Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 giugno 2005
Riconoscimento delle imprese che procedono alla trasformazione dell'alcole in bioetanolo da destinare alla carburazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, modificato dal regolamento (CE) n. 616/2005 del 2 aprile 2005;
Visto l'art. 92 del citato regolamento n. 1623/2000, cosi' come modificato dal regolamento n. 616/2005, che conferisce, tra l'altro, agli Stati membri la possibilita' di riconoscere le imprese che procedono alla trasformazione dell'alcole comunitario in bioetanolo per essere utilizzato nel settore dei carburanti;
Ritenuto di dover definire le modalita' ed i requisiti necessari per chiedere il citato riconoscimento;
Decreta:
Art. 1.
1. Per partecipare all'aggiudicazione di alcole di origine vitinicola detenuto dalla Comunita' da utilizzare, come bioetanolo, nel settore della carburazione, l'impresa interessata presenta domanda al Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari PAGR IX - via XX settembre n. 20.
2. La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, contiene i seguenti elementi:
nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario o del rappresentante legale nonche' la partita iva della ditta;
domicilio, sede legale e numero di telefono;
ubicazione, descrizione e planimetria degli impianti con l'indicazione della loro capacita' di trasformazione annua.
3. La domanda e' corredata della seguente documentazione:
licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio;
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
certificato antimafia;
certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione sulla base della vigente normativa nazionale e regionale in materia ambientale;
dichiarazione attestante che l'impresa e' in grado di utilizzare almeno 50 mila ettolitri di alcole all'anno;
attestazione rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio del luogo dove avviene la trasformazione dell'alcole in alcole assoluto o da altra corrispondente autorita' nazionale di un altro Stato membro dell'Unione europea dalla quale risulti che:
a) la ditta interessata utilizza l'alcole solo per produrre alcole assoluto;
b) l'alcole assoluto prodotto sara' sottoposto a vigilanza sulla destinazione esclusiva nel settore dei carburanti.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui all'art. 1 e' conferito con decreto del direttore generale della direzione generale per le politiche agroalimentari ed il relativo procedimento si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.
 
Art. 3.
1. Il riconoscimento e' valido in tutto il territorio comunitario.
2. Il riconoscimento puo' essere revocato se il titolare non soddisfa gli obblighi che derivano dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
3. I riconoscimenti e le eventuali revoche sono comunicate alla direzione generale agricoltura della Commissione UE, all'Agenzia delle dogane, all'Agea coordinamento nonche' ad ogni altra amministrazione interessata.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 271
 
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