Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 113
Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, il quale, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 78 del 2000;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, riguardante il regolamento che disciplina l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti dei Centri sportivi

1. I Centri sportivi delle Forze armate, di seguito denominati: "Centri", curano il mantenimento e la promozione dell'attivita' agonistica delle Forze armate e perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio delle stesse e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79) concernente
delega al Governo in materia di riordinamento dell'Arma dei
carabinieri, del corpo forestale dello Stato, del corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, e' il
seguente:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate 1e modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno, precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
- Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 23 agosto
2004, n. 226 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
31 agosto 2004, n. 204) concernente sospensione anticipata
del servizio obbligatorio di leva e' il seguente:
«Art. 11 (Reclutamento). - 1. (Omissis).
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1ª
classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneita',
possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero
sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del
diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un
anno dal giudizio di non idoneita', il volontario viene
sottoposto a nuova valutazione».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in
materia di riordino dei ruoli e modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122.
- Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio
1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di
leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente:
«Art. 29 (Attivita' sportiva). - 1. Le Forze armate,
nell'ambito delle attivita' loro assegnate, sono tenute a
facilitare la partecipazione dei militari di leva allo
svolgimento di attivita' sportive.
2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di
base della rappresentanza militare, nell'ambito del
territorio del presidio, concordano le necessarie
iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni,
le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del
luogo.
3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti
di livello nazionale da una commissione, composta dai
rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e
delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la
pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli
obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un
apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con
proprio decreto.
4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri
sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina
sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e
delle esigenze della Forza armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano
discipline sportive non previste nei centri sportivi di
forza armata o che non vengono destinati nei predetti
centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi,
enti o reparti vicini alla societa' sportiva di
appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di
servizio.
6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti
militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal
CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del
contingente di appartenenza degli interessati».
- Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988,
n. 459, concernente approvazione del regolamento che
disciplina l'attivita' sportiva dei militari di leva
riconosciuti atleti di livello nazionale, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1988, n. 257.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
12 settembre 1988, n. 214, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente dalla Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina dalle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari».



 
Art. 2.

Riconoscimento e affiliazione

1. I Centri sono rappresentati nel Comitato sportivo militare e sono riconosciuti, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. I Centri ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.
 
Art. 3.

Reclutamento degli atleti

1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, ed abbiano conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, alla cui valutazione provvede la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.
3. Per il personale di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanita' militare, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
4. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base.
5. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente puo' essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.



Note all'art. 3:
- La tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
226, e' la seguente:
Tabella A (vedi art. 5, comma 1)
Ripartizi0ne delle consistenze del personale non direttivo
delle Forze armate negli anni 2005 e 2006 ===================================================================== Forze armate |anno 2005|anno 2006 ===================================================================== Primi marescialli.... |14.578 |14.023 --------------------------------------------------------------------- Marescialli.... |50.784 |50.311 --------------------------------------------------------------------- Sergenti.... |11.353 |12.633 --------------------------------------------------------------------- Volontari in servizio permanente.... |33.176 |35.853 --------------------------------------------------------------------- Volontari in ferma breve/prefissata di quattro | | anni |34.550 |32.571 --------------------------------------------------------------------- Volontari in ferma prefissata di un anno.... |23.659 |19.686}

- Il testo dell'art. 23, comma 2, della citata legge n.
226 del 2004 e' il seguente:
«Art. 23 (Consistenze del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica). - 1. (Omissis).
2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre
2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente
determinate con il decreto del Ministro della difesa,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri
complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla
tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e
dalla tabella C allegata alla presente legge».
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133
dell'11 giugno 2001. Si riporta la tabella A, come
notificata dalla citata legge n. 226 del 2004:

Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2)

Ripartizione dei volumi organici del pesonale delle f.a. da
conseguire alla data del 1° gennaio 2001

Forza armata =====================================================================
Categorie | Esercito | Marina | Aeronautica ===================================================================== Ufficiali | 12.050 | 4.500 | 5.700 Sottufficiali | | |
Aiutanti | 2.400 | 2.178 | 3.000
Marescialli | 5.583 | 5.774 | 6.480
Sergenti | 16.108 | 5.624 | 16.800 Totale | 24.091 | 13.576 | 26.280 Volontari di truppa | | |
VSP | 56.281 | 10.000 | 7.049
VFP | 19.578 | 5.924 | 4.971 Totale | 75.859 | 15.924 | 12.020 Totale generale | 112.000 | 34.000 | 44.000}.

- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 226 del
2004 e' il seguente:
«Art. 11 (Reclutamento). - 1. Possono partecipare ai
concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma
quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere
a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti
requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego
nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio
permanente;
b) eta' non superiore, ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
reclutamento del personale di cui all'art. 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1,
puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato,
oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il
tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli
anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente
legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio
2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata dall'art. 2 della
presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti possono essere banditi
concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei
prescritti requisiti».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
1987, n. 411 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 ottobre 1987, n. 236) recante specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici, e' il seguente:
«Art. 2 (Ministero della difesa: Forze armate). - 1.
Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del
personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure
di altezza:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di
truppa, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non
inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le
donne e, limitatamente al personale della Marina, non
superiore a metri 1.95».
- Il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del
Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2000, n. 107)
recante il regolamento in materia di accertamento
dell'idoneita' al servizio militare e' il seguente:
«Art. 2 (Idoneita' al servizio militare). - 1. - 2.
(Omissis).
3. Non sono comunque idonei al servizio militare i
soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermita' previste
dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio
di inidoneita' permanente e' emesso immediatamente per le
imperfezioni gravi e le infermita' croniche ovvero al
termine del periodo massimo di inidoneita' temporanea
concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente
sanabili, permangono oltre tale periodo ed altresi' per le
infermita' suscettibili di aggravamento o di successioni
morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del
servizio».



 
Art. 4.

Reclutamento degli istruttori

1. Il reclutamento degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della citata legge n. 226 del 2004.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso:
a) dei requisiti necessari per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411; l'idoneita' al servizio militare e' accertata con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 3;
b) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;
c) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal CONI o da una federazione sportiva nazionale; per le discipline sportive per cui il CONI o le federazioni sportive non rilascino la certificazione di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, l'esame delle eventuali certificazioni presentate dal candidato e' devoluto alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6;
d) di apposita documentazione attestante l'attivita' svolta in qualita' di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.
3. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a fare acquisire le conoscenze necessarie per 1'assolvimento dei compiti militari.
4. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente puo' essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.



Note all'art. 4:
- Per la tabella A allegata alla legge n. 226 del 2003
e per la tabella A allegata al decreto legislativo n. 215
del 2001, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 226 del 2004
si veda nelle note all'art. 3.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Minsistri
22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1987, n. 236.
- Per i riferimenti della legge n. 226 del 2004 si veda
nelle note all'art. 3.



 
Art. 5.

Bandi di concorso

1. I concorsi di cui agli articoli 3 e 4 sono indetti con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nei quali sono indicati:
a) il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per disciplina sportiva e relativa specialita';
b) il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili;
d) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti;
e) la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, comma 3;
f) ogni altra prescrizione o notizia utile.
2. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nella tabella A allegata al presente decreto.
 
Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata, per ognuno dei concorsi di cui agli articoli 3
e 4, dalla Direzione generale per il personale militare, composta
da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, membro;
c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Forza armata interessata.
 
Art. 7.

Trasferimento del personale non piu' idoneo

1. I militari atleti o istruttori ritenuti non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica con provvedimento del Capo di stato maggiore della forza armata di appartenenza o da un'autorita' da questi delegata, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici dell'atleta o dell'istruttore.
2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' all'attivita' agonistica sono le seguenti:
a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalita' stabilite con decreto del Capo di Stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata;
b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata nell'ambito dei Centri;
c) mancato riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
d) provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.
3. Il personale non piu' idoneo all'attivita' agonistica presso i Centri puo' essere:
a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio della Forza armata:
1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto della Forza armata;
2) in qualsiasi altro incarico, purche' idoneo al servizio militare nella categoria di appartenenza e previa frequenza, ove previsto, di uno specifico corso;
b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.
4. Il periodo di servizio presso i Centri in qualita' di atleta o istruttore e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento.
 
Art. 8.

Trattamento giuridico ed economico

1. Gli atleti di cui all'articolo 3 e gli istruttori di cui all'articolo 4 ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 
Art. 9.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 397
 
Tabella A (prevista dall'art. 5, comma 2)
A) Categoria I
Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
1. medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
2. record olimpico: punti 30;
3. medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
4. record mondiale: punti 25;
5. vincitore coppa del mondo: punti 20;
6. medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
7. record europeo: punti 15;
8. vincitore coppa europea: punti 12;
9. medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;
10. medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
11. record italiano: punti 12;
12. vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
13. vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
14. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;
15. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;
16. vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
17. vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5.
B) Categoria II.
Titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.
1. laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
2. laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
3. master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
4. master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
5. abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;
6. corso di specializzazione post laurea: punti 2;
7. diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;
8. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1, 2 e 7 non sono cumulabili.
 
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