Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 maggio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Walden-Punsch Heike, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di piscologa.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Walden-Punsch Heike, nata a Marburg (Germania) il 1° luglio 1958, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «Diplome-Psychologe» conseguito presso la «Freien Universitat» di Berlino nell'aprile 1982;
Preso atto che detto titolo configura una «formazione direttamente orientata all'esercizio della professione» ai sensi dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE, come attestato dal certificato rilasciato dal «Sekretariat der Standingen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland» in data 20 gennaio 2005;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 22 febbraio 2005;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;
Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e l'iscrizione all'albo nella sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Walden-Punsch Heike, nata a Marburg (Germania) il 1° luglio 1958, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 9 maggio 2005
Il direttore generale: Mele
 
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