Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 maggio 2005
Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Reglone W, registrato al n. 0630, dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, a base di diquat, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria di quei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva iscritta in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 che hanno superato positivamente la fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione, fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha presentato una documentazione redatta secondo l'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale del 20 novembre 2001;
Considerato altresi' che e' tuttora in corso l'esame di detta documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 del prodotto fitosanitario di cui trattasi;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva diquat, e' ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 alle condizioni stabilite dalla direttiva di iscrizione della sostanza attiva diquat riportate in etichetta, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni a cui perverra' la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 del prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto.
2. E' approvata quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto deve essere posto in commercio.
3. L'impresa medesima e' tenuta a rietichettare od a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

Prodotto fitosanitario a base di diquat
ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011

===================================================================== Nome prodotto |n. reg. |del |Impresa ===================================================================== Reglone W |0630 |23/03/1976 |Syngenta Crop Protection S.p.a.

----> Vedere a pag. 49 della G.U. <----
 
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