Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n. 90
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la funzionalita' e l'efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio, tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Lotta agli incendi boschivi

1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonche' di garantire il funzionale espletamento delle attivita' aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilita' del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attivita' durante i periodi estivo ed invernale.
2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attivita' e dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative.
3. Per garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta antincendio dello Stato, nonche' per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 2
Emergenza ambientale in Calabria

1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro.
 
Art. 3
Personale del Dipartimento della protezione civile

1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonche' ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilita' del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilita' delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti: a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico; b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della
pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della
protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da
universita' statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in
possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di almeno tre
anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno
ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica
esperienza nell'ambito professionale di protezione civile,
prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni
pubbliche di&,c; protezione civile deputate istituzionalmente ed
ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata
mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della
qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono
essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; c) nella misura del venti per cento, in considerazione della
specificita' del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' avuto
riguardo alla peculiarita' dei compiti e delle funzioni del
Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso
selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al
personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori
requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di
abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di
studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento.
4. In relazione alla specifica professionalita' acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonche' avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale e' assunto, nel limite di cento unita', nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalita' in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.
5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo Dipartimento.
6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi euro 800.000,00 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede utilizzando le risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 
Art. 4.
Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, e' attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarita' della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilita' sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, e' autorizzato, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu' efficace assolvimento del predetto servizio, e' autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5.
Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno

1. Ai fini del completamento delle attivita' in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
 
Art. 6.
Ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
 
Art. 7
Norme a favore delle vittime delle calamita' naturali

1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attivita' di protezione civile per il superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidita' permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attivita', puo' essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalita', termini e procedure per l'elargizione, nell'ambito della dotazione del Fondo per la protezione civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo, delle predette somme coerentemente con le previsioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonche' l'ammontare che si rende possibile utilizzare per le finalita' di cui al presente articolo, assicurando il pieno soddisfacimento delle primarie finalita' di protezione civile.
 
Art. 8.
Indirizzi operativi in materia di volontariato

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
 
Art. 9
Disposizioni per il Ministero degli affari esteri

1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita' previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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