Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3443).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3429 del 29 aprile 2005;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004;
Viste le note del 22 marzo e del 13 maggio 2005 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;
Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2005, nel corso della quale il Presidente della regione Molise ha manifestato il proprio assenso in ordine all'immediato trasferimento al soggetto attuatore - ing. Claudio Rinaldi delle risorse disponibili, pari ad euro 33 milioni, presso la contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore, al fine di consentire il concreto avvio delle opere di ricostruzione per il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 1° marzo 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372, del 3 settembre 2004, concernente «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;
Vista la nota del 14 febbraio 2005 del sindaco del comune di Tolentino - Commissario delegato per l'emergenza idrica;
Vista la nota del 6 maggio 2005 del presidente della regione Marche;
Vista la nota del 20 gennaio 2004 del presidente della regione Umbria e del 10 maggio 2004 dell'assessore alla medesima Regione, con la quale si chiede di poter utilizzare le economie, pari a circa Euro 703.440,00, realizzate sui fondi erogati sulla base dell'ordinanza di protezione civile n. 1593 del 1988, per il completamento degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico danneggiato dal sisma del 1985, nonche' di rimuovere il limite del contributo massimo concedibile per ciascun intervento stabilito dall'ordinanza n. 240 del 12 giugno 1984;
Vista la nota del 28 febbraio 2005 dell'assessore alla regione Umbria, nonche' le quietanze dei versamenti effettuati, da parte della medesima amministrazione regionale, al bilancio dello Stato delle somme residue pari a Euro 703.440,00, rivenienti dall'ordinanza di protezione civile n. 1593 del 1988;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3120 del 4 aprile 2001 e n. 3173 del 14 gennaio 2002 concernenti, tra l'altro, interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio;
Vista la nota del 15 aprile 2003 del presidente della provincia di Parma;
Vista la nota del 31 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale e' stata rappresentata la necessita' di prorogare il termine fissato dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3173 del 2002, relativo al completamento delle attivita' poste in essere ai sensi della medesima ordinanza e finalizzate a fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio, nonche', in considerazione delle ulteriori attivita' che la provincia di Parma intenderebbe porre in essere nell'ambito del predetto completamento dei lavori, di contribuire al finanziamento dei citati lavori utilizzando le economie, pari a circa 35 mila euro, rivenienti da una precedente assegnazione di risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente destinate al comune di Chiusi della Verna, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3120 del 2001;
Vista la nota del 23 maggio 2005 con la quale la regione Emilia Romagna ha espresso la formale intesa di legge in ordine alla suesposta problematica, nonche' del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 maggio 2005;
Vista la nota del 20 maggio 2005 del presidente della regione autonoma della Sardegna con la quale si chiede di inserire, tra le disposizioni derogabili, l'art. 3 della legge regionale n. 28 del 1985;
Vista la nota del 20 maggio 2005 del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante: «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;
Viste le note del 21 dicembre 2004 e 5 maggio 2005 del capo del Corpo forestale dello Stato, con le quali si chiede un contributo straordinario per sostenere l'operativita' della propria componente aerea al fine di fronteggiare efficacemente la lotta agli incendi boschivi;
Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089, del 10 aprile 2001, n. 3122, nonche' l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2004, n. 3365, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia e la nomina del sindaco di Venezia a commissario delegato;
Vista la richiesta del 7 aprile 2005 del sindaco di Venezia pro-tempore dott. Paolo - Costa - Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice, con la quale, viene manifestata la disponibilita' a continuare nelle funzioni di commissario delegato, anche successivamente alle elezioni amministrative in atto nel comune di Venezia;
Vista la nota del 28 aprile 2005 del sindaco di Venezia, con la quale si esprime avviso favorevole alla prosecuzione dell'incarico di commissario delegato nella persona del dott. Costa;
Vista la nota del 1° giugno 2005 del presidente della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6 n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Vista la nota del 30 maggio 2005 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, con la quale, al fine di garantire una celere realizzazione dell'intero sistema impiantistico regionale, si chiede che per l'impianto di termovalorizzazione di S. Maria la Fossa, da realizzarsi nel medesimo territorio comunale, venga aggiornata la valutazione d'impatto ambientale;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 1° giugno 2005 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri indetta al fine di affrontare, tra l'altro, la predetta problematica, ed in cui le amministrazioni intervenute hanno convenuto sulla necessita' di assumere iniziative volte ad ottenere dagli organismi competenti il piu' alto grado di certezza in ordine alla compatibilita', sotto il profilo ambientale, dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del comune di S. Maria la Fossa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America», cosi' come modificata dall'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumita' nell'attuale situazione internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1° al 5 settembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3358 del 14 maggio 2005, recante: Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004;
Ritenuto di dover autorizzare la regione Marche ad utilizzare le risorse di cui all'art. 138 della legge n. 388 del 2000 per fronteggiare gli oneri derivanti dalle attivita' poste in essere ai sensi dell'l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3358 del 14 maggio 2005, recante gli interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004, nonche' per fronteggiare gli oneri connessi alle attivita' di formazione in materia di protezione civile.
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione alla complessita' delle attivita' da espletarsi nell'area del sud-est asiatico investita dagli eventi calamitosi del mese di dicembre 2004, a decorrere dal 1° luglio 2005 l'incarico di coordinatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005, puo' essere attribuito a due esperti.
 
Art. 2.
1. Per favorire il concreto urgente avvio delle opere di ricostruzione per il comune di San Giuliano, il presidente della regione Molise - Commissario delegato provvede all'immediato trasferimento di Euro 33 milioni sulla contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore, e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2004, n. 3379.
 
Art. 3.
1. Al fine di consentire il definitivo superamento della crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005 citato in premessa, il sindaco del comune di Tolentino - Commissario delegato, in aggiunta alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3372/2004, provvede, altresi', alla prosecuzione della condotta dell'acquedotto del Nera fino al territorio del comune di Tolentino ed alla realizzazione del partitore in localita' Bura.
 
Art. 4.
1. Le somme residue, pari a Euro 703.440,00, assegnate alla regione Umbria ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 1593 dell'11 novembre 1988 in conseguenza degli eventi sismici del 9 settembre 1985 destinate agli interventi sugli edifici privati, gia' restituite al Fondo per la protezione civile, sono riaccreditate all'amministrazione regionale per essere utilizzate per la realizzazione degli interventi urgenti sulle opere pubbliche previste nel piano approvato dalla medesima Regione. In tal caso non operano i limiti contributivi previsti dall'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 77, del 30 novembre 1983.
 
Art. 5.
1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3173, del 14 gennaio 2002 e' prorogato di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla pubblicazione detta presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'importo di Euro 35.600,00 assegnato al comune di Chiusi della Verna ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3120, del 4 aprile 2001, e' revocato.
3. L'importo di cui al comma 2 e' assegnato alla provincia di Parma per il completamento degli interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio.
4. Il comune di Chiusi della Verna e' autorizzato a trasferire alla provincia di Parma le risorse finanziarie di cui al comma 2, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 6.
1. Alle deroghe previste all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e' aggiunta la seguente: «art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985».
 
Art. 7.
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per il potenziamento della capacita' operativa della componente aerea del Corpo forestale dello Stato impegnata nella lotta agli incendi boschivi, nonche' nelle ulteriori ineludibili azioni di contrasto delle situazioni emergenziali di protezione civile, e' assegnato al medesimo Istituto un contributo di euro 2 milioni, a carico del Fondo della protezione civile.
2. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2005.
3. Al fine di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, il medesimo Dipartimento e' autorizzato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con un qualificato esperto del settore aereonautico. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sara' stabilito il compenso da corrispondere al predetto esperto.
 
Art. 8.
1. Al fine di garantire continuita' amministrativa alla gestione commissariale in relazione agli ulteriori adempimenti da porre in essere per la definitiva chiusura della situazione emergenziale inerente alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, il dott. Paolo Costa e' nominato commissario delegato ed al medesimo sono attribuiti i poteri gia' conferiti al sindaco di Venezia ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate in merito e citate in premessa.
2. Il predetto commissario delegato e' autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilita' speciale all'uopo istituita con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilita' speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale intestata al sindaco di Venezia, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali.
 
Art. 9.
1. Al fine di assicurare il piu' alto grado di certezza in ordine alla compatibilita' ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del comune di S. Maria la Fossa in provincia di Caserta, le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369, del 13 agosto 2004, si applicano al medesimo territorio comunale.
 
Art. 10.
1. L'indennita' da corrispondere al personale della struttura di missione prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, cosi' come integrata dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, in quanto onnicomprensiva rispetto soltanto all'impegno prestato nel perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004 ed alle ordinanze di protezione civile sopra citate, concorre con le prestazioni di carattere straordinario svolte nell'ambito delle altre attivita' istituzionali per il Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 11.
1. In relazione alla specifica necessita' di assicurare la copertura urgente delle vacanze organiche del ruolo dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e stanti le situazioni di emergenza in premessa indicate, la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 e' estesa a tutti gli adempimenti contrattuali finalizzati a dare compiuta urgente attuazione ai commi 1, 2, 3, 4 del predetto art. 3, ivi compresi quelli conseguenti all'applicazione dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397.
 
Art. 12.
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la regione Marche e' autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie ad essa spettanti ai sensi dell'art. 138 della legge n. 388 del 2000, in relazione alle esigenze connesse all'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriz del 19 settembre 2003, nonche' per fronteggiare gli oneri connessi alle attivita' di formazione in materia di protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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