Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2005 (vai al sommario)
LEGGE 17 maggio 2005, n. 98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3099):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (Martino) il 3 settembre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2004 con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 20 ottobre 2004.
Relazione scritta presentata il 25 ottobre 2004 (Atto S.3099-A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005. Camera dei deputati (atto n. 5590):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2005, 1°, 2 e 15 marzo 2005.
Esaminato in aula il 2 maggio 2005 ed approvato il 3 maggio 2005.
 
ALLEGATO
ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, d'ora innanzi denominati "le Parti":
Tenendo conto del dialogo mediterraneo in corso tra la NATO e l'Algeria;
Considerando il livello di sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea e i paesi mediterranei nel quadro del Processo di Barcellona;
Riaffermando il loro attaccamento ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite;
Desiderando affermare e rafforzare i legami di amicizia tra la Repubblica Algerina Democratica e Popolare e la Repubblica Italiana;
Aspirando alla realizzazione di una cooperazione duratura reciprocamente vantaggiosa che si' basi sul rispetto reciproco, la fiducia e la considerazione degli interessi di ciascuna parte;
Basandosi sui principi del rispetto totale dell'indipendenza, della sovranita', dell'integrita' territoriale e della non ingerenza negli affari interni di ciascuno dei loro paesi;
Essendo disposti a promuovere la cooperazione tra le industrie per la difesa dei due Stati e tra le loro Forze Armate;
Essendo convinti che una cooperazione tra i due paesi nei settori militare, tecnologico e industriale favorira' la pace e la sicurezza nella regione mediterranea;
hanno concordato le seguenti disposizioni:
Articolo 1
Le Parti si impegnano ad agire di concerto per promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione militare e tecnica tra i due paesi, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle loro legislazioni nazionali e dei loro impegni internazionali.
Articolo 2
Nel quadro del presente Accordo, le due Parti metteranno in atto e svilupperanno la cooperazione nei seguenti settori:
a. - l'acquisizione di armamenti, di equipaggiamenti militari e di sistemi d'arma nonche' la fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione:
b. - il trasferimento delle tecnologie, secondo i programmi concordati, in materia di fabbricazione, riparazione e ammodernamento degli equipaggiamenti di difesa e degli armamenti;
c. - l'assistenza e la partecipazione agli studi di ricerca e engineering nel settore dell'industria per la difesa e della realizzazione di opere e infrastrutture specializzate;
d. - lo scambio di informazioni relative alle modifiche e all'ammodernamento di equipaggiamenti, armamenti e altri materiali in modo da adattarli' agli standard della tecnologia avanzata;
e. - il supporto alle iniziative volte a promuovere la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi.
Articolo 3
Le due parti svilupperanno la cooperazione egualmente nei seguenti campi:
a. - lo scambio, nei limiti delle loro rispettive competenze, di informazioni e di esperienze d'interesse reciproco sulle questioni che interessano il settore della difesa;
b. - lo svolgimento di esercitazioni congiunte e l'invito di osservatori militari per le manovre e/o le esercitazioni nazionali;
c. - la prestazione di servizi connessi con l'attuazione di opere a destinazione militare;
d. - la formazione, il perfezionamento e/o la riqualificazione dei quadri negli istituti di specializzazione;
e. - il rafforzamento dei legami tra gli istituti d'istruzione militare, l'organizzazione di' consultazione e lo scambio di esperienze su questioni relative alla formazione;
f. - lo scambio di delegazioni militari e gli inviti reciproci alle conferenze scientifiche e ai seminari su questioni militari;
g. - gli scali di unita' navali e di aeromobili nei porti e negli aeroporti dei due paesi. nei limiti delle competenze e delle possibilita' delle due Parti.
Inoltre, la cooperazione militare potra' essere estesa a qualunque altro settore che venga definito congiuntamente dalle due Parti.
Articolo 4
La pratica attuazione dei settori di cooperazione militare e tecnica previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo si realizza per mezzo di MOU, convenzioni, contratti o scambi di lettere, da concludere tra i rappresentanti debitamente autorizzati delle due Parti.
Articolo 5
Per la realizzazione della cooperazione militare e tecnica nei settori previsti dal presente Accordo, le due Parti utilizzeranno diverse forme di pagamento che saranno determinate nei MOU o nelle convenzioni finanziarie da concludere tra gli organismi finanziari interessati dei due paesi.
Articolo 6
Lo scambio di personale connesso con la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sara' trattato conformemente ai principi seguenti:
a. - la Parte inviante paghera', per il proprio personale, le spese di viaggio fino al punto d'ingresso nel Paese ospitante all'andata e a partire dallo stesso punto al ritorno nonche' tutte le spese relative alle retribuzioni, all'assicurazione sociale e ad ogni altro compenso previsto dai propri regolamenti:
b. - la Parte ospitante sosterra' le spese di trasporto del personale in visita a partire dal suo punto d'arrivo nel Paese ospitante e le spese di alloggio e quelle relative ai programmi organizzati dalla Parte ospitante:
c. - la Parte ospitante assicurera' al personale in visita durante il periodo di servizio ufficiale le cure mediche d'emergenza e ogni Parte si assume la responsabilita' e gli oneri dell'evacuazione dei propri malati, feriti o deceduti;
d. - gli oneri finanziari e la gestione dei frequentatori e borsisti di ciascuna Parte saranno oggetto di disposizioni da definire tra le Parti;
e. - i beni e servizi forniti dalla Parte ospitante, compresa l'utilizzazione dello spazio aereo, marittimo e terrestre, delle basi e delle infrastrutture, saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. Le modalita' di pagamento saranno oggetto di accordi particolari.
Articolo 7
Il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione e' a carico del Paese cui essi appartengono.
Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente tramite negoziato. Se e' il caso, gli organi previsti dall'articolo 12 potranno essere incaricati di proporre un accordo. In tutti gli altri casi e comunque la legislazione applicabile sara' quella del Paese ospitante.
Articolo 8
Durante il loro soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale militare interessato resta sottoposto, soprattutto dal punto di vista disciplinare, alle proprie autorita' militari, tramite:
a. - l'Addetta per la difesa presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana ad Algeri, per il personale italiano;
b. - l'Addetto per la difesa presso l'Ambasciata della Repubblica Algerina Democratica e Popolare a Roma, per il personale algerino.
I membri del personale in visita rispetteranno le direttive impartite dalle autorita' militari del Paese ospitante. In caso di infrazione grave, le autorita' militari del paese di origine dei responsabili delle infrazioni ne saranno informati allo scopo di prendere le misure previste in tali situazioni.
I membri del personale che abbiano infranto gravemente le disposizioni di legge del Paese ospitante saranno esclusi dai corsi o dai periodi di addestramento. In questo caso le autorita' militari del Paese ospitante forniranno comunque la loro assistenza per l'avvio e lo svolgimento delle relative procedure amministrative.
Articolo 9
Le autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale in visita per qualunque infrazione compiuta sul suo territorio e punita dalla legislazione nazionale.
Tuttavia le autorita' del paese d'origine hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine in caso di:
a. - infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del paese dorigine;
b. - infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione commesse intenzionalmente o per negligenza, che siano stati commessi nell'esecuzione della missione ed in relazione con essa.
Nell'ipotesi prevista al secondo comma, le autorita' del paese d'origine possono rinunciare al loro diritto di giurisdizione in via prioritaria', previa notifica della loro intenzione alle autorita' del Paese ospitante e accettazione di queste ultime.
Articolo 10
Le parti' istituiranno di comune accordo e osserveranno un regime di segretezza e il termine per la sua applicazione che siano compatibili e/o conformi alle rispettive legislazioni nazionali in materia.
Conformemente alle loro leggi nazionali, le Parti si impegnano ad assicurare la protezione delle informazioni, del materiale e degli equipaggiamenti ricevuti nel corso dell'attuazione del presente Accordo o risultanti dalle loro attivita' comuni. In questo contesto, esse prenderanno le stesse misure richieste per la protezione delle proprie informazioni aventi la stessa classifica.
L'equivalenza delle classifiche sara' stabilita tramite scambio di lettere tra le due Parti.
Senza il consenso scritto di una Parte, l'altra Parte non vendera' ne' cedera' a paesi terzi gli armamenti, i materiali e gli equipaggiamenti di difesa ne' la documentazione tecnica della loro fabbricazione o altre informazioni o documenti ricevuti o acquisiti in occasione della realizzazione dei settori di cooperazione facenti oggetto del presente Accordo. Le informazioni ottenute durante la realizzazione delle disposizioni del presente Accordo non potranno essere utilizzate a scapito degli interessi delle due Parti.
Lo scambio di informazioni e materiali classificati tra imprese e organismi che non siano le Parti e' subordinato alla conclusione di ulteriori accordi sulla sicurezza tra i responsabili delle due Parti.
Articolo 11
Le Parti assolveranno in ogni circostanza e conformemente alle rispettive legislazioni, gli impegni presi nel quadro del presente Accordo.
In questo contesto, le due Parti si offriranno reciprocamente piena assistenza e collaborazione per quanto riguarda l'attuazione da parte delle industrie e/o degli organismi interessati dei MOU e dei contratti conclusi in base al presente Accordo. Esse cercheranno in particolare di facilitare la consegna dei documenti necessari per l'esportazione degli equipaggiamenti e dei materiali acquisiti.
Articolo 12
Per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, le Parti concordano la costituzione di una commissione mista per le attivita' di carattere tecnico-militare e di un comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa.
La Commissione mista di cui sopra e' composta da specialisti degli Stati Maggiori delle due Forze Armate. Essa e' incaricata di avviare, seguire e coordinare le attivita' di cooperazione nei settori della formazione, dell'addestramento e dello scambio di personale e di informazioni d'interesse comune in materia di difesa.
In questo contesto, essa definisce un Piano annuale di cooperazione che sottopone all'approvazione dei rappresentanti interessati dei due paesi prima del 1° dicembre dell'anno precedente l'anno di riferimento del piano. A questo titolo, le Parti contraenti si scambieranno le proposte da integrare nel piano annuale tutti gli anni entro il 15 ottobre, tranne che per l'anno di firma del presente Accordo.
Il Comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, e' incaricato di determinare i modi e i mezzi per realizzare la cooperazione tecnico-industriale, contribuire al suo sviluppo e cercare nuove forme di cooperazione. A tale titolo, esso controlla l'attuazione della cooperazione militare e tecnica e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo e dei documenti regolamentari redatti in base all'Accordo stesso.
Il suddetto Comitato operera' secondo i principi stabiliti congiuntamente dalle Parti e conformemente al Regolamento da queste adottato.
Articola 13
Le controversie che dovessero sorgere in seguito all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte dalle Parti mediante trattative bilaterali.
Articolo 14
Il presente Accordo puo' essere emendato in qualunque momento dalle due Parti di comune accordo tramite scambio di note per via diplomatica.
Gli emendamenti all'Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste all'articolo 15, primo paragrafo.
Articolo 15
il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica da parte delle due Parti; esso annulla e sostituisce qualunque altro accordo o protocollo concluso anteriormente nel settore della difesa.
L'Accordo ha una durata di quindici (15) anni e sara' automaticamente prorogato per tre anni se nessuna delle due Parti non notifichera' all'altra per iscritto la sua intenzione di recedere almeno sei (6) mesi prima della scadenza.
La scadenza di questo Accordo non pregiudica la completa attuazione dei MOU e dei contratti conclusi in base ad esso, salvo diverso accordo tra le due Parti.
In caso di estinzione del presente Accordo, restano valide le disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 15, terzo paragrafo.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo
Fatto a Roma, il 15-5-2003 in due copie ciascuna in lingua italiana, francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, fara' fede il testo in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE
 
Allegato

----> Vedere testo in lingua da pag. 12 a pag. 19 della G.U. <----
 
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