Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2005 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco

Con delibera n. 13 del 19 maggio 2005 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco ha approvato l'allegato schema di regolamento.
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che all'art. 48 ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, che a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato ha dettato norme sull'organizzazione ed il funzionamento della predetta AIFA;
Visti in particolare i commi 2, lettera b), e 3, lettera a), dell'art. 4 del predetto decreto, concernenti rispettivamente la definizione da parte del Ministro della salute degli indirizzi e delle priorita' dell'AIFA e la stipula tra l'AIFA e il Ministero della salute della Convenzione triennale per la regolamentazione dei rispettivi rapporti nonche' i commi 2, lettera c) dell'art. 4 e 2, lettere a), i), dell'art. 10, concernenti la definizione dei programmi annuali e triennali dell'AIFA;
Visti in particolare gli articoli 6, comma 2, lettera b), e 10, comma 2, lettera a), ii) del predetto decreto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 31;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;
Visto l'art. 2112 del codice civile;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 6 aprile 2004, di trasferimento all'AIFA del contingente del personale del Ministero della salute individuato nello stesso decreto;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del consiglio di amministrazione dell'AIFA;
Visto il decreto del Ministero della salute 26 maggio 2004 di nomina del collegio dei revisori dei conti;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del direttore generale dell'AIFA;
Viste le circolari del dipartimento della funzione pubblica rispettivamente in data 31 luglio 2002, concernente le modalita' applicative della legge 15 luglio 2002, n. 145, e 4 marzo 2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche;
Visto la preliminare favorevole deliberazione del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 22 dicembre 2004, n. 8;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 20 gennaio 2005 e 3 febbraio 2005;
Viste le note di approvazione del presente regolamento da parte del dipartimento della funzione pubblica n. DFP/10688/85/1.2.3.1 del 16 maggio 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65622 del 19 maggio 2005;
Vista la nota di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero della salute n. DGFDM/P/15368/C.1.b del 19 maggio 2005;
Vista la definitiva deliberazione del consiglio di amministrazione in data 19 maggio 2005;
Su proposta del direttore generale;

Art. 1.
Principi

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata «Agenzia», nel rispetto dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, sono finalizzate alla tutela del diritto alla salute, alla unitarieta' del sistema farmaceutico, all'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci orfani per le malattie rare, all'impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, agli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico e al rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'Agenzia europea dei medicinali (EMEA).
2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, d'ora in poi denominato decreto-legge n. 269/2003, e dal decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, si fa rinvio al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge 15 luglio 2004, n. 145.
 
Art. 2.
Struttura organizzativa

1. L'Agenzia si compone di quattordici uffici dirigenziali non generali raggruppati nelle aree funzionali, di cui cinque aree tecniche ed una di coordinamento degli affari amministrativi, in modo e al fine di assicurare e garantire la completezza, la unitarieta' e la integrita' dei processi decisionali e dei provvedimenti connessi alle funzioni istituzionali di competenza dell'Agenzia.
2. L'Agenzia si compone, altresi', di:
a) un ufficio di presidenza, di livello dirigenziale non generale;
b) un ufficio stampa e della comunicazione, di livello dirigenziale non generale;
c) tre uffici dirigenziali di livello non generale con funzioni di staff;
d) due unita' dirigenziali con funzioni di staff, da attribuire a dirigenti con contratti di consulenza, studio e ricerca.
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia, il direttore generale puo' conferire incarichi per il coordinamento di unita' organizzative ai sensi di quanto disposto dall'art. 22.
 
Art. 3.
Uffici ed unita' dirigenziali con funzioni di staff

Nel rispetto dell'art. 6, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, sono previsti, nell'ambito dell'Agenzia, i seguenti uffici ed unita' di natura dirigenziale non generale, con funzioni di staff dirette ad assicurare supporto alle attivita' delle aree funzionali dell'AIFA e degli organismi ivi operanti:
a) ufficio «centro studi» cui affidare la realizzazione e la valutazione di studi e ricerche in materia farmaceutica. Il centro studi AIFA opera, coordinandosi con gli uffici competenti in materia, sulla base degli obiettivi definiti dal CdA e dal direttore generale, ed in particolare definisce modelli e procedure per:
1) incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo in Italia nel settore farmaceutico;
2) incentivare la politica dei generici;
3) prevedere gli effetti di impatto sulla spesa farmaceutica e sanitaria delle innovazioni tecnologiche, delle variazioni dei trends di popolazione e dell'allocazione delle risorse;
4) proporre un nuovo sistema dei prezzi e di rimborso.
b) ufficio per assicurare la qualita' delle procedure poste in essere dall'AIFA;
c) ufficio di coordinamento delle segreterie degli organismi collegiali operanti presso l'AIFA;
d) unita' dirigenziale per il controllo di gestione finalizzato alla verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, al conseguimento degli obiettivi operativi, alla efficienza e all'economicita' della gestione delle risorse assegnate alle aree ed agli uffici dell'AIFA;
e) unita' dirigenziale di supporto scientifico della Direzione generale.
 
Art. 4.
Area «coordinamento affari amministrativi»

1. L'area coordinamento affari amministrativi si compone dell'ufficio affari amministrativi, del personale e legali, di livello dirigenziale, con le funzioni di seguito indicate:
supporto al direttore generale nelle attivita' di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245;
organizzazione, pianificazione, formazione e sviluppo risorse umane;
gestione del personale: selezione e reclutamento, trattamento giuridico; mobilita' interna ed esterna; matricola e ruoli del personale; relazioni sindacali; contenzioso in materia di controversie di lavoro;
trattamento economico del personale; adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi; trattamento di quiescenza, ricongiunzione e riscatti; trattamento di missione, servizio sostitutivo mensa;
gestione finanziaria e contabile; predisposizione del bilancio di esercizio e dei rendiconti dell'Agenzia; monitoraggio della spesa; supporto al servizio di controllo interno;
gestione del patrimonio: acquisizione, inventariazione, gestione e manutenzione dei beni mobili, dei beni immobili e dei relativi impianti e dei servizi; utenze dell'Agenzia;
attivita' negoziale;
affari legali, amministrativi, normazione;
coordinamento del contenzioso;
coordinamento delle risposte agli atti parlamentari di indirizzo e di controllo;
autorizzazione di convegni, congressi e riunioni ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
sicurezza per la protezione dei dati personali;
attivita' di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
rapporti con il Ministero della salute;
rapporti con il collegio dei revisori dei conti;
coordinamento della segreteria del direttore generale.
2. L'area di coordinamento affari amministrativi si puo' articolare in piu' unita' organizzative, da affidare al personale delle aree funzionali.
 
Art. 5.
Area 1 «registrazione e farmacovigilanza»

L'area 1 registrazione e farmacovigilanza si articola in tre uffici di livello dirigenziale, con funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:
ufficio per le autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di medicinali con procedura nazionale; per le AIC dei medicinali registrati con procedura di mutuo riconoscimento quando l'Italia agisce da Paese di riferimento, in collaborazione con l'ufficio per procedure comunitarie;
ufficio per le procedure comunitarie: adempimenti comunitari connessi alle procedure di registrazione dei farmaci a livello europeo; importazioni ed esportazioni parallele; adempimenti relativi alle richieste di informazioni da parte delle autorita' regolatorie della UE;
ufficio di farmacovigilanza: espletamento delle funzioni di farmacovigilanza e farmacoepidemiologia; promozione ed attivazione di studi di farmacovigilanza attiva; ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; definizione ed aggiornamento della lista dei farmaci sottoposti a farmacovigilanza attiva; gestione della rete nazionale di farmacovigilanza; gestione e aggiornamento della banca dati dell'Osservatorio nazionale di farmacovigilanza.
 
Art. 6.
Area 2 «produzione e controllo»

L'area 2 produzione e controllo si articola in tre uffici di livello dirigenziale e di una unita', affidata ad un dirigente con funzioni ispettive, consulenza, studio e ricerca, con le funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:
ufficio autorizzazioni officine: autorizzazioni delle officine di produzione; controllo sulla produzione; sistemi di allerta, sequestri; import-export, carenze dei medicinali; controlli di Stato;
ufficio attivita' ispettive di buona pratica di fabbricazione (GMP) sulla produzione dei medicinali, dei gas medicinali e coordinamento con l'ISS per gli adempimenti ispettivi sui centri ematologici, mutuo riconoscimento nel settore;
ufficio attivita' ispettive di buona pratica clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, follow up delle ispezioni, promozione di norme e linee guida di buona pratica clinica, mutuo riconoscimento nel settore; ispezioni di farmacovigilanza;
unita' dirigenziale con funzioni ispettive sulla produzione delle materie prime finalizzate alla produzione dei medicinali.
 
Art. 7.
Area 3 «informazione, sperimentazione clinica e ricerca e sviluppo»

L'area 3 informazione, sperimentazione e ricerca e sviluppo si articola in tre uffici di livello dirigenziale, con le funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:
ufficio informazione e comunicazione: attivita' di informazione sui farmaci agli operatori sanitari; linee guida per le autorizzazioni e il controllo dell'informazione scientifica; bollettino di informazione sui farmaci ed altre attivita' editoriali, programmi di formazione a distanza (FAD);
ufficio sperimentazione clinica: normazione e linee guida sulla sperimentazione clinica; promozione della ricerca clinica sui farmaci, banca dati sulle sperimentazioni cliniche no-profit; Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche (OsSC); segreteria del Comitato etico nazionale;
ufficio ricerca e sviluppo: definizione e coordinamento di progetti di ricerca di iniziativa dell'Agenzia, di sperimentazioni cliniche controllate comparative, di studi osservazionali di esito (outcome research) in collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, l'Istituto superiore di sanita', ed altre strutture sanitarie pubbliche e private.
 
Art. 8.
Area 4 «prezzi rimborso e mercato»

L'area 4 - prezzi, rimborso e mercato, si articola di due uffici di livello dirigenziale, con le funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:
ufficio prezzi e rimborso: indagini di mercato; contrattazioni con le aziende farmaceutiche, attivita' istruttoria per il Comitato prezzi e rimborso (CPR) per la negoziazione del prezzo dei farmaci, analisi dei prezzi di rimborso e del mercato dei medicinali e dei farmaci generici negli altri Paesi europei e a livello internazionale;
ufficio di coordinamento dell'OSMED - Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali; gestione, manutenzione ed aggiornamento della banca dati dei medicinali; implementazione, mantenimento e integrazione delle basi dei dati dell'OsMED; elaborazioni statistiche ed epidemiologiche anche con riferimento ai differenti Paesi europei, con riguardo anche ai dati dell'Osservatorio europeo sulle politiche dei prezzi, sulle politiche di rimborso e sulle attivita' di ricerca.
 
Art. 9. Area 5 «procedure di assessment europeo e rapporti con l'EMEA e con
le altre Agenzie dell'UE»

L'area 5 - procedure di assessment europeo e ricerca e sviluppo, si compone di due uffici di livello dirigenziale, con le funzioni di seguito indicate:
ufficio assessment europeo per la valutazione dei dossier nella fase preregistrativa del CHMP; attivita' istruttoria e supporto nell'ambito delle procedure registrative in cui l'Italia e' rapporteur o co-rapporteur; supporto alle attivita' presso il CHMP e dell'EMEA;
ufficio rapporti con l'EMEA e con le altre Agenzie dell'UE: rafforzamento dei rapporti e coordinamento delle attivita' con gli organismi dell'EMEA e degli altri Paesi dell'UE; presenza qualificata di funzionari dell'AIFA agli organismi dell'EMEA e delle altre Agenzie europee.
 
Art. 10.
Conferenza dei coordinatori e dei preposti agli uffici

1. Ciascuna area funzionale tecnica e' coordinata da uno dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale costituito presso la medesima area, che si alternano con cadenza annuale, il coordinamento dell'area affari amministrativi, legali del personale e' affidato al dirigente preposto all'ufficio affari amministrativi, legali e del personale.
2. Le funzioni di coordinamento di cui al comma precedente sono finalizzate ad assicurare completezza, unitarieta' ed integrita' dei procedimenti di competenza delle aree.
3. La conferenza dei coordinatori e dei dirigenti preposti agli Uffici e' presieduta dal direttore generale ed e' composta dai coordinatori di area, dai dirigenti preposti agli uffici dell'Agenzia, dai dirigenti preposti alle unita' dirigenziali. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti con incarichi ispettivi, di consulenza studio e ricerca e, ove ricorra la necessita', i funzionari cui e' affidato il coordinamento delle unita' organizzative.
4. La conferenza si riunisce con cadenza almeno mensile su convocazione del direttore, che definisce l'ordine del giorno.
 
Art. 11.
Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza e' un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione cui competono le funzioni di coadiuvare il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti allo stesso assegnati dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 settembre 2004, n. 245. Il medesimo ufficio assicura la collaborazione al presidente nell'assolvimento delle funzioni relative ai rapporti con gli Istituti di ricerca pubblici e privati, le societa' scientifiche, le associazioni industriali e le associazione dei consumatori e dei pazienti e con le organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze del direttore generale.
 
Art. 12.
Ufficio stampa e della comunicazione

2. L'ufficio stampa e della comunicazione e' un ufficio di livello dirigenziale non generale, il cui responsabile e' nominato, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale, con le funzioni di seguito indicate:
curare i rapporti con le altre strutture di informazione pubbliche e private e con i mass-media nazionali e internazionali; effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curandone la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell'Agenzia; promuovere programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale; curare la comunicazione esterna rivolta alle collettivita' e ad altri enti sulla attivita' dell'Agenzia ed il suo funzionamento; curare l'attivita' di informazione sui farmaci ai cittadini e di educazione sanitaria in collaborazione con l'ufficio informazione e comunicazione di cui all'art. 7; curare le relazioni con il pubblico.
 
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali

1. I dirigenti con incarico di direzione di ufficio trasferiti all'Agenzia con decreto ministeriale 6 aprile 2004 nonche' i dirigenti nei cui contratti di lavoro stipulati dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 sia subentrata l'Agenzia per effetto dell'art. 2 del decreto ministeriale sopra citato, continuano ad esercitare le funzioni e le competenze loro affidate, fino alla stipula del nuovo contratto individuale di lavoro.
2. L'Agenzia puo' affidare a terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e della contrattazione collettiva vigenti, l'esecuzione di attivita' strumentali allo svolgimento delle attivita' istituzionali, qualora sia necessario far ricorso ad apposite e specifiche competenze non rinvenibili all'interno dell'Agenzia.
3. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento il numero e la competenza degli uffici dell'Agenzia corrisponde a quello dei preesistenti uffici della direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici i cui compiti e funzioni sono transitati all'Agenzia ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge n. 269/2003.
4. Fino all'adozione dei regolamenti di al comma 2 dell'art. 1, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza amministrativa nelle strutture del Ministero della salute.
 
Art. 14.
Rapporti di lavoro

Ai sensi dell'art. 2112 del codice civile i rapporti di lavoro del personale trasferito all'Agenzia dal Ministero della salute con decreto ministeriale 6 aprile 2004 continuano nei confronti dell'Agenzia medesima.
 
Art. 15.
Contrattazione integrativa dell'Agenzia e relazioni sindacali

1. Per la disciplina degli istituti normo-economici dell'ordinamento del personale si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, agli accordi di contrattazione collettiva del personale dipendente del comparto Ministeri e dell'area negoziale I della dirigenza, nonche' a quanto sara' definito in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL.
2. L'Agenzia, nell'ambito della gestione dei personale, pone in essere relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali nel rispetto del sistema di relazioni delineato dai contratti collettivi di lavoro e dal contratto integrativo dell'Agenzia.
 
Art. 16.
Inquadramento professionale e inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. Per l'inquadramento professionale del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia si applica quanto previsto per il personale dipendente del comparto Ministeri, nonche' quanto sara' concordato in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL.
2. Presso l'Agenzia sara' istituito, ai sensi della legge n. 145/2002 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004, il ruolo dei dirigenti che si articolera' in due fasce, nei rispetto delle disposizioni normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia, nell'ambito dell'Area negoziale I della dirigenza.
 
Art. 17.
Personale dirigente

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive del direttore generale dell'Agenzia. Sono preposti al coordinamento delle aree ai sensi dell'art. 10, ad uffici di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
2. I dirigenti con incarico di direzione di Ufficio nonche' i dirigenti preposti al coordinamento delle aree sono responsabili della gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.
3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca dell'Agenzia sono determinate nei numero di 12, conferibili a dirigenti di II fascia.
 
Art. 18.
Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti disponibili e vacanti, con procedure selettive pubbliche nel rispetto della normativa vigente in materia.
 
Art. 19.
Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale dell'Area negoziale I della dirigenza. i soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
 
Art. 20. Conferimento di funzioni a personale tecnico o altamente qualificato
esterno

L'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del combinato normativo di cui al comma 7 dell'art. 48 e dell'art. 26 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per particolari esigenze connesse al raggiungimento degli obiettivi determinati dalla Direttiva del Ministro della salute, dai programmi annuali e triennali di attivita' dell'Agenzia e dalla convenzione triennale, previsti dal predetto decreto, puo' assumere personale tecnico o altamente qualificato con contratto a tempo determinato, anche con funzioni dirigenziali, la cui durata non puo' superare cinque anni.
 
Art. 21.
Personale non dirigente

1. L'Agenzia provvede al reclutamento del personale non dirigente nel rispetto della normativa vigente in materia ed anche ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge n. 269/2003, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento delle attivita' di reclutamento.
2. L'Agenzia, in conformita' a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 puo' avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili.
 
Art. 22.
Incarichi di coordinamento delle unita' organizzative

Il direttore generale puo' conferire, in applicazione degli articoli 18 e 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, incarichi di coordinamento di unita' organizzative non dirigenziali.
 
Art. 23.
Missioni

Ai fini dello svolgimento di particolari compiti dell'Agenzia il personale in servizio puo' essere inviato in missione in localita' italiane ed estere, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 24.
Formazione

L'Agenzia, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, promuove ed attua interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di competenze polivalenti e della progressione di carriera.
 
Art. 25.
Mobilita' e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilita' del personale in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001 e nei contratti collettivi.
 
Art. 26.
Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia e su richiesta di pubbliche amministrazioni, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso puo' essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione che beneficia del predetto personale.
2. Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.
 
Art. 27.
Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di prescrizione del reato, di amnistia o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia puo' chiedere ai dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attivita' ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilita' civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonche' mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.
 
Art. 28.
Norme transitorie

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito dai Ministero della salute all'Agenzia con decreto ministeriale 6 aprile 2004 e' assicurato dall'Agenzia medesima con decorrenza dal 1° gennaio 2005.
2. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione e' determinata, ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 20 settembre 2004 n. 245, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 dai numero di unita' di personale e dalle qualifiche e dalle aree trasferite dal Ministero in virtu' del decreto ministeriale 6 aprile 2004 ed ai sensi del comma 7 art. 48 del decreto-legge n. 269/2003.
 
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