Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 100
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, numeri 153 e 154;
Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell'articolo 88, comma 3, del Trattato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 3 marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversita' meteomarine, delle unita' da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis.».
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di avversita' meteomarine.».
5. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 6, e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, cosi'
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera
agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e
delle regioni o concorrenti, con previsione di uno
specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori del-l'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenere la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita' all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita' differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati
sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi' la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un
codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e comunque con il compito di eliminare
duplicazioni e chiarire il significato di norme
controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in
modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino
all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le
norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma
3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
e 3, a seguito della deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
parte delle Commissioni competenti per materia entro il
termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
- Gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati», cosi' recitano:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita' del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita' favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualita'
valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra
prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione
al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la
presenza nei mercati internazionali, con particolare
riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di
qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.
Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57».
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, reca
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di
pesca marittima».
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
38».
- L'art. 88 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203,
recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato
che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed
atti allegati», recita:
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
92, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
38», come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura
(FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere
principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai
danni alla produzione e alle strutture produttive nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di
calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine
di carattere eccezionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi da parte degli imprenditori ittici e
dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi
relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso
l'affondamento del natante, al valore della produzione,
conseguenti a calamita' naturali, avversita' meteorologiche
e meteomarine di carattere eccezionale e a fluttuazioni dei
prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi
imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di
acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a
seguito di affondamento, per avversita' meteomarine, delle
unita' da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso
di danni a produzioni e strutture non inserite nel
Programma assicurativo annuale, di cui all'art. 14-bis,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 1.
3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma
nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative
risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma
assicurativo annuale di cui all'art. 14-bis.
4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu'
associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle
imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il
Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per
il tramite degli istituti scientifici operanti nel
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto
centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM),
l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui
al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio
decreto, dello stato di calamita' o di avversita'
meteomarine.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la
richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono
individuati, previa intesa con le regioni e le province
autonome, i criteri di attuazione in base al principio di
adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui
all'art. 118 della Costituzione, anche contemplando, per il
pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di
avvalersi delle regioni o delle capitanerie di porto.
7. Le disposizioni dell'art. 15 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle
servitu' militari, con particolare riferimento al quinto
comma del medesimo art. 15, si applicano anche allo
sgombero di specchi d'acqua interni e marini.».



 
Art. 2.
Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura
1. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformita' a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.
2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamita' naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
3. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonche' loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.
5. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Il Programma assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso, ne' rimborso spese.
7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale d'intervento;
c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
d) tipo di produzione e/o di strutture;
e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.
8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.».
 
Art. 3.
Sostegno alla filiera ittica
1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' sostituito dal seguente:
«5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.».
4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' esteso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentito la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e' integrato il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente alle modalita' di intervento in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.



Note all'art. 3:
- L'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», recita:
«Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1.
Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario
complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge,
contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale
con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme
associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di
investimenti aventi carattere interprofessionale, in
coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del
21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore
ittico chi esercita, in forma singola o associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla
cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui
all'art. 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al
comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro
consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei
soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e
servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al
medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli
esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici
derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle
attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di
legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate
all'imprenditore ittico.
6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a
tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le
leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri
per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- L'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, recita:
«Art. 3 (Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura). - 1. La Commissione consultiva centrale
per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro
delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario
di Stato delegato, e' composta dal direttore generale per
la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle
finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attivita'
produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di
vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e
acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati
dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca
comparativamente piu' rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle
associazioni nazionali delle imprese di pesca
comparativamente piu' rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni
nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente
piu' rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato
dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva
comparativamente piu' rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di
organizzazioni di produttori costituite ai sensi del
regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del
Consiglio;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica
applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica
applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica
applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica
applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti
del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del
Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela
e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni
argomento per il quale il presidente ne ravvisi
l'opportunita'.
3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della
Commissione, gli assessori regionali per la pesca e
l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti
interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed
esperti del settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.».
- Il regolamento 22 giugno 2004, n. 182, reca regime di
aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle
imprese agricole ed agroalimentari.



 
Art. 4.
Istituzione del reparto pesca marittima
1. Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, e' definita l'organizzazione del reparto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 5.
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e sara' operativo per il triennio 2006-2008.
2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonche' quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalita' di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 154 del 2004.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154:
«Art. 4 (Finalita' e contenuti del Programma
nazionale). - 1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e
degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle
risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale
alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli
interventi pubblici di carattere generale, da perseguire
attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi
delle regioni e delle province autonome adottati
nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili
ai seguenti obiettivi:
a) perseguire la durabilita' delle risorse ittiche
per le generazioni presenti e future e tutela della
biodiversita';
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e
valorizzazione della produzione della pesca,
dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, cosi' come
definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la
promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e
dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle
associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi
riconosciuti in conformita' con le norme comunitarie;
c) sviluppare le opportunita' occupazionali, il
ricambio generazionale delle attivita' economiche e delle
tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della
multifunzionalita', la promozione della cooperazione,
dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei
lavoratori dipendenti;
d) tutela del consumatore in termini di
rintracciabilita' dei prodotti ittici, valorizzazione della
qualita' della produzione nazionale e della trasparenza
informativa;
e) tutela della concorrenza sui mercati
internazionali e razionalizzazione del mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura secondo i principi della
Programmazione nazionale della ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative
relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche
amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di
organismi per lo svolgimento di servizi al settore;
h) promuovere l'aggiornamento professionale e la
divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della
pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di
formazione continua e permanente;
i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine
di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari
nei rispettivi territori.
2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo
stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al
periodo di programmazione, nonche' la ripartizione degli
stanziamenti di bilancio.
3. Sono destinatari degli interventi del Programma
nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e
7, le cooperative della pesca, le associazioni e le
organizzazioni nazionali, nonche' i consorzi riconosciuti
nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti
individuati in relazione ai singoli interventi programmati
ai sensi del presente decreto.
Art. 5 (Programmazione di settore). - 1. Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'art. 2,
propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il
"Programma nazionale triennale della pesca e
l'acquacoltura", di seguito denominato "Programma
nazionale", contenente gli interventi di competenza
nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono,
altresi', entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun
triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i
programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli
eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli
interventi di competenza da realizzare con le proprie
dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale
con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali,
nonche' dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive
ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.».
- L'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante
«Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da
posta derivante», recita:
«Art. 1. - 1. Per l'attuazione del terzo piano
nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi
dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con
decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, e'
autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni
per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000
milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per
ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302,
e' autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni
per il triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni
per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.
3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le
provvidenze per il fermo biologico della pesca".
4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a
lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le
provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a
lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione
della autorizzazione di spesa recata dall'art. 15, comma
32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407
(legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando lo
stanziamento relativo al capitolo 8559 dello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno
finanziario 1991.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)».
- Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recitano:
«Art. 12 (Misure di conservazione e gestione delle
risorse ittiche). - 1. Il Programma nazionale definisce gli
obiettivi specifici per il perseguimento delle finalita' di
cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente
con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti
dalla partecipazione agli organismi di gestione
internazionali, ed indica le priorita' di intervento
funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche,
anche mediante l'incentivazione di piani di protezione e
piani di gestione.
2. Le misure di sostenibilita', razionalizzazione dello
sforzo di pesca e capacita' della flotta nazionale sono
fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi
di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle
imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca
e dei quantitativi pescati.
3. In conformita' con le norme comunitarie, il
Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo
studio di piani di protezione delle risorse ittiche e
l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle
associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di
imprenditori ittici.
4. Al fine di garantire la corretta gestione delle
risorse biologiche acquatiche con effetti sulla
conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione
centrale, di concerto con le amministrazioni regionali,
definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione
delle politiche gestionali locali, i principi per lo
sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il
controllo delle interazioni tra acquacoltura e attivita' di
pesca, favorendo la sostenibilita' delle integrazioni
produttive.
5. Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui
al comma 2, e' esercitato dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli
obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche
attraverso le licenze di pesca, unico documento
autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di
cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992,
del Consiglio, al regolamento (CE) n. 3690/93 del
20 dicembre 1993, del Consiglio e al regolamento (CEE) n.
2930/86 del 22 settembre 1986, del Consiglio, e successive
modificazioni. La proprieta' o il possesso di una nave da
pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la
licenza di pesca.
6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di
deroga autorizzata dalla Commissione europea, e' a titolo
oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti
dal Programma nazionale.
7. In relazione alle attivita' di acquacoltura marina,
esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo
ecologico per la conservazione della biodiversita' e delle
risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima,
come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord
Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia,
Marano e Grado), i programmi di cui all'art. 5 prevedono i
provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto
ambientale ed alla tutela delle attivita'
dall'inquinamento.».
«Art. 13 (Misure di sostegno creditizio e
assicurativo). - 1. Le regioni possono promuovere,
nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato,
innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito,
ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore
della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere
destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle
disponibilita' del Fondo centrale per il credito
peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.».
Per il testo dell'art. 14 vedi le note all'art. 1.
«Art. 15 (Comunicazione istituzionale). - 1. Nel
Programma nazionale e' dato riconoscimento al ruolo
strategico della comunicazione istituzionale in funzione
della tutela della concorrenza attraverso la
predisposizione di un insieme coordinato di azioni
pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000,
n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione
alimentare, alla valorizzazione della qualita' della
produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle
iniziative ed opportunita' del mercato nazionale ed estero.
2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1,
predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei
dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di
pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative
della pesca, deve garantire la pari possibilita' di accesso
alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali
per l'acquisizione delle medesime opportunita' di sviluppo
produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza
in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'art.
3, comma 1, lettera g), del trattato istitutivo della
Comunita' economica europea, ratificato con legge
14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed
informare il consumatore ai fini di una scelta
responsabile.
Art. 16 (Promozione della cooperazione). - 1. Allo
scopo di favorire lo sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche'
delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il
finanziamento di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i
soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle
associazioni nazionali delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi
vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i
pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative
della pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e
convenzioni per la fornitura di servizi al settore,
finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione
nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo
dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate
sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti
dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative
della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 17 (Promozione dell'associazionismo). - 1. Allo
scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della
produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialita'
delle imprese di settore sui mercati nazionali ed
internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore
della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle
attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il
finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i
contratti di programma, i progetti sperimentali e le
convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla
base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle
associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca
e delle imprese di acquacoltura.».
Art. 18 (Promozione delle attivita' a favore dei
lavoratori dipendenti). - 1. Allo scopo di favorire lo
sviluppo delle opportunita' occupazionali e delle tutele
sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale
prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte
ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni
sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca
e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o
pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.
Art. 19 (Valutazione dei risultati dei programmi). - 1.
I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16,
17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le
misure di intervento che si intendono perseguire in
coerenza con il Programma nazionale di cui all'art. 4.
2. Il Tavolo azzurro di cui all'art. 2, entro sessanta
giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida
relative alla stesura dei programmi, nonche' i criteri di
valutazione e le modalita' di controllo per la successiva
approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro e'
chiamato, altresi', ad esprimersi annualmente
sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui
risultati raggiunti.
Art. 20 (Tutela dell'occupazione e sostenibilita'
sociale). - 1. Nel Programma nazionale, con particolare
riferimento all'art. 18, e' data priorita' ai seguenti
obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilita'
sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:
a) promuovere studi di settore, di monitoraggio,
adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonche'
progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche
del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei
lavoratori della pesca marittima;
b) semplificare le procedure inerenti alla
comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo
arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei
motivi previsti dall'art. 2110 del codice civile.».
- L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante
«Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio», recita:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater.».



 
Art. 6. Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno 2005, per un importo di 1,26 milioni di euro.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



Nota all'art. 6:
- Il regolamento (CE) 2371/2002, del Consiglio, del
20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell'ambito della politica comune della pesca, e'
pubblicato nella GUCE serie L 358 del 31 dicembre 2002.



 
Art. 7. Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
1. All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«1. La pesca costiera e' quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonche' quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 408 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima)», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 408 (Categorie di pesca). - La pesca costiera e'
quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonche' quella
effettuata lungo le coste continentali ed insulari del
Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle
coste, fatti salvi gli accordi e le convenzioni
internazionali.
La pesca mediterranea e' quella che si esercita nel
Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei
Dardanelli e il canale di Suez.
La pesca oltre gli stretti e' quella che si esercita
fuori dei limiti di cui al comma precedente.».



 
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