Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 1 giugno 2005
Disciplinare sulle procedure di trasmissione radiotelevisiva dei lavori nel Senato. (Deliberazione n. 175/2005).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Considerata l'esigenza di formalizzare i principi che disciplinano la trasmissione radiotelevisiva in diretta dei lavori del Senato, con particolare riferimento alle procedure con le quali il Senato richiede la trasmissione in diretta alla Rai o autorizza le emittenti che intendano procedere a tale trasmissione,
Delibera:
Art. 1.
1. Il Presidente del Senato, apprezzate le circostanze e valutate le eventuali proposte avanzate dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, puo' richiedere alla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione televisiva in diretta di seduta o di parte di seduta dell'Assemblea. La richiesta e' avanzata, di norma, almeno 24 ore prima dall'inizio della seduta. Il Presidente fornisce alla societa' concessionaria le necessarie indicazioni.
2. I senatori che, nel corso della seduta, intervengano per dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio gruppo parlamentare, possono essere ricompresi, ove cosi' venga disposto, tutti o in parte nella trasmissione. Essi hanno la parola dopo tutti gli oratori di gruppo.
3. Il Presidente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 69, comma 1, del Regolamento del Senato, puo' sospendere o interrompere la trasmissione televisiva della seduta.
 
Art. 2.
1. La societa' concessionaria da' seguito alla richiesta avanzata dal Presidente del Senato ai sensi dell'art. 1, comma 1, modificando i palinsesti dei programmi e garantendo la trasmissione televisiva in diretta, senza interruzioni per inserti pubblicitari e commenti simultanei.
2. La richiesta avanzata dal Presidente del Senato alla Societa' concessionaria, per la trasmissione in diretta, preclude la concessione di autorizzazioni per la trasmissione televisiva in diretta della stessa seduta ad altre emittenti e comporta la revoca di quelle eventualmente gia' concesse. Le emittenti diverse dalla Societa' concessionaria possono comunque ritrasmettere, previa comunicazione al Senato, il segnale di diffusione via satellite del canale digitale dedicato ai lavori parlamentari, secondo quanto previsto dall'art. 5.
 
Art. 3.
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico e le emittenti televisive nazionali che intendano trasmettere in diretta la seduta, o parte di seduta, dell'Assemblea del Senato avanzano richiesta di autorizzazione, di regola, almeno 36 ore prima dell'inizio della seduta.
2. L'autorizzazione e' concessa dal Presidente del Senato previa valutazione, da parte dei competenti Uffici dell'amministrazione, delle modalita' di ripresa, delle esigenze logistiche connesse alla collocazione degli apparati per la ripresa in diretta, delle finalita' informative del programma televisivo.
3. L'emittente che avanza la richiesta si impegna affinche' la trasmissione televisiva in diretta si inserisca in un contesto di natura giornalistica e gli interventi non siano interrotti da inserti pubblicitari e da commenti simultanei.
4. In caso di violazione delle condizioni previste, il Presidente del Senato ha facolta' di disporre l'interruzione immediata del collegamento in diretta.
 
Art. 4.
1. Nessun diritto di esclusiva deriva alle emittenti dall'autorizzazione alla trasmissione in diretta concessa ai sensi dell'art. 3.
2. Detta autorizzazione puo' comunque essere revocata, anche nell'imminenza della seduta, per una sopravvenuta valutazione delle condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, o per fatti nuovi incidenti sulle stesse, ferma l'applicazione, se del caso, dell'art. 1, comma 3. Vale comunque quanto disposto dall'art. 5 sulla possibile fruizione del segnale satellitare.
 
Art. 5.
1. Le emittenti televisive nazionali e le emittenti locali, previa comunicazione agli Uffici del Senato, possono ritrasmettere il segnale di diffusione via satellite del canale digitale dedicato ai lavori parlamentari assicurando la piena visibilita' del logo del Senato, inserendo la ripresa in un contesto di natura giornalistica, senza interruzione degli interventi con inserti pubblicitari e astenendosi da commenti simultanei.
 
Art. 6.
1. Le richieste di autorizzazione per la trasmissione in diretta ai sensi dell'art. 3 sono avanzate dal Direttore di testata giornalistica o dal Segretario di redazione che assicurano il rispetto delle garanzie sopra precisate sulle modalita' di trasmissione anche nel caso di ritrasmissione del segnale satellitare.
 
Art. 7.
1. Le disposizioni che precedono valgono anche, in quanto applicabili, per la trasmissione televisiva o radiofonica delle sedute delle Commissioni, i lavori delle quali siano resi pubblici mediante impianto audiovisivo, ai sensi dell'art. 33, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.
2. Il potere di disporre la trasmissione spetta al Presidente del Senato, su richiesta della Commissione; quello di disporne la sospensione o l'interruzione spetta al Presidente della Commissione che, ove lo eserciti, ne informa immediatamente il Presidente del Senato.
3. Per le sedute delle Commissioni bicamerali e delle Commissioni riunite del Senato e della Camera dei deputati, la trasmissione televisiva satellitare avviene sulla base di intese con la Presidenza della Camera dei deputati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone