Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 maggio 2005, n. 121
Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio;
Visto l'articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2005;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attivita' lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione da
diporto» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
1971, n. 69.
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione
alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante:
«Disposizoni urgenti per i settori portuale, marittimo,
cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per
assicurare taluni collegamenti aerei», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 647, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1996, n. 300.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazione delle
direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti
minimi di formazione per la gente di mare» e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2001, n. 187.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante:
«Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica
da diporto e del turismo nautico» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003.
- L'art. 2, comma 3, della legge n. 172/2003 cosi'
recita:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno
o piu' regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione
professionale di comandante di nave da diporto adibita al
noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita'
da diporto impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la
determinazione del numero minimo dei componenti
l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo
svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
modificato dal presente articolo.».
- L'art. 3 della legge n. 172/2003 cosi' recita:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24
metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000
tonnellate, adibite in navigazione internazionale
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 3 della legge n. 172/2003 si veda nelle
note alle premesse.
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1997, n. 431, recante: «Regolamento sulla
disciplina delle patenti nautiche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, cosi' recita:
«Art. 4 (Patente per il comando delle navi da diporto).
- 1. La patente per navi da diporto abilita al comando
delle unita' destinate alla navigazione da diporto, aventi
una lunghezza superiore a 24 metri.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave
da diporto possono comandare e condurre unita' da diporto
di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela
con motore ausiliario e motoveliero.».



 
Art. 2.
Titoli professionali del diporto
1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
a) Sezione coperta:
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.
 
Art. 3.
Matricole e documenti di lavoro
1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed e' munito di libretto di navigazione.
2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.



Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.



 
Art. 4.
Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di eta';
b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.



Nota all'art. 4:
- L'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
recante: «Istituzione e ordinamento della scuola media
statale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1963, n. 27, cosi' recita:
«Art. 8 (Adempimento dell'obbligo). - I genitori
dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono
dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per
proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purche'
dimostrino la capacita' di provvedervi e ne diano
comunicazione, anno per anno alla competente autorita'
scolastica.
Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi
non l'abbia conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al
compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere
osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo
scolastico.
In caso di inadempienza si applicano le sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti
all'obbligo dell'istruzione elementare.».



 
Art. 5. Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del
diporto
1. L'ufficiale di navigazione del diporto puo' imbarcare in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero puo' essere imbarcato come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di eta';
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonche' il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, e successive modificazioni.



Nota all'art. 5:
- L'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
successive modificazioni, cosi' recita:
«Art. 1 (Ufficiale di navigazione). - 1. L'ufficiale di
navigazione puo' imbarcare in qualita' di ufficiale di
coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la
responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di
navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
navigazione occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di
mare di prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
c) essere in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore;
d) avere completato, con esito favorevole, un
programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni
dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo
di navigazione di almeno dodici mesi su navi di stazza
lorda pari o superiore a 500 tonnellate in attivita' di
addestramento, nonche' della frequenza, con esito
favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati,
sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. presso
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo
Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere
effettuato sotto la supervisione del comandante o di un
ufficiale di coperta da questi designato e il suo
svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto
di addestramento approvato dall'amministrazione. Tale
periodo puo' essere sostituito da un periodo di navigazione
di almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di
navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei
quali almeno sei in compiti connessi con la tenuta della
guardia sotto la supervisione del comandante o di un
ufficiale di coperta da questi designato;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il
completamento del programma di addestramento, un esame
teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle
conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni
dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, a livello operativo.
3. Qualora in possesso di apposita abilitazione
rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle
comunicazioni, l'ufficiale di navigazione potra' svolgere
mansioni connesse con i servizi radio di bordo.».



 
Art. 6.
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto
1. Il capitano del diporto puo' essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio senza limiti come primo ufficiale di coperta, ovvero puo' essere imbarcato come comandante su navi da diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.
2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve, vistata dall'autorita' marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di coperta di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni;
e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del diporto dovra' essere in possesso del certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).



Nota all'art. 6:
- L'art. 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
successive modificazioni, cosi' recita:
«Art. 4 (Capitano). - 1. Il capitano puo' imbarcare in
qualita' di primo ufficiale di coperta a bordo di navi
senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la
destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione
di «ufficiale di navigazione»;
b) avere completato, con esito favorevole, un
programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi
ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del
codice STCW, al livello direttivo, comprensivo di un
periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualita' di
ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a
bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500
tonnellate;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine
del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico,
atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita'
di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e
comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al
livello direttivo.».



 
Art. 7.
Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto
1. Il comandante del diporto e' abilitato alla conduzione di navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a 3000 TSL.
2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;
b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio di cui 12 mesi effettuati con periodi di navigazione internazionale breve, vistata dall'autorita' marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.
 
Art. 8.
Sezione coperta - Specializzazione vela
1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unita' dotate di apparato propulsivo a motore.
2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unita' dotate di propulsione velica e' istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico.
3. La prova teorica e' svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
5. La specializzazione e' annotata sul libretto di navigazione.
 
Art. 9.
Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di eta';
b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.



Nota all'art. 9:
- Per l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 si
veda nelle note all'art. 4.



 
Art. 10. Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del
diporto
1. L'ufficiale di macchina del diporto puo' essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualita' di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero puo' essere imbarcato in qualita' di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di eta';
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.



Nota all'art. 10:
- L'art. 11 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
successive modificazioni, cosi' recita:
«Art. 11 (Ufficiale di macchina). - 1. L'ufficiale di
macchina puo' imbarcare in qualita' di ufficiale di grado
inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una
guardia di macchina in un locale apparato motore presidiato
o ad essere designato ufficiale di macchina responsabile di
un locale apparato motore periodicamente non presidiato a
bordo di navi aventi un apparato motore principale con
potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di
mare di prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
c) essere in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore;
d) avere completato, con esito favorevole, un
programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni
dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del
codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo
di navigazione di almeno dodici mesi su navi dotate di
apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750
chilowatt, in attivita' di addestramento, nonche' della
frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di
base e avanzati, e sopravvivenza e salvataggio, presso
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo
Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere
effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina
o di un ufficiale di macchina da questi designato e il suo
svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto
di addestramento approvato dall'amministrazione;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il
periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a
dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita' ad
eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di
macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a
livello operativo.».



 
Art. 11. Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del
diporto
1. Il capitano di macchina del diporto puo' essere imbarcato in qualita' di primo ufficiale di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero puo' essere imbarcato in qualita' di direttore di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo macchinista di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.



Nota all'art. 11:
- L'art. 12 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
successive modificazioni, cosi' recita:
«Art. 12 (Capitano di macchina). - 1. Il capitano di
macchina puo' imbarcare in qualita' di primo ufficiale di
macchina a bordo di navi aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione pari o superiore a
3000 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di capitano di
macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione
di «ufficiale di macchina»;
b) avere completato, con esito favorevole, un
programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni del
primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di
cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello
direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di
almeno dodici mesi in qualita' di ufficiale di macchina su
navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o
superiore a 750 chilowatt;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il
periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a
dimostrare la competenza ad eseguire i compiti e le
mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di
macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a
livello direttivo.».



 
Art. 12. Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del
diporto
1. Il direttore di macchina del diporto puo' imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore.
 
Art. 13. Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali
del diporto
1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante, capitano, ufficiale di navigazione, direttore di macchina, capitano di macchina e ufficiale di macchina di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni consentono ai loro possessori di ottenere le corrispondenti abilitazioni di' cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Il titolo professionale di comandante del diporto da' diritto al rilascio della abilitazione di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
3. Il titolo professionale di direttore di macchina del diporto da' diritto al rilascio della abilitazione a quello di ufficiale di macchina di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.



Nota all'art. 13:
- Per l'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000
si veda nelle note all'art. 5.



 
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso del titolo professionale di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime», di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, ovvero coloro i quali sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, possono conseguire, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato di ufficiale di navigazione del diporto, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente regolamento ad esclusione del requisito indicato alla lettera c).
2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validita' e specie di abilitazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2005

Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 97



Note all'art. 14, comma 1:
- L'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, cosi' recita:
«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di
conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
per le acque marittime ed interne). - 1. Ad integrazione di
quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il
titolo professionale marittimo di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo
professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di
distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto
prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente
di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle
acque interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza
dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in
corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la
navigazione interna, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del
personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al
comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a
motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la
navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di
distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto
adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore
ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
coloro che sono in possesso dei titoli professionali
marittimi e dei titoli professionali della navigazione
interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente
agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione,
possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto,
adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti
per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale e' rilasciato dal capo del
circondano marittimo di iscrizione per la gente di mare e
dall'ufficio di iscrizione per il personale della
navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli
professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto
rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della
locazione di unita' da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle
parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra
per un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita'
passa in godimento autonomo del conduttore il quale
esercita con essa la navigazione e ne assume la
responsabilita' ed i rischi;
b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto
con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo
pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra
parte l'unita' da diporto per un determinato periodo da
trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque
interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle
condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata
rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui
dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare
l'unita' in perfetta efficienza completa di tutte le
dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui
alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio
l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei
passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
o in dipendenza del contratto in conformita' alle
disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilita' civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui
all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e
del noleggio per finalita' ricreative nonche' per gli usi
turistici di carattere locale e' disciplinata, anche per
quanto concerne i requisiti della loro condotta, con
provvedimenti delle competenti autoritamarittime o locali.
11. L'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma
dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le
imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere
utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. L'utilizzazione dell'unita' da diporto per finalita'
di locazione e noleggio e' annotata nei registri di
iscrizione delle unita' da diporto, con indicazione dei
soggetti, ditte individuali o societa' esercenti
l'attivita' di locazione o noleggio e degli estremi della
loro iscrizione nel registro delle imprese della competente
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza
di navigazione.".
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanati uno o piu' decreti per la
disciplina delle condizioni di sicurezza delle unita' da
diporto utilizzate in attivita' di noleggio, nonche' per la
attuazione delle disposizioni del presente articolo.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
431/1997 si veda nelle note all'art. 1.



 
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