervenute negli ultimi anni, con particolare riguardo alla diffusione dei sistemi di telelettura, all'ampliamento dell'offerta di opzioni tariffarie ulteriori domestiche biorarie e multiorarie, alla diffusione di nuove forme di comunicazione, suggeriscono la revisione dell'attuale regolazione delle condizioni contrattuali per i clienti del mercato vincolato, nonche' delle norme in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione;
alcune problematiche emerse nell'ambito dell'attivita' di valutazione dei reclami di consumatori e utenti rendono opportuno apportare modifiche alla medesima regolazione;
Ritenuto necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55/00, tenendo conto del processo di liberalizzazione in atto, che comportera', a decorrere dal 1° luglio 2007, l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo da parte di tutti i clienti finali;
Delibera:
1. Di avviare procedimenti per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55/00.
2. Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
3. Di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia.
4. Di attribuire al direttore della direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la responsabilita' degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive.
5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 21 giugno 2005
Il presidente: Ortis
 
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