Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est - Qualita' INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, e' stata prorogata fino al 16 maggio 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» a quanto richiesto dal gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 9 febbraio 2005;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, gia' prorogata con decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2005.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2005
Il direttore generale: Abate
 
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