Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 maggio 2005
Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Roma

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sostituito al comma 1 dall'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede al n. 6 il comitato provinciale I.N.P.S.;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
Visti l'art. 44 ed il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Viste le circolari ministeriali n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989 della direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444, che disciplina la proroga degli organi amministrativi dello Stato;
Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 0002502 del 23 gennaio 2001, a firma del ragioniere generale dello Stato;
Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
Considerato che si deve provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale di cui ai sopraccitati articoli 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' delle speciali commissioni istituite per il contenzioso in materia di prestazioni;
Decreta:
1. E' ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma il comitato provinciale, composto come segue:
il direttore della direzione provinciale del lavoro di Roma;
il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Roma;
il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma;
membri rappresentanti dei datori di lavoro:
Unione degli industriali di Roma: dott.ssa Minischetti Milena;
Federlazio: dott. Bonaccorso Carmine;
Confcommercio: dott. Cavina Romano;
membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:
Confcommercio: sig. Becherini Angelo;
Federazione provinciale coltivatori diretti: dott. Vicino Antonio;
Consiglio nazionale artigianato: sig.ra Danieli Anna Maria;
membri rappresentanti dei lavoratori:
C.G.I.L.: sig. Papacci Vincenzo; sig. Giardini Alberto; sig. Gallo Carmelo;
C.I.S.L.: sig. Lami Carlo; sig. Pecatelli Maurizio sig. Sirni Rolando;
U.I.L.: sig. Bernardini Giustino; sig. Cipullo Bruno;
U.G.L.: sig. Di Lorenzo Maurizio;
Confederazione italiana dirigenti e alte professionalita' (C.I.D.A.): dott. Dionisi Luciano;
C.I.S.A.L.: sig. Gironi Roberto.
2. Sono ricostituite altresi' presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Roma le tre speciali commissioni del comitato provinciale competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Le commissioni sono composte come segue:
a) Commissione per i ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composta da:
Federazione provinciale coltivatori diretti di Roma: sig. Troiani Paolo; sig. Gentili Simone;
Confederazione italiana agricoltori di Roma: sig. Sportoletti Alberto; sig.ra Summa Maria Carmela;
b) Commissione per i ricorsi degli artigiani, presieduta dal rappresentante degli artigiani, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composta da:
Assartigiani: sig. Conti Orlando; sig.ra Rainone Maria Flavia;
C.I.L.A.: dott. Vitale Arturo;
A.C.A.I.: sig. Coletta Angelo;
c) Commissione per i ricorsi degli esercenti attivita' commerciali, presieduta dal rappresentante dei commercianti, quali lavoratori autonomi, nominato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e composto da:
Confcommercio: sig. Mercatili Luigi; sig. Ercoli Massimo;
Confesercenti: sig. Antonini Gianfranco; sig. Cesaroni Silvano.
I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta da tutti i membri del comitato stesso ad esclusione dei rappresentanti dei lavoratori autonomi, come disposto dal comma 2 del citato articolo.
Il comitato e le speciali commissioni dureranno in carica quattro anni.
Il decreto stesso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2005
Il direttore provinciale: Cela
 
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