Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FIRENZE
DECRETO RETTORALE 1 giugno 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche;
Visto in particolare l'art. 38, comma 3, dello statuto;
Viste le proposte di modifica allo statuto elaborate dalla commissione nominata dal Senato accademico nella seduta del 5 novembre 2003 ;
Viste il parere formulato dal Comitato consultivo tecnico-amministrativo di Ateneo nella seduta del 18 ottobre 2004;
Vista la nota n. 52658 I/2 del 4 novembre 2004 a firma del rettore con la quale veniva richiesto ai presidi ed ai direttori di Dipartimento il parere in merito alle suddette proposte di modifica;
Visti i pareri espressi dalle facolta' e dai Dipartimenti in merito alle proposte di modifica;
Vista la delibera adottata congiuntamente dal Senato accademico e Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2005 in merito alle modifiche dello statuto;
Vista la nota del rettore prot. n. 23729 I/2 del 14 marzo 2005 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1268 del 16 maggio 2005, con la quale non si evidenziano da parte del suddetto Dicastero rilievi in merito alle modifiche proposte;
Decreta:
Agli articoli 31 e 33 del titolo VI dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
«Art. 31.
Il comma 1 e' soppresso e sostituito come segue:
«Gli Uffici dell'Unita' amministrativa centrale, dei Poli e delle unita' amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche e di ricerca, sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Art. 33.
Il titolo dell'articolo e' cosi' modificato: «L'Unita' amministrativa centrale e i Poli».
Al comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
2-bis. «Il Direttore amministrativo e' direttamente responsabile della Gestione della Unita' amministrativa centrale.».
2-ter. «Gli Uffici dell'Unita' amministrativa centrale sono organizzati in Aree funzionali la cui responsabilita' e' affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.».
Il comma 3 e' soppresso e sostituito come di seguito indicato:
«3. Con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, sono costituiti i Poli per l'erogazione di servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale e per realizzare un migliore livello di integrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La responsabilita' della gestione delle attivita' del Polo e' affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.».
Dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma 4:
«4. I Poli sono dotati di un proprio bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione ed hanno autonomia contabile e di spesa per l'esercizio delle proprie competenze ai sensi del precedente art. 31, comma 1. Ai Poli compete altresi' la gestione delle procedure amministrativo-contabili in esecuzione delle decisioni di competenza delle strutture di didattica e ricerca afferenti, nonche' la gestione di altre attivita' e servizi loro affidati da quest'ultime.
Il rettore presenta il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario del Polo al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.».
Pertanto il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta quello di seguito indicato:
Art. 31.
Organizzazione degli Uffici
1. Gli Uffici dell'Unita' amministrativa centrale, dei Poli e delle unita' amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche e di ricerca, sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli uffici di cui al comma precedente sono ordinati secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 33.
L'Unita' amministrativa centrale e i Poli
1. E' costituita l'Unita' amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle strutture dell'Universita'.
2. All'Unita' amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento e' attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento dell'Universita' di Firenze per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2-bis. Il Direttore amministrativo e' direttamente responsabile della gestione della Unita' amministrativa centrale.
2-ter. Gli Uffici dell'Unita' amministrativa centrale sono organizzati in Aree funzionali la cui responsabilita' e' affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.
3. Con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, sono costituiti i Poli per l'erogazione di servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale e per realizzare un migliore livello di integrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La responsabilita' della gestione delle attivita' del Polo e' affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.
4. I Poli sono dotati di un proprio bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione ed hanno autonomia contabile e di spesa per l'esercizio delle proprie competenze ai sensi del precedente art. 31, comma 1. Ai Poli compete altresi' la gestione delle procedure amministrativo-contabili in esecuzione delle decisioni di competenza delle strutture di didattica e ricerca afferenti, nonche' la gestione di altre attivita' e servizi loro affidati da quest'ultime.
Il rettore presenta il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario del Polo al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Firenze, 1° giugno 2005
Il rettore: Marinelli
 
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