Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interventi urgenti per l'Universita' "Carlo Bo" di Urbino

1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita' "Carlo Bo" di Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in particolare: a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento
dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche
attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio; b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e
tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' dalla presente disposizione.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche', per l'importo di 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
Art. 1-bis (1)
(( Interventi urgenti per l'universita' ))

(( 1. Per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ))
 
Art. 2
Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.
 
Art. 2-bis (1)
(( Strumenti didattici innovativi nelle universita' ))

(( 1. Allo scopo di fornire alle universita' strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettivita' senza fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate: a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al
cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di
connettivita' senza fili nelle universita'; b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata
all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di
personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle
esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari; c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla
costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi
sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti
universitari che intendono acquistare un personal computer.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1, le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalita' di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalita' di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e comunicazione delle iniziative.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. ))
 
Art. 3
Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unita' secondo le modalita' previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche' personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unita'.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, gia' prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, e' estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) al secondo periodo le parole: "professori universitari di ruolo"
sono sostituite dalle seguenti: "professori universitari ordinari
di ruolo"; b) al terzo periodo le parole: "che abbiano diretto per almeno un
quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione"
sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano diretto per almeno un
quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per
almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni
private di alta formazione riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; c) al quarto periodo le parole: "per quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a quattro anni".
 
Art. 3-bis (1)
(( Concorso riservato per dirigente scolastico ))

(( 1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005. ))
 
Art. 4
Elezioni degli organi degli ordini professionali

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.
 
Art. 5
Requisiti per la guida dei ciclomotori

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a
coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data
e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30
settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa
presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al
comma 1-quater."; b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
"1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria
A, ivi compresa quella speciale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del
conseguimento di una patente."; c) al comma 12, le parole: "lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il
certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle
seguenti: "lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita'
di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione
professionale"; d) al comma 13-bis, le parole: "Il minore che, non munito di patente,
guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto" sono sostituite
dalle seguenti: "I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che,
non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito
il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti".
 
Art. 5-bis (1)
(( Modificazioni al codice della strada ))

(( 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
"ART. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di
violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La
patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui
all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare
sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre
persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato
di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al
comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del
codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai
sensi dell'articolo 93 del codice penale"; b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui
al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi
di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e
grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi"; c) all'articolo 213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto
previsto dal comma 2-quinquies,";
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
"2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un
motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione
del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste
dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato
ai sensi dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta
giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il
veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato
ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo'
chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del
comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano
decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato
sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui
un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere una delle violazioni amministrative di cui agli
articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato,
sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato
commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso
da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di
polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del
veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito
luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in
cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario,
secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente
articolo, in quanto compatibili"; d) all'articolo 214:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto
previsto dal comma 1-ter,";
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo,
l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione
del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le
modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con
menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e
quelle per il pagamento delle spese di custodia";
3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui
al comma 1,";
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E'
disposta, inoltre, la confisca del veicolo". ))
 
Art. 6
Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive;
bilanci delle societa' sportive;
obbligo assicurativo per sportivi dilettanti

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
2. Le societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio "oneri pluriennali da ammortizzare" iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle societa' interessate.
3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.
 
Art. 7
Ammortizzatori sociali per settori in crisi

1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 7-bis (1)
(( Attivita' socialmente utili presso uffici giudiziari ))

(( 1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorche' la titolarita' della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali. ))
 
Art. 8
Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti: "3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005.".
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
 
Art. 9
Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia
nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "al capo dell'Ufficio giudiziario" sono
sostituite dalle seguenti: "al Presidente della Corte di appello"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia,
nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita'
di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con
imprese o cooperative di servizi specialistici."; c) il comma e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e
di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma
2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente
della Corte di appello."; d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e
dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3,
individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale,
gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo
monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di
prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo
massimo delle prestazioni.".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.".
 
Art. 9-bis (1)
(( Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ))


(( 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 (L), il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Se
manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si
presume del valore indicato al comma 1, lettera g)"; b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono
inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,"; c) l'articolo 15 (R) e' sostituito dal seguente:
"ART. 15 (L). - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore
ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario
verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al
valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di
versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa
e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma
1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea
a modificare il valore della causa"; d) all'articolo 112 (L), al comma 1, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:"d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio
finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non
oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta
provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni
di reddito di cui agli articoli 76 e 92"; e) all'articolo 113 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi
della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo'
proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro
venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97"; f) l'articolo 150 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La
restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato
d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e'
comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata
inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate
le spese per la custodia e la conservazione delle cose
sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di
archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di
proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a
persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia
stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura
penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso
dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo
successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il
medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di
restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente
diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data
comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose
sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla
restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi
dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia
provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende"; g) l'articolo 151 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene
restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente
diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi,
ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere
presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle
cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data
del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose
sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita
ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i
beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento
o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato
all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per
dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici
giudiziari del circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al
magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di
qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle
formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla
cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque
provveduto al ritiro"; h) l'articolo 154 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di
somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose
sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme
ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende,
dedotte le spese di cui all'articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle
ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso
di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia
provveduto al ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori
sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono
devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in
cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e'
divenuto definitivo"; i) all'articolo 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito
dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo
137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento
dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore
della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con
espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con
addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato
pagamento entro un mese". ))
 
Art. 10
Contratti di programma

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro".
2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita' produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11, comma 14-ter, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
 
Art. 10-bis (1)
(( Componenti del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici ))


(( 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole: "una sola volta" sono soppresse". ))
 
Art. 11
Conferimento in discarica dei rifiuti

1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "16 luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
 
Art. 11-bis (1)
(( Modifica all'articolo 3 del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 ))


(( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'". ))
 
Art. 12
Cessazione anticipata del servizio di leva
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari,
nonche' del servizio civile sostitutivo

1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
 
Art. 12-bis (1)
(( Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ))

(( 1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"ART. 6. - (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo
conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A
allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facolta'
di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i
limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna
categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e
comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3,
della legge 14 novembre 2000, n. 331.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato
a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di
eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro
istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di
buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto
in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti
periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo
personale si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito
del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione
di appartenenza od altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1
devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da
parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun
anno, ed hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di
accoglimento della domanda, il personale e' collocato in
ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31
dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia
stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse
modalita', negli anni successivi.
5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il
numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2,
viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o
il sottufficiale piu' anziano in grado";
b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:

"TABELLA C
(articolo 6, comma 2)

UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno Ufficiali Marescialli Totale
2006 18 340 358
2007 18 330 348
2008 15 255 270
2009 30 500 530
2010 18 350 368
2011 33 550 583
2012 35 595 630
2013 35 595 630
2014 38 650 688
2015 35 595 630
2016 33 570 603
2017 45 795 840
2018 12 205 217
2019 12 205 217
2020 6 90 96

Totale 383 6.625 7.008" ))
 
Art. 13
Disposizioni per il personale della carriera diplomatica

1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 13-bis (1)
(( Disposizioni concernenti il
personale della carriera prefettizia ))


(( 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 13-ter (1)
(( Disposizioni concernenti il personale
dell'amministrazione civile dell'interno ))


(( 1. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio. ))
 
Art. 14
Ammodernamento delle infrastrutture portuali

1. L'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000.
 
Art. 14-bis (1)
(( Modifiche all'articolo 53 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 ))


(( 1. All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".
2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1". ))
 
Art. 14-ter (1)
(( Disposizioni concernenti le autorita' portuali ))

(( 1. Alle autorita' portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 14-quater (1)
(( Giochi olimpici invernali Torino 2006 ))

(( 1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte e' autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente: "25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005".
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 14-quinquies (1)
(( Differimento di termine ))

(( 1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2005. ))
 
Art. 14-sexies (1)
(( Incarichi dirigenziali ))

(( 1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni".
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "anche presso amministrazioni statali," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,".
4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni". ))
 
Art. 14-septies (1)
(( Modifiche all'articolo 60 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ))


(( 1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "l'ispettorato operante presso il
Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle
seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica"; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ispettorato
stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari
scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari
particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o
fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di
personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56,
settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni"; c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono inserite
le seguenti: ", l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con
particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione
delle procedure,".
2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti. ))
 
Art. 14-octies (1)
(( Modifica all'articolo 17-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ))


(( 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita" e' inserita la seguente: "separata". ))
 
Art. 14-novies (1)
(( Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il
Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura ))


(( 1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: "I membri del
Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui
all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il
segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque
anni"; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il
segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto
del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente
articolo"; c) all'articolo 4, e' aggiunto in fine il seguente comma: "Il
segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto
della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma
precedente"; d) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai
seguenti:
"Nell'ambito del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo
composto dal segretario generale e da quattro componenti del
Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Alla nomina dei componenti provvede il
Ministro-presidente.
Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il
funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la
consistenza numerica, i requisiti, le modalita' di assunzione, le
norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di
previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal
Comitato. Le stesse modalita' predisposte nel regolamento vengono
seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale
del Ministero.
Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette
all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, il quale vi provvede di concerto con quello
dell'economia e delle finanze.
Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del
Comitato e' costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte
tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente;
il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco
effettivo e un supplente.
Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute
negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto
applicabili.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della
medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di
legge.
Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati
presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre
amministrazioni dello Stato.
L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al
personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli
stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato".
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
Art. 14-decies (1)
(( Modifiche al testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ))


(( 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola: "maggioritario"
e' sostituita dalle seguenti: "superiore al 50 per cento"; b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: "azienda
soggetti a vigilanza" sono inserite le seguenti: "in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione". ))
 
Art. 14-undecies (1)
(( Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali ))

(( 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito al 30 settembre 2005. ))
 
Art. 14-duodecies (1)
(( Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri ))

(( 1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri". ))
 
Art. 14-terdecies (1)
(( Posti di funzione dirigenziale di prima fascia
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ))


(( 1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali e' compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e' compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti. ))
 
Art. 14-quaterdecies (1)
(( Elenco per la designazione del
Segretario generale delle Camere di commercio ))


(( 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituita dalla seguente: "a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo". ))
 
Art. 14-quinquiesdecies (1)
(( Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ))

(( 1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3:
1) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole: "fino al 31
dicembre 2007" sono soppresse;
2) al comma 6-quaterdecies, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "; dall'anno 2008 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468"; b) all'articolo 13-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Per assicurare la piena funzionalita' degli enti gestori, per i
mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005
sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti
dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione
relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i
datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del
settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20
dicembre 2005". ))
 
Art. 14-sexiesdecies (1)
(( Disposizione in materia di trasferimento
dei magistrati da sedi disagiate ))


(( 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 14-septiesdecies (1)
(( Modifica all'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 ))


(( 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica," sono soppresse. ))
 
Art. 14-duodevicies (1)
(( Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa ))

(( 1. Al fine di garantire la continuita' del servizio, nonche' la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla CONSIP Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga e' disposta fino alla sottoscrizione da parte della CONSIP Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica e' indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62. ))
 
Art. 14-undevicies (1)
(( Regime transitorio per l'operativita'
delle norme tecniche per le costruzioni ))


(( 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246". ))
 
Art. 14-vicies (1)
(( Gestione finanziaria del Fondo per la produzione,
la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche ))


(( 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". ))
 
Art. 14-viciessemel (1)
(( Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici ))

(( 1. Allo scopo di incentivare l'attivita' dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, e' consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non puo' eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed e' stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 14-viciesbis (1)
(( Proroga di termine ))

(( 1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e' prorogato di due anni. ))
 
Art. 14-viciester (1)
(( Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa ))

(( 1. Al fine di concorrere al conseguimento di piu' elevati livelli di produttivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle societa'
di capitali che svolgono l'attivita' di gestione dei servizi
sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali,
nonche' degli altri esercizi convenzionabili con le societa' di
cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di
mensa; c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e le modalita' per garantire il
valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti; d) le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione
dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e
delle categorie assimilate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
Art. 14-viciesquater (1)
(( Riconoscimento di prestazioni economiche in
caso di provvedimenti di rettifica per errore ))


(( 1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
Art. 14-viciesquinquies (1)
(( Disposizioni per la funzionalita'
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ))


(( 1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per il rispetto del patto di stabilita' interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone