Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 giugno 2005
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Monti Iblei, con sede in Ragusa, piazza della Liberta', intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 62789 del 6 giugno 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 10 dicembre 2004, con cui il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Monti Iblei, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva che recepisce la modifica richiesta dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Monti Iblei e che si allega al presente decreto.
 
Art. 2.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
1. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
2. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
3. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», e' riservata all'olio di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 30%.
4. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
5. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
6. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'lrminio» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
7. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
8. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Nocellara Etnea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
Art. 3.
1. La zona di produzione deve olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:
Siracusa:
Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.
Ragusa:
Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.
Catania:
Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, Mazzarrone, S.Michele di Ganzaria, Militello in Val di Catania.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende, tutto o in parte, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Sortino, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Siracusa, Floridia, Solarino, Noto.
Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini e Melilli fino all'intersezione con la s.p. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Freddura con la s.s. n. 124; attraversa tale strada al km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la s.s. 124 con la s.p. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, Masseria S. Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal km 9 al km 11 la s.p. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla s.p. 12 «Floridia-Grotta Perciata-Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla s.p. n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la s.s. n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l'intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino. Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo a sud, sulla s.p. n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa s.p. fino all'incrocio con la s.p. n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «BurgioPrevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste-S. Ippolito» fino ad arrivare alla s.p. n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la s.p. n. 85 «Marzamemi Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio con la s.p. n. 19 «Pachino Noto» che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria «Noto Pachino» che costeggia lungo il lato ovest fino a reincontrare la s.p. n. 19 «Pachino Noto»; segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta «S. Corrado» nel centro urbano di Noto. Da qui, in direzione nord, percorre la s.s. n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad incontrare la s.p. n. 22 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la s.p. n. 17 Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza Rose» da dove segue lungo il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di Ispica, percorre la strada per «Cava d'Ispica» fino alla «Bettola del Capitano», bivio con la s.s. n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fino all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla s.p. n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all'incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la s.p. n. 46 «Pozzallo Ispica» che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la strada comunale esterna denominata «Nardella», si prosegue fino alla «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la s.p. n. 49 «Ispica Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni Ragusa, Modica, Rosolini.
Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo a sud sulla s.s. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la s.p. n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la s.p. n. 10 fino alla s.s. n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla s.s. n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.
6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.
7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina. Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la s.p. Modica Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la s.p. Scicli Donnalucata fino alla strada consortile «l'Andolina-Piano corvaia-Cudiano» che percorre fino alla s.p. Scicli S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la s.p. per Comiso fino al km 8 dove continua sulla s.p. per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la «Cooperativa Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione per immettersi sulla strada comunale che conduce alla s.s. n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» comprende tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S.M. di Ganzaria, Mazzarrone, e l'intero territorio amministrativo del comune di Militello in Val di Catania.
Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che a sud segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla s.s. 194; a ovest segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Caltanissetta e pro segue con il confine del territorio di S. M. di Ganzaria con il comune di S. Cono a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla s.s. 417 Catania-Gela; a est segue la s.s. 194 fino al bivio Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo lungo tutto il confine comunale fino alla s.s. 417, e da qui fino al fiume Ferro.
9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli.
Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino in corrispondenza della s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino», percorre la stessa provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada comunale che conduce sulla s.p. n. 95 «Priolo Lentini» in prossimita' del km 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera che dalla strada «Costa Arita», procedendo verso nord e costeggiando le case «Rasolo» e le case «Pandolfi» arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la s.p. n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimita' del km 140; segue quindi, la stessa provinciale fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il confine territoriale dei due comuni predetti fino a incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino ad incontrare la s.p. in prossimita' del ponte Reina e la s.p. che da Lentini va a Scordia e da qui segue lungo il confine tra il comune di Francofonte e il comune di Militello in Val di Catania, quindi tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino» nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri s.l.m. e ricadenti nell'areale di produzione delle valli, dette localmente «cave», che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea risalente al Miocene tranne che nella zona del «Calatino» dove i terreni hanno origine silicea con venature di vulcaniti.
2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalita' definite nei programmi di lotta guidata.
4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», e' ottenuto da olive sane, raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni anno.
5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.
6. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%.
Art. 5.
1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnate dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio delimitato di cui all'art. 3 comma 1.
2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.
3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Art. 6.
1. All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > o = 7
numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
K232: < o = 2.20
K270: < o = 0.18
polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
2. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0.5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > o = 6.5
numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
K232: < o = 2,20
K270: < o = 0,18
polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
3. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde
odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > o = 7
numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
K232: < o = 2,20
K270: < o = 0,18
polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
4. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > o = 7
numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
K232: < o = 2,20
K270: < o = 0,18
polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
5. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > o = 7
numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
K232: < o = 2,20
K270: < o = 0,18
polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
6. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > o = 6.5
numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
K232: < o = 2,20
K270: < o = 0,18
polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
7. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > o = 6.5
numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
K232: < o = 2,20
K270: < o = 0,18
polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
8. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > o = 6.5
numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
K232: < o = 2,20
K270: < o = 0,18
polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
9. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
Art. 7.
1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche', non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto, e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.
5. Ogni menzione geografica, prevista all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».
6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta il numero di lotto dell'olio e l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
 
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