Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005
Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania. (Ordinanza n. 3442).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, del sopra citato stato d'emergenza;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;
Vista la nota del 25 gennaio 2005 del Direttore generale della Direzione centrale entrate contributive dell'Istituto nazionale di previdenza sociale concernente, tra l'altro, la richiesta di chiarimenti circa l'esatta individuazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002;
Vista la nota del 9 febbraio 2005 con la quale il Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica ha comunicato di sospendere l'erogazione dei contributi da corrispondere ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia di Catania nel mese di ottobre 2002;
Vista la nota n. 6011 del 18 marzo 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale, in ordine agli effetti prodotti dai provvedimenti adottati in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, si partecipa che dette determinazioni hanno causato una cospicua dilatazione temporale del recupero delle somme non introitate, con effetti finanziari insostenibili sulla finanza pubblica;
Ritenuto che l'attuale situazione di grave criticita' sia per l'aspetto dei pregiudizi derivanti alla collettivita' interessata dagli eventi calamitosi, che per i profili di natura finanziaria, comporta la necessita' di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi pubblici e privati;
Considerato che in conseguenza delle sospensione dei rimborsi, da parte degli enti previdenziali, dovuti ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi della provincia di Catania, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002, e' ineludibile l'esigenza di individuare con ogni urgenza i comuni che hanno subito effettivamente danni in conseguenza dei noti eventi calamitosi del 2002, adottando le necessarie iniziative di contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti;
Ravvisata, quindi la necessita' di adottare un'ordinanza di protezione civile finalizzata ad evitare un insostenibile indebitamento degli enti previdenziali nonche' ad individuare i soggetti che hanno subito reale pregiudizio dagli eventi calamitosi in questione;
Vista la nota del 18 aprile 2005, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato alla regione Siciliana la summenzionata situazione di criticita', rappresentando, nel contempo, la necessita' dell'adozione di un'ordinanza di protezione civile incidente sugli effetti prodotti dai provvedimenti precedentemente adottati in materia;
D'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e di cui alla nota del 4 maggio 2005;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 1° giugno 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'elenco dei comuni della regione Siciliana interessati dagli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 e' il seguente:
Belpasso;
Castiglione di Sicilia;
Linguaglossa;
Nicolosi;
Ragalna;
Acireale;
Milo;
Piedimonte Etneo;
Santa Venerina;
Zafferana Etnea;
Giarre;
Sant'Alfio;
Acicatena.
2. La sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1.
 
Art. 2.
1. Gli Enti previdenziali disciplinano le modalita' di recupero dei contributi sospesi, che devono essere restituiti da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.
2. I contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in favore dei soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 1 del presente provvedimento, sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi predisposto dagli Enti competenti, che tiene conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 5 ordinanze di protezione civile n. 3254/2002, e successive modificazioni, in contrasto con il presente provvedimento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: Berlusconi
 
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