Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 giugno 2005
Modalita' di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Viste le delibere di giunta delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria Molise, Puglia e Sicilia, che dichiarano, nei rispettivi territori, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico di determinate produzioni agricole;
Ritenuto di dare attuazione all'ordine del giorno (A.C. n. 5671 - sezione), accolto dal Governo, con il quale la Camera dei deputati impegna il Governo ad intervenire prioritariamente nelle regioni che hanno gia' deliberato la crisi di mercato nel corso del 2004;
Decreta
Art. 1.
1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree sono quelle individuate con delibere di giunta, adottate entro il 31 dicembre 2004, dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.
2. Le regioni determinano le modalita' di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalle rispettive regioni, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvedono le regioni, nel limite delle somme assegnate a ciascuna di esse, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilita' finanziarie del «Fondo di solidarieta' nazionale interventi indennizzatori» di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 
Art. 3.
1. Sulla base di motivata e documentata richiesta deliberata dalle regioni, con successivo decreto, in presenza dei requisiti di legge e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, del «Fondo di solidarieta' nazionale, interventi indennizzatori», di cui all'art. 3, potranno essere individuate ulteriori aree del territorio nazionale ed adottate le medesime procedure per la erogazione degli aiuti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2005
Il Ministro: Alemanno
 
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