Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 maggio 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e meccano tessile delle aziende ubicate nella provincia di Varese.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
Visto il verbale della riunione tenutasi presso la sede della provincia di Varese in data 1° aprile 2005, nel corso della quale le parti convenute hanno concordatosui contenuti del documento «Interventi a sostegno del settore tessile, abbigliamento, calzature e meccano tessile della provincia di Varese», con il quale, alla luce della situazione di grave crisi in cui versano le imprese operanti nei settori:
industrie tessili;
confezioni di articoli di vestiario; preparazione e tinture di pellicce;
preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, calzature;
fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini;
design e stiling di tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa;
fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, sono state indicate le iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali volte alla formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti;
Visto l'accordo governativo, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in data 1° aprile 2005, presso la sede della provincia di Varese, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali on.le Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Varese, la direzione provinciale del lavoro di Varese, l'INPS di Varese, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle imprese dei settori di cui al precedente capoverso, ubicate nella provincia di Varese, e' stato previsto, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito:
il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;
il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a quindici dipendenti;
il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS ai sensi dalla vigente normativa;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo del 1° aprile 2005;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale in data 1° aprile 2005, che ha recepito l'intesa territoriale recante «Interventi a sostegno del settore tessile, abbigliamento, calzature e meccano tessile della provincia di Varese» - che fanno parte integrante del presente provvedimento - e' concesso, a far data dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a quindici dipendenti e delle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS ai sensi dalla vigente normativa, operanti nei settori di cui alle premesse della provincia di Varese.
I lavoratori destinatari dei predetti trattamenti CIGS devono avere una anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni.
 
Art. 2.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di Euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 
Art. 3.
Le societa' di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 4.
La concessione dei trattamenti, disposta con il precedente art. 1 e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 15.000.000,00, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 
Art. 5.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 
Art. 6.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 2, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informa-zioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 268
 
VERBALE DI ACCORDO

In data 1° aprile 2005, presso la provincia di Varese, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni, assistito dalla dott.ssa Matilde Mancini, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione dei settori tessile, abbigliamento, calzature moda e del settore meccanotessile della provincia di Varese.
Hanno partecipato:
regione Lombardia-Agenzia regionale per il lavoro;
provincia di Varese;
CCIAA;
API;
ACAI;
CNA;
Confartigianato;
UNIVA;
C.I.S.L.;
C.G.I.L.;
U.I.L.;
INPS Varese;
direzione provinciale del lavoro di Varese.
Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle imprese, ubicate nella provincia di Varese, dei settori:
industrie tessili;
confezioni di articoli di vestiario; preparazione e tinture di pellicce;
preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, calzature;
fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini;
design e stiling di tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa;
fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio.
Visto il programma di «Interventi a sostegno del settore tessile - abbigliamento - calzature e del meccanotessile della provincia di Varese» di cui al protocollo stipulato in data odierna;
Considerata la necessita' di supportare gli interventi di cui al protocollo indicato nel capoverso precedente con misure in favore dell'occupazione;
Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti ed alle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono ricorrere agli ammortizzatori in base alla vigente normativa;
Le parti concordano quanto segue:
1) il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori di cui alle premesse, ubicate nella provincia di Varese. Il medesimo trattamento puo' essere concesso ai lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti appartenenti ai settori di cui sopra, che non possiedono le condizioni per accedere alla CIG straordinaria in base allla vigente normativa;
2) i lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS devono avere una anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;
3) il trattamento di CIGS previsto al punto 1) puo' essere concesso con decorrenza 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;
4) i trattamenti di cui al punto 1) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;
5) la distribuzione tra le imprese delle risorse di cui al punto 4) avverra' con la flessibilita' richiesta dalla situazione occupazionale del territorio della provincia di Varese;
6) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese artigiane non iscritte all'EBA e le imprese industriali applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazioni. Le imprese artigiane iscritte all'EBA svolgeranno la consultazione sindacale con le modalita' in vigore presso l'EBA medesimo;
7) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che procedera', nel limite complessivo di 15 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione Lombardia - Direzione generale istruzione, formazione e lavoro e alla provincia di Varese. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'INPS territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso;
8) l'erogazione del trattamento di CIGS e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa anche se con oneri a carico della regione;
9) la Regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori attraverso le azioni previste nel protocollo in data odierna che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, viene recepito nella presente intesa.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce nel limite di 15 milioni di euro a valere sul fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
Le istituzioni locali e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori tessile, abbigliamento, calzature moda e del settore meccanotessile della provincia di Varese attraverso le azioni concordate in sede locale ed in raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia.
Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, 1° aprile 2005.
 
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