Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 116
Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, disponendo le misure necessarie affinche' sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei processi amministrativi, contabili e tributari.



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'allegato A alla legge 31
ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2003):
«Allegato A (art. 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.».
- La direttiva 2003/8/CE e' pubblicata in GUCE n. L 026
del 31 gennaio 2003.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, reca: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia.».



 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio e' domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.
2. Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte e' domiciliata e' determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera e' la data di presentazione della domanda, in conformita' del presente decreto.
4. Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono gli Stati dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.



Nota all'art. 2:
- Il regolamento (CE) 44/2001 e' pubblicato in GUCE n.
L 12 del 16 gennaio 2001.



 
Art. 3.
Non discriminazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini dell'Unione europea ed ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati dell'Unione.
 
Art. 4.
Condizioni di reddito

1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4. I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.
5. Il patrocinio non e' concesso al richiedente che puo', nella fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3.
6. Si applica l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002:
«Art. 77 (Adeguamento dei limiti di reddito per
l'ammissione). - 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni
due anni in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.».



 
Art. 5.
Condizioni legate al merito della controversia

1. La domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata e' respinta.
2. Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attivita' autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della causa.
 
Art. 6.
Effetti dell'ammissione al patrocinio

1. La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformita' delle condizioni stabilite dal presente decreto.
2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce:
a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;
b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonche' l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.
3. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 133, 134 e 136 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002:
«Art. 133 (Pagamento in favore dello Stato). - 1. Il
provvedimento che pone a carico della parte soccombente non
ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali
a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia
eseguito a favore dello Stato.».
«Art. 134 (Recupero delle spese). - 1. Se lo Stato non
recupera ai sensi dell'art. 133 e se la vittoria della
causa o la composizione della lite ha messo la parte
ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le
spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha
diritto di rivalsa.
2. La rivalsa puo' essere esercitata per le spese
prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la
parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese,
o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del
giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese
anticipate indipendentemente dalla somma o valore
conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione,
tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento
delle spese prenotate a debito, ed e' vietato accollarle al
soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario e'
nullo.
4. Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore
o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e'
obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'art.
309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione
diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti
sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate
a debito.».
«Art. 136 (Revoca del provvedimento di ammissione). -
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle
condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al
patrocinio, il magistrato che procede revoca il
provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al
patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio
dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei
presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento
delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento
del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia
retroattiva.».



 
Art. 7.
Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia

1. Il patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:
a) spese di interpretazione;
b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorita' competente e presentati dal beneficiario;
c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono espone il caso e' richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilita' per sentire tali persone in modo appropriato.
 
Art. 8. Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente e' domiciliato
o dimora abitualmente

1. Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio e' domiciliato o regolarmente soggiornante concede il patrocinio necessario a coprire:
a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finche' la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello Stato ove pende il processo;
b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorita' di tale Stato dell'Unione europea.
 
Art. 9.
Continuita' del patrocinio a spese dello Stato

1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresi', quando il beneficiario del patrocinio chiede che la sentenza di un giudice straniero sia eseguita o dichiarata esecutiva in Italia.
 
Art. 10.
Procedimenti stragiudiziali

1. Il patrocinio e', altresi', esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.
 
Art. 11.
Atti autentici

1. Il patrocinio e' concesso per l'esecuzione di atti autentici alle condizioni definite nel presente decreto.
 
Art. 12.
Organo competente a decidere l'istanza

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, la domanda di ammissione al patrocinio e' accolta o respinta dall'autorita' competente dello Stato ove pende il processo.
2. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale e' competente il consiglio dell'ordine degli avvocati individuato ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il comma 2 dell'art. 124 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002:
«2. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del
luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende
il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del
luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere
del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio
di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni
giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il
consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha
sede il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.».



 
Art. 13.
Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 4 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. Le domande di ammissione al patrocinio sono presentate:
a) all'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui il richiedente e' domiciliato o soggiorna regolarmente (autorita' di trasmissione); oppure
b) all'autorita' competente dello Stato ove pende il processo o in cui la decisione deve essere eseguita (autorita' di ricezione).
3. L'autorita' di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale e' il Ministero della giustizia.
4. Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, puo' decidere, con atto motivato, di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:
a) che essa e' infondata, o
b) che essa esula dal campo di applicazione del presente decreto.
5. Copia dell'atto di cui al comma 4 e' trasmessa all'interessato. In tali casi, la domanda puo' essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto e' domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato.
6. Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, trasmette la domanda all'autorita' di ricezione competente dell'altro Stato dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.
7. I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalita' equivalente.
8. In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 12 il richiedente rimborsa le spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione.
 
Art. 14.
Contenuto dell'istanza

1. Le domande di ammissione al patrocinio presentate presso il Ministero della giustizia sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese.
2. Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinche' la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinche' la domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, come previsto dall'articolo 8. Tali servizi sono forniti a titolo gratuito.
3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.



Note all'art. 14:
- Gli articoli 78, comma 2, e 79, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, cosi'
recitano:
«2. L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena
di inammissibilita'. La sottoscrizione e' autenticata dal
difensore, ovvero con le modalita' di cui all'art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.».
«Art. 79 (Contenuto dell'istanza). - 1. L'istanza e'
redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita',
contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e
l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia'
pendente;
b) le generalita' dell'interessato e dei componenti
la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici
fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da
parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1,
lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste per l'ammissione, con
specifica determinazione del reddito complessivo valutabile
a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate
nell'art. 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non
sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di
presentazione dell'istanza o della eventuale precedente
comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza
con una certificazione dell'autorita' consolare competente,
che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il
consiglio dell'ordine degli avvocati competente a
provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a
pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di
quanto in essa indicato.».



 
Art. 15.
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorita' di ricezione di cui all'articolo 14, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio.
2. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.
3. Si applica l'articolo 126, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.



Nota all'art. 15:
- L'art. 126 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002, cosi' recita:
«Art. 126 (Ammissione anticipata da parte del consiglio
dell'ordine degli avvocati). - 1. Nei dieci giorni
successivi a quello in cui e' stata presentata o e'
pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine
degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza,
ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al
patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva
di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di
reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se
le pretese che l'interessato intende far valere non
appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio
dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara
inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al
magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara
inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al
magistrato competente per il giudizio, che decide con
decreto.».



 
Art. 16.
Formulario uniforme

1. Le domande di ammissione al patrocinio e la loro trasmissione sono effettuate in base ad un formulario uniforme approntato dalla Commissione delle Comunita' europee.
 
Art. 17.
Norme applicabili

1. Nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e in relazione alle disposizioni in esso contenute, il presente decreto prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi:
a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, firmato a Mosca nel 2001;
b) la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Titoli I e IV, della Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 17:
- La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 tende a
facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (RS
0.274.133) e l'accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla
trasmissione di domande d'assistenza giudiziaria (RS
0.274.137).
- I titoli I e IV della parte III del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recano,
rispettivamente:
«Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello
Stato nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario.»;
«Disposizioni particolari sul patrocinio a spese
dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile
e tributario.».



 
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