Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2005
Conservazione degli effetti degli accordi sottoscritti dal MEF nell'ambito dell'operazione Fondo immobili pubblici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visti, il decreto operazione, il decreto di apporto, i decreti di trasferimento ed il decreto di chiusura, adottati ai sensi dell'art. 4 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nei giorni 28 e 29 dicembre 2004, con i quali si e' proceduto alla realizzazione dell'operazione di dismissione di patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici previdenziali attraverso la costituzione del Fondo immobili pubblici;
Visto l'accordo di indennizzo e garanzia, stipulato ai sensi del decreto operazione e del decreto di chiusura, in data 29 dicembre 2004, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo immobili pubblici, e i finanziatori, come ivi definiti;
Visto il contratto di locazione stipulato, ai sensi dell'art. 4 e del decreto operazione, in data 29 dicembre 2004 tra il Fondo immobili pubblici e l'Agenzia del demanio (nel seguito indicato come il «Contratto di locazione»);
Vista la nota del 6 giugno 2005 del Dipartimento del tesoro in relazione al Fondo immobili pubblici e ritenuta l'opportunita' di provvedere a dare attuazione a quanto proposto con tale nota;
Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con il Fondo immobili pubblici e con i finanziatori idoneo strumento contrattuale con il quale sono rilasciate apposite garanzie e viene regolato l'eventuale indennizzo a favore del Fondo e dei concedenti il Finanziamento e loro successori, degli eventuali danni da essi patiti in conseguenza dell'eventuale annullamento, ovvero di inefficacia anche temporanea, dei decreti. In caso di mancato trasferimento degli immobili si da' luogo al trasferimento di ulteriori immobili con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 4, anche con rivalsa nei confronti degli enti titolari il trasferimento dei cui immobili fosse annullato, ovvero mediante la restituzione del corrispettivo ricevuto e l'adozione di apposite iniziative per il pagamento dell'eventuale indennizzo, da determinarsi nei limiti del contratto.
 
Art. 2.

Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente il contratto citato all'art. 1 nonche' gli altri atti e documenti connessi.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro: Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 337
 
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