Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2005
Interventi di protezione civile relativi all'eccezionale evento atmosferico, che ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca, il giorno 23 ottobre 2002. (Ordinanza n. 3435).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, ed ai sensi dell'art. 80, comma 59, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3312, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
Vista l'ordinanza di protezione civile 23 ottobre 2003, n. 3321, recante «Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'eccezionale evento atmosferico che ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca il giorno 23 ottobre 2002»;
Vista la nota del 30 marzo 2005, con la quale la regione Toscana in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2004 ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi per la prosecuzione delle erogazioni finanziarie relative agli interventi del piano, disponendo, se del caso un'eventuale modifica dello stesso, nonche' provvedendo alla programmazione del trasferimento al bilancio regionale, delle risorse giacenti sulla contabilita' speciale del commissario delegato;
Considerato che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal precedente commissario delegato - assessore alla protezione civile della regione Toscana dott. Tommaso Franci;
Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire all'assessore all'ambiente con delega all'ambiente e tutela del territorio, alla protezione civile e al coordinamento per le politiche della montagna - commissario delegato di procedere al definitivo superamento della crisi ambientale in atto nei territori delle province di Pistoia e Lucca;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'assessore all'ambiente con delega all'ambiente e tutela del territorio, alla protezione civile ed al coordinamento per le politiche della montagna della regione Toscana subentra, fino al 31 dicembre 2005, all'assessore alla protezione civile della regione Toscana, dott. Tommaso Franci nell'incarico di commissario delegato ed assicura continuita' alle attivita' precedentemente avviate in regime straordinario. In particolare, il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso.
 
Art. 2.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per il piu' proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, utilizza le risorse gia' confluite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata ordinanza n. 3321/2003, presso la contabilita' speciale intestata al precedente commissario delegato- dott. Tommaso Franci.
2. Alla data del 31 dicembre 2005 il commissario delegato provvedera' alla chiusura della contabilita' speciale, trasferendo le eventuali risorse gia' impegnate ma non liquidate alla regione Toscana che provvedera' alla relativa gestione, in conformita' alla destinazione gia' approvata dal commissario.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, utilizza le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
2. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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