Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 giugno 2005
Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248;
Visto l'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive e del Ministero dell'innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche;
Decretano:
Art. 1.
1. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, interviene in linea con quanto previsto dal presente decreto e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 2.
1. La garanzia diretta e' concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 ed alle Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS) di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. La garanzia e' esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed e' concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese.
3. La garanzia e' inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione.
4. In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 
Art. 3.
1. La controgaranzia e' concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, 326, di seguito confidi, ed ai fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito altri fondi di garanzia.
2. Nella sola fattispecie in cui la garanzia dei Confidi o degli altri Fondi di garanzia sia stata concessa con i requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto, la controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, a semplice richiesta dei confidi e degli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che abbiano pagato il creditore garantito.
3. Nel caso in cui, a seguito dell'inadempimento delle piccole e medie imprese, i confidi o gli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo non abbiano effettuato il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori, la controgaranzia e' escutibile direttamente dai soggetti finanziatori. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
4. Qualora la garanzia dei confidi o degli altri fondi di garanzia non sia stata concessa con i requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto, rimangono ferme le previsioni di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 4.
1. Le modalita' di concessione della garanzia di cui al presente decreto si applicano alle richieste pervenute al gestore e decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
 
Art. 5.
Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie sono determinate annualmente le risorse della sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 istituita con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, che possono essere utilizzate per gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2005

Il Ministro delle attività produttive
Scajola Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
 
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