Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2005), recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», corredato delle relative note.

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Assunzione e mantenimento in servizio
di personale della Polizia di Stato

1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, (( di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, )) nonche»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004».
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di, 17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981. (( 4-bis. Fatte salve le priorita' di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
cosi' come modificato dalla presente legge:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa
nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza antincendio nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia
prestato servizio per almeno due anni in posizione di
comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato
risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di
Stato che abbiano conservato, senza soluzione di
continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica
fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari
del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie
fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto
legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il
rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei
confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze
di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del
2 settembre 1997 reca: «Regolamento recante norme per
l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 95, 96, 541,
542, 543, 548, e 549 della sopracitata legge 30 dicembre
2004, n. 311:
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le
regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma
2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e
quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono
procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in
ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
«541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di
controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego
del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle
autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai
sensi dell'art. 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno
2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di
euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto
previsto dal comma 53 del medesimo art. 3 della legge n.
350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della
Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento
d'organico dei rispettivi ruoli.».
«542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia
di Stato di cui al comma 541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante
reclutamento riservato prioritariamente agli agenti
ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al
momento della presentazione delle domande e, per il
restante, ai giovani che, al momento della presentazione
delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di
leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri
quali ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro
anni, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con
decreto del capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore
della difesa. Anche al predetto personale si applica la
disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che
abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267
posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate,
in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai
bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si
provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in
ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed
utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta
alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.».
«543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui
al comma 541, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata a
procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma
quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante
reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano
completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o
richiamati nelle forze di completamento, oppure ai
carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da
riammettere in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441
posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate,
in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai
bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si
provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in
ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed
utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta
alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.».
«548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e
le altre forze messe a disposizione delle autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla
prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalita' organizzata, ad
integrazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 151 e
152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005,
per le esigenze di carattere infrastrutturale e di
investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' pubblica
sicurezza, e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro, per il rinnovo e il potenziamento
della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005,
per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno -
Centro di responsabilita' sicurezza pubblica.».
«549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le
somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite
nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base
interessate con decreto del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge
1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 47 (Nomina ad allievo agente di polizia). -
L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le
modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio
1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora
ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere
trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente
ausiliario trattenuto.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto
personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia
riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena
pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di
polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei
mesi, durante il quale e' sottoposto a selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che
richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza
del predetto corso il personale conserva la qualifica di
agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica
sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono
stabilite con il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.
In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti
sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia
ausiliaria siano immessi in ruolo.
Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'art. 3,
legge 8 luglio 1980, n. 343.».
- Per completezza d'informazione si riportano i testi
degli articoli 17, 18 e 25 della legge 23 agosto 2004, n.
226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di
leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore):
«Art. 17 (Posti non coperti). - 1. Se il numero delle
domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui
all'art. 16 e' superiore al quintuplo dei posti messi a
concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in
aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e'
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti possono essere banditi
concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei
prescritti requisiti.».
«Art.18 (Aumento dei posti disponibili). - 1. Se,
concluse le procedure concorsuali di cui all'art. 16, per
cause diverse dall'incremento degli organici risultano
disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti
rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso
art. 16, alla relativa copertura si provvede mediante
concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un
anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei
prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui
all'art. 16, a seguito di incremento degli organici
risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori
posti, rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del
medesimo art. 16, alla relativa copertura si provvede
mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'art. 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio
di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo,
in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'art. 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze
armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei
prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono
immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative
amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni
previste dall'art. 17.».
«Art. 25 (Reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare
della Croce Rossa). - 1. Negli anni 2004 e 2005, nel
rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di
assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti
attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da
incremento degli organici sono riservati a coloro che
prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di
ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi
ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli
ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento
degli organici si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'art. 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o
hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari
nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'art. 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa
delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso
dei prescritti requisiti.
3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 17.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatta salva la
riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4,
per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della
lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di
cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b),
relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le
modalita' previste dall'art. 12 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate
che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I
vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali
delle relative amministrazioni.».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 reca:
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78».



 
(( Art. 1-bis. Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di
Stato

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.
2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di Sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
3. E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1087 unita'. Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ))




Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158 supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 30-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.):
«Art. 30-bis (Disposizioni speciali per l'avanzamento
in taluni ruoli). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
all'ufficiale piu' anziano dell'Arma dei trasporti e
materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e
del Corpo di sanita' dell'Esercito, del Corpo delle
capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del
Corpo di sanita' della Marina militare, dell'Arma
aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e
del Corpo di sanita' dell'Aeronautica militare che abbia
maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno
nel grado di maggior generale o corrispondenti, e'
conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero
rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente
decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti
ed in deroga all'art. 22 e non da' luogo a vacanza organica
nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica)
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158, supplemento ordinario.
- Per il testo dell'art. 1, comma 96 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 vedi riferimenti normativi
all'art. 1.



 
(( Art. 1-ter.
Commissioni sanitarie

1. Al fine di un piu' razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni, nonche' le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi:

- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 reca: «Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa
di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il
funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie».
- Il comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».



 
(( Art. 1-quater. Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato,
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di Polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso personale. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 39 e 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003).
«Art. 39 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da
destinare alla copertura della responsabilita' civile ed
amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi dal personale delle forze di polizia nello
svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma
di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002
e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento
civile, come segue:
a) Polizia di Stato, Euro 330.000,00;
b) Polizia penitenziaria, Euro 130.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato, Euro 20.000,00.».
«Art. 62 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da
destinare alla copertura della responsabilita' civile ed
amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi dal personale delle forze di polizia nello
svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma
di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002,
e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, come segue:
a) Arma dei carabinieri, Euro 320.000,00;
b) Guardia di finanza, Euro 200.000,00.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348
(Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione integrativi per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare):
«Art. 4 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, le somme indicate nel medesimo articolo sono
incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.».
«Art. 9 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, le somme indicate nel medesimo articolo sono
incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.».



 
(( Art. 1-quinquies. Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le
Forze di polizia e le Forze armate

1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forte di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))




Riferimenti normativi:

- L'art. 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24, (Disposizioni urgenti concernenti il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera
prefettizia, nonche' in materia di accise sui tabacchi
lavorati) convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2004, n. 87 (Disposizioni urgenti concernenti il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
in materia di accise sui tabacchi lavorati.) reca:
«3-quater (Disposizioni concernenti il personale della
carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del contratto
della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005
sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e
di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, della
legge 28 luglio 1999, n. 266, (Delega al Governo per il
riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura):
«Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 30 aprile
1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica definisce, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle
esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del
personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel
quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza
pubblica e della complessiva politica per il personale
pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in
attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione
economico-finanziaria ed a norma dell'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle
risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del
triennio considerato.
4. Previa definizione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, dei criteri,
dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti
determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede
all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.
5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10
della presente legge, in relazione agli obiettivi di
conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta'
di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi
indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo
appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla
figura apicale, del trattamento economico del personale
delle predette carriere.».



 
(( Art. 1-sexies.
Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia

1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
«556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.». ))




Riferimenti normativi:

- Per l'argomento della legge 30 dicembre 2004, n. 311
vedi riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 2. Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei
carabinieri

1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalita' e l'operato dei comandi, degli enti e delle unita' dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa puo' autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede (( mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa )) di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 15 della citata legge 23 agosto
2004, n. 226:
«Art. 15 (Trattamento economico). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera
determinata nelle misure percentuali, previste dalla
tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di
truppa in servizio permanente. Per compensare l'attivita'
effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva
la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero
psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in
materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita' di
cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di
truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro
stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo
spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio permanente. Dalla data di attribuzione del
predetto trattamento economico cessa la corresponsione
dell'indennita' di cui all'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
- Per gli articoli 17, comma 2, 18, comma 2, lettera
a), e 25, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198: (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei
ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri):
«Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. (Omissis).
2. Al termine della ferma di leva i carabinieri
ausiliari possono permanere in servizio a domanda in
qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei
requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di
ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art.
10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332.« (Per il testo dell'art. 1, comma
548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 vedi
riferimenti normativi all'art. 1.».



 
(( Art. 2-bis. Norme in materia di Corso d'istituto per gli ufficiali dei
carabinieri

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla
presente legge:
«Art 29 (Corso d'istituto). - 1. Il corso d'istituto
per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma
dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali
carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi
previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo
speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione
culturale, giuridica e tecnico-professionale dei
frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di
competenze ed abilita' per l'assolvimento delle funzioni
nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le
potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di
specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame
sostenuto davanti apposita commissione, nominata dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio
di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e
dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati
dal Comandate generale dei carabinieri, sono comunicati
agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa.».



 
Art. 3. Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale
dello Stato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalita' previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualita' di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate (( per l'assunzione di fino a 63 )) allievi operatori del Corpo forestale dello Stato. (( 2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' fissata in 616 unita'.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. ))




Riferimenti normativi:

- Per il testo degli articoli 25, commi 1 e 2, 17,
comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto
2004, n. 226, vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.
(Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, reca: «Regolamento recante norme per
l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
27 marzo 2004, n. 77: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca.».
«2. In relazione alle esigenze relative alle attivita'
di controllo del territorio rurale e montano e per il
rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili,
il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere,
in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 53, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di
concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente
personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e
119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli
dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere
utilizzate per le assunzioni delle predette unita' di
allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica
del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima
tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel
ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per
effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del
predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli
ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5
milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio
2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato):
«5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e
del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla
organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale
dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
deve essere compensato con una corrispondente diminuzione
del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari,
con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio
dello Stato.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
concernente: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma
dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2001,
n. 99.



 
(( Art. 3-bis.
Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale

1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformita' al parere di congruita' rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152: «Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico»:
«Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
Stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.».
- Si riporta l'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, concernente: «Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione».
«Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.».
- Si riportano gli articoli 40 e 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164
(Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per
le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003):
«Art. 40 (Tutela legale). - 1. Fermo restando il
disposto dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che
intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia,
puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la
somma di Euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se
al termine del procedimento viene accertata la
responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.».
«Art. 63 (Tutela legale). - 1. Fermo restando il
disposto dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che
intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia,
puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la
somma di Euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se
al termine del procedimento viene accertata la
responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.».



 
Art. 4. Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e
di coordinamento delle Forze di polizia

1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, (( a cui e' preposto un prefetto. Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: «di cui alla lettera a) dell'articolo 5» e «di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5.». ))
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato.
A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa la funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia», che e' attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce «Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»;
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone, (( ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio, )) corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonche' delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.



Riferimenti normativi:

- Il capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121 reca:
«Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento
delle forze di polizia».
- Si riportano gli articoli 8 e 10 della legge
1° aprile 1981, n. 121, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 5, il Centro
elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 5, per la
fissazione dei criteri e delle norme tecniche per
l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui
al comma precedente e per il controllo tecnico
sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del
personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le
norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
«Art. 10 (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati.».
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
(Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
supplemento ordinario.
- Si riporta l'art. 5 della citata legge 1° aprile
1981, n. 121:
«Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli agenti ed assistenti). - Il dipartimento della
pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e
direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione,
di cui all'art. 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
l-bis) direzione generale di sanita', cui e' preposto
il dirigente generale medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento e' proposto il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza e' attribuita una speciale indennita'
pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il Direttore generale per
l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni
vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di
pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
o del direttore generale, ha il compito di verificare
l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e
del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta
dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei
servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli
uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali
sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria
puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno.».



 
Art. 5.
Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all'ammodemamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, (( relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003, )) eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.
 
Art. 6.
Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS

1. Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
«544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalita':
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi inigratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato».



Riferimenti normativi:

- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 11 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano generale degli
interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le
autorita' italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data
comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di
frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili
degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di
accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e
2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di
flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi
di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o
fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.».



 
Art. 7. Operativita' del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco

1. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, gia' autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell'interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per le procedure di reclutamento di cui al comnma 1, in relazione alla specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.



Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno
2004 reca: «Autorizzazione al Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della
difesa civile, ed al Ministero degli affari esteri, ad
avviare procedure concorsuali per il reclutamento di
personale».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la
disciplina in materia di rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei
contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo
trattamento economico, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di
negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso
pubblico", con la previsione nel suo ambito di due
procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato
nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali
del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e
l'altro per il restante personale, distinti anche con
riferimento alla partecipazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative, diretti a disciplinare
determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun
procedimento, le delegazioni trattanti sono composte:
quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione
pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro
dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rispettivamente rappresentative a livello
nazionale, individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che
conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte
dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal
raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla
disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali
titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
accessorio; il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine
rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo
di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la
reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali del personale; gli istituti e le
materie di partecipazione sindacale e le procedure di
raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi
livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di
partecipazione sindacale si applicano comunque gli
articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto
del procedimento negoziale riguardante il restante
personale le predette materie, nonche' le seguenti altre:
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i
criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero
e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle
turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro
straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le
linee di indirizzo di impiego del personale in attivita'
atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
relazione alle esigenze operative, funzionali,
tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a
rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in
aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge
10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di
settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali
esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche,
anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi,
apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso di lauree specialistiche e di
eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo'
riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i
requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate
principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
titoli di studio e sui percorsi di formazione e
qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui
alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
dirigenziali e nei profili professionali del settore
operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei
requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla
dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle
quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai
soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni
connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione
di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e
abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno,
degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale
delle qualifiche dirigenziali, ferma restando
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli
incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla
capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica
rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle
funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali
possa essere temporaneamente collocato, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
di servizio, in posizione di disponibilita' anche per
incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando
comunque la possibilita' per l'amministrazione di
provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni
legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di
decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate
disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
stabiliti dal presente articolo.».



 
(( Art. 7-bis.
Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi

1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalita' e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 512 (Disposizioni urgenti concernenti
l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di
razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto) convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 609 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per
l'impiego del personale nei servizi d'istituto):
«Art. 3 (Servizi di vigilanza e di formazione
tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. In attuazione delle disposizioni
dettate dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di
cui all'art. 23, comma 1, e a quelle relative alla
formazione del personale di cui all'art. 12 del predetto
decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e
didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine,
le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del
personale addetto alla prevenzione, all'intervento
antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle
elencate nel decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale
30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e
di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e'
assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo
determinato in base ad apposite tariffe stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse
modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di
variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe
di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli
di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo
per la produttivita' collettiva ed il miglioramento dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo
superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di
idoneita' ai lavoratori designati dai datori di lavoro di
cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno
partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e
privati.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco):
«Art. 17 (Convenzioni). - 1. Gli introiti derivanti da
convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
tramite la competente Direzione generale, e il Dipartimento
della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali
e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito
dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su
appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per
la immediata riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base, rispettivamente, del centro di
responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" e
del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e
addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e
relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati
al capitolo concernente il Fondo per la produttivita'
collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».



 
Art. 8. Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto
d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Le somme stanziate (( al comma 1 )) dell'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.



Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 6, comma 1 della legge 30 settembre
2004, n. 252:
«Art. 6 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione
dell'art. 2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per
l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di
12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.».



 
(( Art. 8-bis. Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia.

1. All'articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uflici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 36 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto
di impiego del personale della carriera prefettizia, a
norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Disposizioni transitorie in materia di
valutazione comparativa e di progressione in carriera). -
1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita'
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto
dall'art. 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al
compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui
all'art. 34.
2. Le disposizioni di cui all'art. 16, in materia di
valutazione annuale dei funzionari della carriera
prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in
relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli
articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di
valutazione comparativa, si applicano per la prima volta
nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni
in materia di compilazione dei rapporti informativi e di
scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza
della commissione per la progressione in carriera di cui
all'art. 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati
dal consiglio di amministrazione, le proposte di
attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria
relativa agli scrutini successivi a quello per il
conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.
3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare
ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti
disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso il
personale appartenente alla soppressa qualifica di
viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato,
alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo
servizio nelle soppresse qualifiche della carriera
prefettizia. Con le stesse modalita' si provvede al
conferimento dei posti che risultano disponibili entro il
30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico
previsto dall'art. 2, comma 3, avendo riguardo
all'effettiva anzianita' di servizio maturata alla predetta
data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite
rispettivamente con decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio
2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4, comma 1, ed
all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo
del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del
governo ed al prefetto-commissario del governo, si
intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale
o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare
della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.
5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni
e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera,
le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, concernenti i
requisiti di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice
prefetto, non si applicano al personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale
personale si provvede ad individuare, con apposito decreto
del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre
2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice
prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici
requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli
uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.
6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui
all'art. 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
commissione consultiva di cui all'art. 9, comma 2, provvede
agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo
sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale
interessato.».



 
(( Art. 8-ter.
Modifiche in tema di rappresentanza militare

1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta».
2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole «tre anni, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 18 della legge 11 luglio 1978, n.
382 (Norme di principio sulla disciplina militare) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di
militari con le competenze indicate dal successivo art.
19).
Gli organi della rappresentanza militare si
distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed
interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in
commissioni interforze di categoria - ufficiali,
sottufficiali e volontari - e in sezione di forza armata o
di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica,
carabinieri e guardia di finanza;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unita' a livello
minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza
armata o corpo armato.
L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da
un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti
categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo
di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette
categorie presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo
e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
I militari di leva sono rappresentati negli organi di
base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con
la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che
garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi.
Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi
di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
I rappresentanti dei militari di leva negli organi di
base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro
delegati nell'organo inter-medio.
All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi
provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base,
scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto,
nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base
esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero
dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i
rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati
all'organo centrale.
Gli eletti, militari di carriera, durano in carica
quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola
volta.
Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano
anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo
residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di
primo o secondo grado, seguono immediatamente nella
graduatoria l'ultimo degli eletti.».
- Si riporta l'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 (Regolamento che
disciplina l'attuazione della rappresentanza militare),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Durata del mandato). - Il mandato e'
conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli
articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la
seguente durata:
per i militari delle categorie A (ufficiali) e B
(sottufficiali): quattro anni;
per i militari della categoria C (volontari): quattro
anni;
per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
per i militari dei COBAR allievi e all'estero la
durata del mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e
7-bis.
Il militare eletto quale rappresentante cessa
anticipatamente dal mandato, con determinazione del
comandante dell'unita' di base, per una delle seguenti
cause:
a) cessazione dal servizio;
b) passaggio ad altra categoria;
c) trasferimento;
d) perdita di uno o piu' requisiti per
l'eleggibilita' previsti alle lettere a), b), e) ed f) di
cui al quarto comma del successivo art. 19;
e) aver riportato durante il mandato due consegne di
rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza
militare.
La permanenza all'estero, isolatamente o
collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi
determina la cessazione del mandato dei delegati eletti
negli organismi di rappresentanza in Italia.
Il militare eletto quale rappresentante puo' dimettersi
volontariamente da uno o piu' consigli. In tal caso
rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le
trasmette, tramite il presidente, al comandante del
corrispondente livello per i correlativi adempimenti.
I trasferimenti dei delegati, non conseguenti
all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora
pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere
concordati con l'organo di rappresentanza a cui il
militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In
caso di discordanza prevarranno le motivate necessita'
d'impiego dell'amministrazione militare purche' il delegato
da trasferire possa essere sostituito nell'organo di
rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due
commi del presente articolo.
I delegati presso il COCER se trasferiti ad unita' ed
enti nazionali dislocati sul territorio nazionale,
continuano a far parte del consiglio stesso.
I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a
far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati
assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della
rappresentanza al comando presso il quale e' costituito il
COIR di cui sono membri.
A coloro che cessano anticipatamente dal mandato
subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo
residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono
immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli
consigli, l'ultimo degli eletti.
Ove cio' non sia possibile si procede ad elezioni
straordinarie per le sole categorie interessate e per il
periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per
la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di
delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la
composizione numerica stabilita per i predetti consigli
rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente
regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione
dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le
categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato
non siano rappresentate da almeno un delegato.».



 
(( Art. 8-quater.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente:
«Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento previsto dall'articolo 60, comma 2, lettera d).».
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 61 del citato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662), come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali
appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo
normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si
applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini
dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella
1 annessa al presente decreto.
2. In fase di prima applicazione e comunque fino al
2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del
Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per
l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite:
a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi
della durata legale del corso di laurea;
b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma
4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2009,
le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado
superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a
tutti i ruoli speciali.
4. In fase di prima applicazione e comunque fino al
2005, il numero annuale delle promozioni al grado di
Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del
Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
amministrazione e di commissariato e' fissato in tante
unita' pari alla somma dei Capitani mai valutati con
anzianita' di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno
degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9
anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei
materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo
sanitario.
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma
3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale
delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e'
fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in
aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4
sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato,
alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi,
una anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a
8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per
l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli
ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di
commissariato.
5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la
formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di
cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per
cento prevista dall'art. 60, comma 2, lettera d).
6. E' consentito il transito, per concorso per titoli
ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad
esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici,
ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario
nel corrispondente ruolo normale secondo le modalita' di
cui ai commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei confronti dei predetti
ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
7. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 4 si
applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso
di applicazione, di cui all'allegato A della legge
20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
8. Gli ufficiali transitati nel complemento in
applicazione del comma quarto dell'art. 64 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata
in vigore del presente decreto, sono transitati nel
corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianita' di
grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato
nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a
«nella media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo
dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado.».



 
(( Art. 8-quinquies. Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione
Valle d'Aosta

1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «Trento e Bolzano, della Croce rossa» sono sostituite dalle seguenti: «Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 11, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). -
1-10. (Omissis).
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato,
della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della
Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della
Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
12-12-bis (Omissis).».



 
Art. 9.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 (( a decorrere dall'anno 2007, )) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 (( a decorrere dall'anno 2007, )) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli (( oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 2, all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, e all'articolo 8-quater del presente decreto )) ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
"Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni",il
cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica.):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
11, comma 3, lettera i-quater), 11-ter, comma 7 della
sopracitata legge 5 agosto 1978, n. 468:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1-2. (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)- i-ter). (Omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1-6-ter. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Tabella A
(Art. 1-bis, comma 5)

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

=====================================================================
Livello di | | Posti di |
funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni =====================================================================
| | |Direttore
| | |centrale di
| | |sanita' (dopo un
| | |anno dal
|Dirigente | |conseguimento
|generale medico | |della qualifica B |di livello B |* |precedente) ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore
|Dirigente | |centrale di C |generale medico | 1 |sanita'. ---------------------------------------------------------------------
| | |Ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto, anche
| | |per le funzioni
| | |di coordinamento
| | |degli studi e
| | |ricerche in
| | |materia
| | |sanitaria;
| | |direttore di
| | |servizio della
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanita' e di
|Dirigente | |ufficio di
|suoperiore | |vigilanza a D |medico |11 |livello centrale. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione nella
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanita';
| | |dirigente di
| | |ufficio sanitario
| | |periferico e di
| | |ufficio di
| | |vigilanza
| | |periferico; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |dirigente con
| | |funzioni
| | |ispettive;
| | |presidente di
| | |commissioni
|Primo dirigente | |mediche o E |medico |37 |medico-legali.

* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
 
Tabella B
(Art. 3, comma 2-bis)

DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

=====================================================================
Livello di | | Posti di |
funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni =====================================================================
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello B |generale | 1 |Stato. ---------------------------------------------------------------------
| | |Vice Capo del
|Dirigente | |Corpo forestale C |generale | 1 |dello Stato. ---------------------------------------------------------------------
| | |Capo servizio
| | |centrale,
| | |Comandante della
| | |Scuola del Corpo
| | |forestale dello
|Dirigente | |Stato, Comandante D |superiore |21 |regionale. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale, capo
| | |ufficio presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale, capo
| | |reparto scuola
| | |del Corpo
| | |forestale dello
| | |Stato, vice
| | |comandante E |Primo dirigente |39 |regionale. ---------------------------------------------------------------------
| |62 |
 
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